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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Famiglia e diritti umani

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  • 4. IL DIRITTO ALLA VITA
    • 4.4. Doveri della famiglia e dello Stato verso il nascituro
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4.4. Doveri della famiglia e dello Stato verso il nascituro

43. La famiglia è l'istituzione primaria per la protezione dei diritti dell'infanzia. Per questo, l'interesse del fanciullo esige che il suo concepimento venga prodotto nel matrimonio e mediante l'atto specificamente umano dell'unione coniugale. « Il dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle loro persone e nella loro unione ».41

44. L'unione tra madre e concepito, e l'insostituibile funzione del padre, fanno sì che sia necessario che il nascituro, trovi accoglienza in una famiglia che gli garantisca, per quanto possibile e in conformità al diritto naturale, la presenza della madre e del padre. Questi, come coppia, con le caratteristiche loro proprie, procreano ed educano il figlio. Il fanciullo quindi ha diritto ad essere accolto, amato e riconosciuto in una famiglia. In questo senso, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia rappresenta un passo in avanti di grande significato che deve essere attuato.

45. Il nascituro ha diritto ad essere identificato con il nome dei suoi genitori, ha diritto all'eredità e, pertanto, alla protezione della sua identità.42

46. Il nascituro ha diritto ad un livello di vita sufficiente per il suo pieno sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale, anche nell'ipotesi di rottura del vincolo matrimoniale dei suoi genitori.43

47. I genitori hanno la responsabilità primaria di formare ed educare i propri figli per garantirne lo sviluppo integrale e un livello di benessere sociale, spirituale, morale, fisico e mentale conveniente. A tal fine, sono chiamati a collaborare tanto la legislazione quanto i servizi dello Stato per dare alla famiglia il sostegno adeguato.44

48. In conformità con il principio di sussidiarietà, solo quando la famiglia non si trovi in grado di difendere sufficientemente gli interessi del nascituro, lo Stato avrà il dovere di metterle a disposizione mezzi speciali di protezione, in particolare: l'assistenza alla madre prima e dopo il parto, la cura ventris, l'adozione prenatale, la tutela. Analogamente, l'intervento dello Stato nella vita familiare può essere realizzato soltanto quando vengano posti in serio pericolo la dignità del fanciullo e i suoi diritti fondamentali e tenendo conto unicamente dell'« interesse superiore del fanciullo », senza forma alcuna di discriminazione.45

49. Allo stesso modo, a motivo della loro condizione peculiare, così come per le offese a cui sono esposte, le bambine e le ragazze hanno bisogno di misure speciali di protezione.

50. Come tutti i disabili, a maggior ragione il fanciullo disabile ha diritto alla protezione e all'aiuto richiesti dalla sua condizione. Pertanto, lo Stato deve aiutare la famiglia ad accogliere il fanciullo disabile e favorirne l'integrazione nella società, concedendogli il beneficio delle misure speciali adeguate alla sua condizione per poter godere appieno di tutti i diritti fondamentali.46

51. Ha una particolare attualità il compito di un approfondimento nel senso del diritto all'adozione, tenendo sempre presente che « l'interesse superiore del fanciullo costituisce la principale preoccupazione »,47 senza nessun altro tipo di considerazione, per quanto nobile possa apparire. Alla luce di questo interesse superiore deve essere ratificato il rifiuto categorico a che le « unioni di fatto », particolarmente quando si tratta di unioni dello stesso sesso, possano produrre un diritto all'adozione. In tal caso, la formazione integrale del bambino riceverebbe un gravissimo pregiudizio.

 




41) Donum vitae, Introduzione, 5.



42) Cfr. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 8.



43) Cfr. ibid., art. 27.



44) Cfr. ibid., artt. 17 e 18.



45) Cfr. ibid., art. 20.



46) Cfr. ibid., art. 23.



47) Cfr. ibid., art. 21.






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