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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Famiglia e diritti umani

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  • 6. DIRITTI DELLA FAMIGLIA E SUSSIDIARIETÀ
    • 6.1. Società civile, società politica
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6. DIRITTI DELLA FAMIGLIA E SUSSIDIARIETÀ

6.1. Società civile, società politica

62. La Chiesa riconosce e sostiene il dovere indispensabile dello Stato di difendere e promuovere i diritti umani. Le istituzioni politiche hanno la responsabilità naturale di fornire un quadro giuridico equo affinché tutte le comunità sociali possano cooperare al raggiungimento del bene comune. Il principio di sussidiarietà è in sé un principio del bene comune, che deve essere considerato al più ampio livello, come universale. Per questo i diritti umani — e in particolare quelli della famiglia — possono svilupparsi soltanto operando secondo la sussidiarietà. « La dottrina della Chiesa ha elaborato il principio detto di sussidiarietà. Secondo tale principio "una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune"52 ».53

63. La Dichiarazione Universale non solo riconosce esplicitamente la distinzione tra società e Stato, ma valorizza anche il contributo al bene comune di molte comunità che costituiscono ciò che Tocqueville ha chiamato « società civile », in contrasto con la « società politica ». La « società politica » ha come ragion d'essere l'esercizio del potere, con, nel caso, il ricorso alla coercizione. Per questo l'esercizio del potere deve essere strettamente controllato da regole costituzionali. Lo Stato non può intervenire in campi in cui l'iniziativa dei singoli, delle comunità, delle imprese è sufficiente.

64. Questa distinzione illustra il ben fondato principio di sussidiarietà. Mentre la società politica ricorre costantemente al potere, ai suoi agenti, ai suoi regolamenti, la società civile si vale di affinità, di alleanze volontarie, di solidarietà naturali. Tale distinzione illumina pertanto la ricca realtà della famiglia. Essa è il nucleo centrale della società civile. Occupa certamente un ruolo economico importante, ma ha ruoli molteplici. E soprattutto una comunità di vita, una comunità naturale. Di più, essendo fondata sul matrimonio, presenta una coesione che non esiste necessariamente nei corpi intermedi.

65. Una cosa che ha prodotto un impatto negativo negli ultimi decenni, è il fatto che la famiglia sia stata oggetto degli stessi attacchi che lo Stato ha diretto contro gli altri corpi intermedi, sopprimendoli o cercando di gestirli a sua somiglianza. Quando lo Stato si arroga il potere di regolamentare i vincoli familiari, di dettare leggi che non rispettano quella comunità naturale, che è anteriore a lui,54 sorge il timore che lo Stato si approfitti delle famiglie per il proprio interesse e, invece di proteggerle e di difendere i loro diritti, le disabiliti o le distrugga per dominare i popoli.

66. La Dichiarazione Universale previene tali deviazioni. Riconosce il diritto dell'uomo e della donna a costituire una società matrimoniale 55 e quindi a creare una famiglia. Il Santo Padre, seguendo la dottrina del Concilio Vaticano II, ha ricordato che la famiglia « è la "prima e vitale cellula della società" ».56 La Dichiarazione insiste sul fatto che questa cellula « fondamentale e naturale » 57 merita la protezione non solo da parte dello Stato, ma anche della società. Così quindi la Dichiarazione promuove lo sviluppo della famiglia in mezzo ad altre comunità, ma enfatizza il carattere unico di questa istituzione naturale.




52) Centesimus annus, 48.



53) Catechismo della Chiesa Cattolica, 1883.



54) Già Aristotele ricordava che la famiglia è anteriore e superiore allo Stato (cf. Etica a Nicomaco, VIII, 15-20). Il Santo Padre ha introdotto il concetto di « sovranità » della famiglia (cf. Gratissimam sane, 17).



55) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 16, 1.



56) Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem sull'apostolato dei laici, 11. Citato in Familiaris consortio, 42.



57) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 16.






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