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Il servizio proprio dell'autorità religiosa
13. I superiori
svolgono il loro compito di servizio e di guida all'interno dell'istituto
religioso in conformità dell'indole propria di esso. La loro
autorità procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra
gerarchia, che ha canonicamente eretto l'istituto e autenticamente approvato la
sua specifica missione.
Orbene,
considerato il fatto che la condizione profetica, sacerdotale e regale è
comune a tutto il popolo di Dio (cf. LG 9, 10, 34, 35, 36), pare utile
delineare la competenza dell'autorità religiosa, accostandola, per
analogia, alla triplice funzione del ministero pastorale, cioè
d'insegnare, santificare e governare, senza per altro confondere o equiparare
l'una e l'altra autorità.
a) Quanto
all'ufficio d'insegnare, i superiori religiosi hanno la competenza e
l'autorità di maestri di spirito in relazione al progetto evangelico del
proprio istituto; in tale ambito, quindi, devono esplicare una vera direzione
spirituale dell'intera congregazione e delle singole comunità della
medesima, e l'attueranno in sincera concordia con l'autentico magistero della
gerarchia, sapendo di dover eseguire un mandato di grave responsabilità
nell'area del piano evangelico, voluto dal fondatore.
b) Quanto
all'ufficio di santificare, è pure spettanza dei superiori una speciale
competenza e responsabilità di perfezionare, sia pure con differenziati
compiti, in ciò che riguarda l'incremento della vita di carità
secondo il progetto dell'istituto, sia circa la formazione, tanto iniziale che
continua, dei confratelli, sia circa la fedeltà comunitaria e personale
nella pratica dei consigli evangelici secondo la regola. Tale compito, se
rettamente adempiuto, verrà considerato dal romano pontefice e dai
vescovi qual prezioso sussidio nell'espletamento del loro fondamentale
ministero di santificazione.
c) Quanto
all'ufficio di governare, i superiori devono compiere il servizio di ordinare
la vita propria della comunità, di organizzare i membri dell'istituto,
di curare e sviluppare la peculiare sua missione e provvedere che venga
efficientemente inserito nell'attività ecclesiale sotto la guida dei
vescovi.
Esiste dunque
un ordine interno degli istituti (cf. CD 35, 3), che ha un suo proprio campo di
competenza, a cui spetta una genuina autonomia, anche se questa non può
mai, nella chiesa, ridursi a indipendenza (cf. CD 35, 3 e 4). Il giusto grado
di tale autonomia e la sua concreta determinazione di competenza sono contenuti
nel diritto comune e nelle regole, o costituzioni, di ogni istituto.
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