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| Pontificio Consiglio per la Famiglia Famiglia e diritti umani IntraText CT - Lettura del testo |
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3.3. Lavoro e famiglia 25. Il lavoro, diritto e dovere,29 esprime e realizza la dignità dell'individuo; manifesta la sua capacità di dominio sul mondo che lo circonda, contribuisce allo sviluppo della personalità 30 e rende possibile la crescita della civilizzazione. L'insieme della società, degli organi e delle politiche degli stati, devono creare le condizioni atte a far sì che ci siano possibilità di lavoro per tutti. Non si deve dimenticare che « il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la quale è un diritto naturale e una vocazione dell'uomo. Questi due cerchi di valori — uno congiunto al lavoro, l'altro conseguente al carattere familiare della vita umana — devono unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in un certo modo, la condizione per rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa esige i mezzi di sussistenza, che in via normale l'uomo acquista mediante il lavoro ».31 26. Deve essere riconosciuto lo specifico contributo offerto dai genitori alla società attraverso il loro lavoro. Ciò che la madre apporta alla famiglia e, per mezzo di essa, alla società è degno della più alta considerazione e d'altro lato ha suscitato l'attenzione di alcuni degli intellettuali più importanti della nostra epoca. Il contributo specificatamente materno si constata in modo particolare nel campo dell'educazione, della salute, dell'istruzione, della formazione religiosa e di tutte le attività che riguardano il benessere della famiglia e dei suoi membri. Giovanni Paolo II ha sottolineato più volte l'importanza di tale contributo.32 Naturalmente l'insistere sul contributo della madre non deve eclissare l'importanza dell'apporto specifico del padre; entrambi i contributi sono complementari. 27. Concretamente, l'uomo e la donna, nella famiglia, complementano il loro lavoro e collaborano per la piena realizzazione della loro vita coniugale e nell'educazione e nel benessere della prole. Tenendo conto del fatto che la maternità — insieme alla paternità — fa parte del dono creatore più eccelso del genere umano, cioè la trasmissione della vita, l'organizzazione della società e le leggi dello Stato devono permettere che la struttura e la remunerazione del lavoro facilitino alla donna la realizzazione della propria vocazione di madre, durante la gestazione e l'allattamento dei figli.33
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29) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 23; cfr. anche Gaudium et spes, 26. 30) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 22. 31) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Laborem exercens, 14981, 10. 32) Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 221181, 23, 25; Laborem exercens, 19; Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale della Pace, 1995, 81294, 5, ecc. 33) Cfr. Carta dei Diritti della Famiglia, 241183, artt. 9 e 10. |
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