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John Corriveau
OFMCap
Vivere la povertà in fraternità

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  • 5. Criteri per una Amministrazione fraterna e trasparente
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5. Criteri per una Amministrazione fraterna e trasparente

29. Francesco permise il ricorso a mezzi straordinari per la manifesta necessità dei malati (cfr. Rnb 8, 3) e dei lebbrosi. (cfr. Rnb 8, 10). Oggi abbiamo altre " manifeste necessità " - sempre da verificare attentamente - che richiedono il ricorso a mezzi straordinari, quali le riserve finanziarie/investimenti. Per cui:

- le riserve finanziarie/investimenti possono coprire solo quelle " manifeste necessità " che né il nostro lavoro, né l’elemosina, né la solidarietà interprovinciale riescono a soddisfare;
- i bisogni per cui delle somme sono investite devono essere determinati chiaramente e il reddito degli investimenti deve essere destinato esclusivamente per quegli stessi bisogni;
- invece di determinare la somma minima da investire per avere una certa sicurezza, una fraternità francescana deve stabilire un limite massimo di investimento, per essere sempre coerenti con la nostra fiducia nella provvidenza umana e divina;
- ogni investimento, sia sotto forma di beni immobili che di denaro o altri strumenti finanziari, deve essere regolato e sottoposto al giudizio delle norme etiche. A tal fine la collaborazione con altre organizzazioni cristiane e religiose che operano in regioni particolari può rivelarsi valida e necessaria;
- in quanto Ordine internazionale, le nostre fraternità sono presenti in un ampio spettro di situazioni economiche e sociali. Ciò esige risposte pluriformi. Tuttavia, potrebbe risultare opportuno definire i criteri nazionali o continentali che regolino la questione delle riserve finanziarie/investimenti.

30. La vita fraterna esige trasparenza anche nelle amministrazioni locali, provinciali e dell’Ordine. Questa trasparenza inizia dal singolo fratello, continua nella fraternità locale ed ha il suo completamento nella Circoscrizione a cui appartiene la fraternità.
La trasparenza esprime e facilita la fraternità e la solidarietà fra tutti i componenti dell’Ordine.

31. I capitoli locali sono il momento privilegiato per predisporre i preventivi della fraternità e verificare il modo di spendere il denaro. Anche la nostra economia infatti deve essere espressione di fraternità e nel capitolo locale trova il proprio luogo di confronto con altri valori, quali l’evangelicità, la minorità, ecc.

32. Per raggiungere la trasparenza nelle varie amministrazioni, è necessario che in ogni resoconto contabile annuale a livello di fraternità, di Circoscrizione e di Ordine, si indichi:

a) Lo stato patrimoniale o bilancio;
b) Il conto economico o rendiconto gestionale con le entrate e le uscite;
c) Il preventivo o budget annuale.

Per poter formulare correttamente i preventivi, è indispensabile un modello di contabilità (piano dei conti) ben strutturato.

33. La fraternità locale può avere dei capitali investiti solo a breve termine (liquidità). Il capitale a sua disposizione riguarda il necessario per una gestione ordinaria della comunità. Il superiore maggiore con il suo consiglio stabilisce il tetto massimo che ogni fraternità può gestire (cfr. Cost. 73,2). A questo scopo le circoscrizioni elaborino dei modelli o moduli appropriati, e studino l’opportunità di un’amministrazione economica centralizzata a livello provinciale.

34. La trasparenza è necessaria anche per quelle entità provinciali amministrate separatamente: missioni, attività pastorali, opere sociali e fondi diversi. L’organo decisionale e di controllo rimane sempre il superiore maggiore con il suo consiglio. Il controllo amministrativo potrà essere affidato dal superiore a persone o ad altri organi competenti a livello finanziario, composti sia da religiosi sia da laici.

35. Nel resoconto amministrativo di ogni Circoscrizione devono risultare gli investimenti finanziari destinati sia a servizio della provincia sia per altre opere. Per quanto riguarda il bilancio, deve figurare anche il valore commerciale di beni non strumentali, vale a dire che non servono per una gestione ordinaria della Circoscrizione (per es. terreni, costruzioni non più utilizzate, case in affitto, ecc.).

36. Tenendo conto dei criteri di solidarietà stabiliti in questo CPO, ogni Circoscrizione, dopo aver ascoltato la propria Conferenza, e tenendo conto delle nostre Costituzioni (cfr. nn. 67,7; 73,1), a livello o di Definitorio o eventualmente di Capitolo, decida quanto è necessario per la propria gestione ordinaria e a quanto debbono ammontare le sue riserve/investimenti per le spese straordinarie ad intra (manutenzione degli stabili, malati, assicurazioni del personale, formazione) e per la solidarietà ad extra (missioni e carità).

37. In merito agli investimenti, oltre la trasparenza, è necessario che ci atteniamo ai principi etici. In riferimento alle Costituzioni (cfr. n. 66,3), reputiamo accettabili le forme di investimento oggi in uso nella società civile. Per noi ci sono però delle condizioni da rispettare:

a) Valutare gli effetti sia positivi che negativi di ogni investimento (" responsabilità etica "), promuovendo nel limite del possibile investimenti che corrispondono alla giustizia.
b) Evitare gli investimenti unicamente speculativi.
c) In quanto possibile, fare tali investimenti nella propria area socioeconomica o in paesi più poveri.

In questo contesto è importante che ogni Circoscrizione verifichi il proprio comportamento con gli indirizzi di altre Circoscrizioni e con le leggi finanziarie e di controllo dei rispettivi paesi. Le operazioni di investimento non possono essere di competenza di una singola persona, ma devono essere approvate dai superiori maggiori e possono usufruire della consulenza di persone laiche competenti, specializzate nel campo finanziario e che hanno conoscenza del carattere evangelico del nostro Ordine.

38. In merito alle case, le indicazioni delle Costituzioni e dei precedenti Consigli plenari sono più che sufficienti per delle soluzioni concrete (cfr. I CPO, n. 53). I frati devono vivere in questo mondo come pellegrini e forestieri. Pertanto incoraggiamo i fratelli a riesaminare se i loro luoghi abitativi attuali diano sufficientemente l’impressione del richiamo alla provvidenza divina e a verificare se i luoghi in cui dimorano sono proporzionati al numero dei fratelli e delle attività ivi svolte.

39. Le nostre dimore siano semplici e accoglienti e sappiano coniugare la modesta sobrietà dell’habitat con un certo gusto e armonia. Le nostre scelte di vita devono recare la propria impronta anche sulle costruzioni e sugli ambienti; è lo spirito infatti che deve plasmare la materia.

40. Gli affitti degli immobili di nostra proprietà sono accettabili secondo il contesto in cui ci troviamo e secondo le indicazioni che il Ministro generale con il suo Definitorio crederanno opportuno dare. Privilegiamo però l’alienazione di beni e di spazi da noi non più utilizzati. Se ciò non fosse possibile, siano destinati a scopi sociali con affitti non speculativi.

41. Si organizzino corsi per preparare adeguatamente frati che sappiano unire insieme competenza nell’amministrazione economica moderna e coerenza con il nostro stile di vita.

42. A norma delle Costituzioni (n. 71,5-6; cfr. n.163,3), le relazioni di metà triennio fatte dai Superiori maggiori al rispettivo Superiore, anche sotto l’aspetto economico, siano trasparenti ed esaustive. A questo scopo si elabori un modulo valido per tutte le Circoscrizioni. Nel contesto attuale della globalizzazione, una buona rete informativa è necessaria per migliorare la giustizia nella distribuzione degli aiuti necessari a Circoscrizioni bisognose.

43. La trasparenza che viene proposta per le fraternità e le Circoscrizioni è valida anche a livello di Ordine. Nella cassa della Curia generale, oltre a quanto stabilito (per es. il contributo annuale delle Circoscrizioni e il 10% delle entrate per le missioni), deve confluire il superfluo di ogni provincia ed eventuali donazioni da essa non utilizzate (cfr. Cost. 67,7). Si evitino investimenti a lungo termine dei capitali destinati per una immediata solidarietà (per es. stipendi per le messe, donazioni per i poveri).

44. La Curia generale è l’organismo competente per garantire la solidarietà e la fraternità a livello mondiale. Attraverso strutture adatte interviene in quelle circoscrizioni che non sono in grado di garantire i bisogni vitali dei fratelli (il necessario per il vitto, la formazione, la salute, i bisogni degli anziani). È necessario che nel coordinare gli interventi di solidarietà si tenga presente il contesto culturale e sociale in cui i fratelli vivono.

45. è bene che il Ministro generale con il suo Definitorio stabilisca le modalità e crei le strutture necessarie affinché la solidarietà possa essere effettiva ed efficiente. La gestione dei fondi, di cui il Ministro generale con il consenso del Definitorio dispone per rispondere a queste esigenze, venga valutata da ogni Capitolo generale.

 




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