Capitolo V
ALCUNE ISTANZE ATTINENTI ALL'ASPETTO FORMATIVO
Il romano
pontefice e i vescovi svolgono nella chiesa il ruolo supremo di maestri
autentici e di santificatori di tutto il gregge (cf. Parte I, nn. 5-9). A loro
volta i superiori religiosi rivestono speciale autorità per la guida del
proprio istituto, e portano il peso non lieve della specifica formazione dei
confratelli (cf. PC 14, 18; e Parte I, nn. 10-14). I vescovi e i superiori,
pertanto, gli uni e gli altri secondo il proprio ruolo, ma in armonia tra loro
e in concorde impegno, diano una vera precedenza alle responsabilità di
formazione.
24. I vescovi,
d'accordo anche con i superiori religiosi, promuovano, specialmente tra i
presbiteri diocesani, tra i laici zelanti e tra i religiosi e le religiose
locali, una viva coscienza ed esperienza del mistero e della struttura della
chiesa, della vivificante inabitazione dello Spirito santo, organizzando in
comune speciali circoli e incontri di spiritualità. Inoltre
incessantemente insistano, affinché sia valorizzata e intensificata la
preghiera, sia personale che pubblica, anche con appropriate iniziative
diligentemente preparate.
25. Le
comunità religiose, da parte loro, soprattutto quelle contemplative, pur
conservando, ovviamente, la fedeltà al proprio spirito (cf. PC 7; AG
40), offrano agli uomini del nostro tempo opportuni aiuti per la preghiera e
per la vita spirituale, in modo che esse possano rispondere alla pressante necessità,
oggi più attentamente sentita, di meditazione e di approfondimento della
fede. Diano anche l'occasione e la comodità di poter partecipare
convenientemente alle loro stesse azioni liturgiche, salve restando le debite
esigenze della clausura e le norme stabilite al riguardo.
26. I superiori
religiosi con ogni attenzione procurino che i loro confratelli e le loro
consorelle rimangano fedeli alla propria vocazione. Promuovano anche gli
opportuni adattamenti alle condizioni culturali, sociali ed economiche, secondo
le esigenze dei tempi, vigilando tuttavia, affinché in nessun modo tali
adattamenti sconfinino verso abitudini contrarie alla vita religiosa. Gli
aggiornamenti culturali e gli studi di specializzazioni dei confratelli vertano
su materie propriamente attinenti alla specifica vocazione dell'istituto; tali
studi, poi, siano programmati non quasi fossero una male intesa realizzazione
di sè, per raggiungere finalità individuali, ma affinché
valgano a rispondere alle esigenze di progetti apostolici della stessa famiglia
religiosa in armonia con le necessità della chiesa.
27. Nel
promuovere la formazione continua dei religiosi, occorre insistere sul
rinnovamento della testimonianza di povertà e di servizio verso i
più bisognosi, e procurare, inoltre, che in una rinnovata obbedienza e
castità le comunità divengano segno di amore fraterno e di
unità.
Negli istituti
di vita attiva, per i quali l'apostolato costituisce l'elemento essenziale
della loro vita religiosa (cf. CD 12, 15, 35,2; LG 25, 45), nello stesso
evolversi della formazione, sia iniziale che continua, si ponga il medesimo
apostolato in debito risalto.
28. Spetta ai
vescovi, quali maestri autentici e guide di perfezione per tutti i membri della
diocesi (cf. CD 12, 15, 35,2; LG 25,45), di essere i custodi anche della
fedeltà alla vocazione religiosa nello spirito di ciascun istituto. E
nell'esercizio di questo dovere pastorale i vescovi avranno cura di promuovere
i rapporti con i superiori religiosi, a cui tutti i confratelli sono soggetti
"in spirito di fede" (cf. PC 14), in aperta comunione di dottrina e
di intenti col sommo pontefice e i dicasteri della santa sede e con gli altri
vescovi e ordinari locali.
I vescovi,
unitamente al proprio clero, siano convinti assertori della vita consacrata, difensori
delle comunità religiose, educatori di vocazioni, validi tutori
dell'indole propria di ciascuna famiglia religiosa sia in campo spirituale che
in quello apostolico.
29. I vescovi e
i superiori religiosi, gli uni e gli altri secondo le proprie competenze,
promuovano con zelo la conoscenza della dottrina del concilio e dei documenti
pontifici sull'episcopato, sulla vita religiosa e sulla chiesa particolare,
nonché sui rapporti intercorrenti tra loro. A tal fine sono auspicabili
le seguenti iniziative: a) incontri di vescovi e superiori religiosi per
approfondire insieme tali argomenti; b) corsi speciali per presbiteri
diocesani, per religiosi e per laici impegnati nelle attività
apostoliche, al fine di consentire nuovi e più appropriati adeguamenti;
c) studi ed esperimenti particolarmente appropriati per la formazione dei
religiosi coadiutori e delle religiose; d) l'elaborazione di opportuni
documenti pastorali, nella diocesi, nella regione o nazione, che presentino
fruttuosamente questi argomenti alla riflessione dei fedeli.
Bisogna
però badare che questa formazione di aggiornamento non rimanga limitata
solo a pochi, ma provvedere che a tutti si dia la possibilità di
usufruirne e divenga un impegno comune di tutti i confratelli.
Pare inoltre
opportuno che a questo approfondimento dottrinale si dia anche una sufficiente
diffusione mediante la stampa, i mezzi di comunicazione sociale, conferenze,
esortazioni, ecc.
30. Fin dalle
fasi iniziali della formazione, sia ecclesiastica che religiosa, venga programmato
lo studio sistematico del mistero di Cristo, della natura sacramentale della
chiesa, del ministero episcopale e della vita religiosa nella chiesa.
Perciò: a) i religiosi e le religiose fin dal noviziato si formino ad
avere una più piena consapevolezza e sollecitudine per la chiesa
particolare, aumentando insieme la fedeltà alla loro specifica
vocazione; b) i vescovi procurino che il clero diocesano comprenda intimamente
gli attuali problemi concernenti la vita religiosa e l'urgente necessità
missionaria, e che alcuni scelti presbiteri si preparino, affinché
possano validamente prestare l'opera loro ed aiutare i religiosi e le religiose
nel loro progresso spirituale (cf. OT 10; AG 39), sebbene il più delle
volte convenga affidare questo compito a presbiteri religiosi prudentemente
scelti (cf. n. 36).
31. Una
maturazione più completa della vocazione sacerdotale e religiosa dipende
anche, e in grado decisivo, dalla formazione dottrinale, che di solito viene
impartita o in centri di studio a livello universitario o in scuole superiori
oppure in istituti particolarmente adatti.
I vescovi e i
superiori dei religiosi, interessati a tale compito, prestino efficacemente la
loro collaborazione per la sussistenza di questi centri di studio e per
sostenere il giusto funzionamento, soprattutto quando tali centri siano a
servizio di una o più diocesi e congregazioni religiose e meglio
garantiscano sia l'eccellenza dell'insegnamento sia la presenza di docenti e di
tutti gli altri, che debitamente preparati sono in grado di rispondere alle
esigenze della formazione, e assicurino inoltre l'impiego più razionale
del personale stesso e dei mezzi.
Nel preparare,
riformare e attuare gli statuti di questi centri di studio risultino
chiaramente definiti i diritti e i doveri dei singoli partecipanti, i compiti
che in forza dello stesso ministero spettano al vescovo o ai vescovi, le
modalità d'azione e la dimensione di responsabilità dei superiori
religiosi cointeressati, cosicché si possa promuovere una presentazione
oggettiva e completa della dottrina, strutturata in armonia col magistero della
chiesa. In base quindi ai criteri generali di competenza e di
responsabilità e secondo le disposizioni statutarie si provveda a
seguire con diligente cura l'attività e le iniziative di questi centri.
Ma in tutta questa disciplina, certamente delicata e importante, si osservino
sempre le norme e le disposizioni della santa sede.
32. Un adeguato
rinnovamento della prassi pastorale nelle diocesi richiede una conoscenza
più approfondita di tutte quelle realtà, che riguardano in
concreto la vita umana e religiosa locale, in modo che da tale base possa
scaturire una riflessione teologica oggettiva e appropriata, si possano
stabilire delle priorità operative, elaborare un piano d'azione
pastorale, esaminare, infine, periodicamente quanto sia stato realizzato.
Questo lavoro può richiedere da parte dei vescovi, con la collaborazione
di persone competenti, scelte anche tra i religiosi, di costituire e sostenere
delle commissioni di studio e dei centri di ricerca. Invero tali iniziative
appaiono sempre più necessarie non solo per conseguire una formazione
più aggiornata delle persone, ma anche per dare una struttura razionale
alla prassi pastorale.
33. Peculiare e
delicato dovere dei religiosi è di avere la mente attenta e l'animo
docile al magistero della gerarchia e di rendere facile ai vescovi l'esercizio
del ministero di "dottori autentici" e di "testimoni della
divina e cattolica verità" (cf. LG 25) nell'impegno di responsabilità
circa l'insegnamento dottrinale della fede, sia nei centri, dove se ne coltiva
lo studio, sia nell'impiego dei mezzi per trasmetterla.
a) Riguardo
alle pubblicazioni di libri e documenti, curate presso organizzazioni librarie
di religiosi e religiose o di istituzioni cattoliche o di case editrici da loro
gestite, si osservino le norme impartite dalla Congregazione per la dottrina
della fede (19.III.1975) circa la competente autorità per l'approvazione
dei testi della sacra scrittura e relative versioni, dei libri di liturgia, di preghiere
e di catechismo, o di opere di qualunque altro genere, che contengano qualche
argomento in modo speciale attinente alla religione e all'onestà dei
costumi. L'omissione di queste norme, speciosamente talvolta o astutamente
escogitata, può recare ai fedeli un gran danno, a cui è
necessario resistere con tutte le forze e con lealtà soprattutto da
parte dei religiosi.
b) Anche quando
si tratta di documenti e di iniziative editoriali da parte di istituzioni
religiose, locali o nazionali, che pur non essendo di pubblica destinazione,
possono tuttavia esercitare un certo peso in fatto di pastorale, come, ad
esempio, i nuovi e gravi problemi sulla questione sociale, economica e
politica, in qualunque modo connessi con la fede e la vita religiosa, venga sempre
salvaguardata la necessaria intesa con gli ordinari competenti.
c) I vescovi
poi, considerata attentamente la missione speciale di alcuni istituti, esortino
e sostengano i religiosi e le religiose, che sono impegnati nell'importante
settore apostolico dell'attività editoriale e delle comunicazioni
sociali; promuovano al riguardo una più estesa collaborazione
apostolica, soprattutto a livello nazionale; parimenti siano solleciti della
formazione del personale specializzato in questa attività non solo quanto
alla competenza tecnica, ma anche, e soprattutto, quanto alla loro
responsabilità ecclesiale.
34. Grave
errore sarebbe rendere indipendenti - e assai più grave quello di
opporle tra loro - la vita religiosa e le strutture ecclesiali, quasi potessero
sussistere come due realtà distinte, l'una carismatica, l'altra
istituzionale; mentre ambedue gli elementi, cioè i doni spirituali e le
strutture ecclesiali, formano un'unica, anche se complessa, realtà (cf.
LG 8).
Pertanto i
religiosi e le religiose, mentre dimostrano particolare intraprendenza e
prospettiva per il tempo futuro (cf. nn. 10-14), siano strenuamente fedeli
all'intenzione e allo spirito dell'istituto in piena obbedienza e adesione
all'autorità della gerarchia (cf. PC 2; LG 12).
35. Il vescovo,
quale pastore della diocesi, e i superiori religiosi, in quanto responsabili
del proprio istituto, promuovano la partecipazione dei religiosi e delle
religiose alla vita della chiesa particolare e la loro cognizione circa le
norme direttive e le disposizioni ecclesiastiche; parimenti incrementino,
soprattutto i superiori, l'unità supernazionale nel proprio istituto e
la docilità verso i suoi superiori generali (cf. Parte I, nn. 15-23).
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