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4. IL DIRITTO ALLA VITA
4.1. La chiave degli altri
diritti
28. L'affermazione
della dignità di ogni essere umano ha come conseguenza immediata e basilare il
diritto fondamentale alla vita, riconosciuto nell'articolo 3 della Dichiarazione:
« Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona ». L'essere umano possiede tale diritto fin dal momento stesso
in cui inizia la sua esistenza, cioè dal momento del concepimento e non solo
dalla nascita.34
29. Fin dal primo
istante del suo concepimento, l'uomo riceve da Dio la sua realtà personale. La
persona ha in sé una dignità che le è inerente. Ciò vuol dire che sia la
persona che la sua dignità si collocano nel piano ontologico. Non importano le
manifestazioni possibili dell'uomo durante le sua evoluzione; fin dal momento
del concepimento, egli è sempre una persona, la cui dignità gli deve essere
riconosciuta in tutte le circostanze del suo itinerario esistenziale.
30. Anzitutto,
l'uomo ha diritto alla vita, chiave fondamento di tutti gli altri
Diritti in quanto diritto inviolabile, garantito e protetto in ogni
situazione, non solo per mezzo di leggi e politiche da parte dello Stato, ma
anche mediante una vera cultura della vita, « poiché nessuna offesa
contro il diritto alla vita, contro la dignità di ogni singola persona, è
irrilevante ».35 E un diritto fondamentale, con la
massima forza che si può riconoscere al termine, in quanto gli altri
perderebbero la loro consistenza, per assenza di soggetto e di sostegno.
Bisogna distinguere tra diritto fondamentale e il suo valore e nobiltà. Altri
diritti rivestono una maggiore statura e nobiltà, tanto che per questi è degno
e lecito offrire o mettere a rischio la propria vita.
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