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4.2. Protezione prima e
dopo la nascita
31. L'articolo 3
della Dichiarazione del 1948 afferma che « ogni individuo ha diritto
alla vita... ». Tale principio fu sviluppato dalla Dichiarazione dei Diritti
del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1959, secondo la quale « il fanciullo, a causa della sua immaturità
fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure
speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la
nascita ». Questa stessa Dichiarazione fu incorporata in seguito nel «
Preambolo » della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia,
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
32. Questa deve
essere considerata come principio fondamentale del sistema di protezione
internazionale dei diritti umani (ius cogens),36
giacché si trova indubbiamente incorporata nella coscienza comune dei soggetti
della comunità internazionale.
33. Il Diritto
Internazionale riafferma così un principio della tradizione giuridica
romano-canonica secondo cui l'individuo esiste come persona. I diritti del
nascituro e la sua personalità furono formulati già nell'antichità da Ulpiano,
Giustiniano, Graziano e tanti altri maestri del Diritto. Convergono su questa
linea di pensiero, la riflessione giudaica, quella cristiana e quella
musulmana.
34. D'altro lato,
ogni intento normativo che pretenda di spingere il « diritto » all'aborto o ad
altre forme di negazione della vita umana del nascituro, si scontra con quanto
maturato nella legislazione internazionale. Tale legislazione coerentemente
garantisce « il diritto a venire al mondo a chi non è ancora nato »; protegge «
i neonati, particolarmente le bambine, dal crimine dell'infanticidio »,
assicura agli « invalidi lo sviluppo delle loro possibilità e la debita
attenzione ai malati e agli anziani ».37
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