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4.4. Doveri della famiglia
e dello Stato verso il nascituro
43. La famiglia è
l'istituzione primaria per la protezione dei diritti dell'infanzia. Per questo,
l'interesse del fanciullo esige che il suo concepimento venga prodotto nel
matrimonio e mediante l'atto specificamente umano dell'unione coniugale. « Il
dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti
specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle loro
persone e nella loro unione ».41
44. L'unione tra madre
e concepito, e l'insostituibile funzione del padre, fanno sì che sia
necessario che il nascituro, trovi accoglienza in una famiglia che gli
garantisca, per quanto possibile e in conformità al diritto naturale, la
presenza della madre e del padre. Questi, come coppia, con le caratteristiche
loro proprie, procreano ed educano il figlio. Il fanciullo quindi ha diritto ad
essere accolto, amato e riconosciuto in una famiglia. In questo senso, la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia rappresenta un passo in avanti di
grande significato che deve essere attuato.
45. Il nascituro
ha diritto ad essere identificato con il nome dei suoi genitori, ha diritto
all'eredità e, pertanto, alla protezione della sua identità.42
46. Il nascituro
ha diritto ad un livello di vita sufficiente per il suo pieno sviluppo
psico-fisico, spirituale, morale e sociale, anche nell'ipotesi di rottura del
vincolo matrimoniale dei suoi genitori.43
47. I genitori
hanno la responsabilità primaria di formare ed educare i propri figli per
garantirne lo sviluppo integrale e un livello di benessere sociale, spirituale,
morale, fisico e mentale conveniente. A tal fine, sono chiamati a collaborare
tanto la legislazione quanto i servizi dello Stato per dare alla famiglia il
sostegno adeguato.44
48. In conformità
con il principio di sussidiarietà, solo quando la famiglia non si trovi in
grado di difendere sufficientemente gli interessi del nascituro, lo Stato avrà
il dovere di metterle a disposizione mezzi speciali di protezione, in
particolare: l'assistenza alla madre prima e dopo il parto, la cura ventris,
l'adozione prenatale, la tutela. Analogamente, l'intervento dello Stato nella
vita familiare può essere realizzato soltanto quando vengano posti in serio
pericolo la dignità del fanciullo e i suoi diritti fondamentali e tenendo conto
unicamente dell'« interesse superiore del fanciullo », senza forma alcuna di
discriminazione.45
49. Allo stesso
modo, a motivo della loro condizione peculiare, così come per le offese a cui
sono esposte, le bambine e le ragazze hanno bisogno di misure
speciali di protezione.
50. Come tutti i
disabili, a maggior ragione il fanciullo disabile ha diritto alla protezione e
all'aiuto richiesti dalla sua condizione. Pertanto, lo Stato deve aiutare la
famiglia ad accogliere il fanciullo disabile e favorirne l'integrazione nella
società, concedendogli il beneficio delle misure speciali adeguate alla sua
condizione per poter godere appieno di tutti i diritti fondamentali.46
51. Ha una
particolare attualità il compito di un approfondimento nel senso del diritto
all'adozione, tenendo sempre presente che « l'interesse superiore del fanciullo
costituisce la principale preoccupazione »,47 senza nessun
altro tipo di considerazione, per quanto nobile possa apparire. Alla luce di
questo interesse superiore deve essere ratificato il rifiuto categorico a che
le « unioni di fatto », particolarmente quando si tratta di unioni dello stesso
sesso, possano produrre un diritto all'adozione. In tal caso, la formazione
integrale del bambino riceverebbe un gravissimo pregiudizio.
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