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Esigenze della vita religiosa
44. Riguardo
alla prassi pastorale dei religiosi il concilio espressamente dichiara:
"Tutti i religiosi, esenti e non esenti, sono soggetti all'autorità
degli ordinari locali in ciò che si riferisce al pubblico esercizio del
culto divino, salva restando la diversità dei riti, alla cura delle
anime, alla sacra predicazione destinata al popolo, all'educazione religiosa e
morale, all'istruzione catechistica e formazione liturgica dei fedeli,
specialmente dei fanciulli, e al decoro dello stato clericale, nonché
alle varie opere nei settori che riguardano l'esercizio del sacro apostolato.
Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette agli ordinari locali per
quanto riguarda il loro ordinamento generale e la vigilanza, fermo tuttavia
restando il diritto dei religiosi circa la direzione di esse. Parimenti i
religiosi sono tenuti ad osservare tutte quelle disposizioni, che i concili o
le conferenze dei vescovi abbiano legittimamente stabilito doversi osservare da
tutti" (CD 35,4; cf. 35,5; ES I, 39).
45. Le
relazioni tra i vescovi e i superiori, affinché diano frutti di giorno
in giorno più ubertosi, dovranno svolgersi sempre nel benevolo rispetto
delle persone e degli istituti, nella convinzione che i religiosi devono dar
testimonianza di docilità verso il magistero e di obbedienza ai
superiori, e nella reciproca volontà di far sì che gli uni non
varchino i limiti della competenza degli altri.
46. Quanto ai
religiosi, che svolgono attività apostoliche al di fuori delle opere del
proprio istituto, è necessario che sia tutelata la sostanziale partecipazione
alla vita di comunità e la loro fedeltà alle proprie regole o
costituzioni: "sul quale obbligo gli stessi vescovi non manchino di
insistere" (CD 35, 2). Nessun impegno apostolico deve essere occasione di
deflettere dalla propria vocazione.
Per quanto poi
concerne la situazione di certi religiosi, i quali vorrebbero sottrarsi
all'autorità del proprio superiore e ricorrere all'autorità del
vescovo, siano studiati obiettivamente i singoli casi; ma è necessario
che, dopo un conveniente scambio di pareri e una sincera ricerca di soluzioni,
il vescovo appoggi il provvedimento che prenderà il superiore
competente, a meno che non gli risulti che vi sia qualche ingiustizia.
47. I vescovi e
i loro immediati collaboratori procurino non solo di avere una conoscenza
esatta circa l'indole propria dei singoli istituti, ma d'informarsi anche sul
loro stato attuale e sui loro criteri di rinnovamento. A loro volta i superiori
religiosi, oltre una più aggiornata visione dottrinale della chiesa
particolare, cerchino anche di tenersi pur essi concretamente informati sullo
stato attuale dell'azione pastorale e sul programma apostolico stabilito dalla
diocesi, nella quale debbano prestare l'opera loro.
Nel caso in cui
un istituto venga a trovarsi nella situazione di non poter più sostenere
la gestione di un'opera, i superiori di esso manifestino tempestivamente e con
fiducia gl'impedimenti a proseguire l'opera stessa, almeno nella forma attuale,
soprattutto se ciò fosse per insufficenza di personale; l'ordinario del
luogo, da parte sua, consideri benignamente la richiesta di sopprimere tale
opera (cf. ES I, 34,3) e di comune accordo con i superiori cerchi la soluzione
conveniente.
48. Una
necessità profondamente sentita e ricca di buone speranze anche per la
vita operosa e il dinamismo apostolico della chiesa locale, è quella di
promuovere con sollecito impegno scambi vicendevoli d'informazioni e più
sostanziali intese fra i vari istituti religiosi operanti nella diocesi. I
superiori pertanto pongano l'opera loro, affinché questo dialogo si
realizzi in modi e ritmi convenienti. Ciò indubbiamente servirà
ad accrescere la fiducia, la stima, il reciproco scambio di aiuti,
l'approfondimento dei problemi e la mutua comunicazione delle esperienze, onde
possa esprimersi con maggiore evidenza la comune professione dei consigli
evangelici.
49. Nel vasto
campo pastorale della chiesa è istituito un posto nuovo e assai
rilevante da assegnarsi alle donne. Già solerti ausiliarie degli
apostoli (cf. At 18, 26; Rm 16, 1 ss.), le donne dovranno inserire oggi la loro
attività apostolica nella comunità ecclesiale, attuando
fedelmente il mistero della loro creata e rivelata identità (cf. Gen 2;
Ef 5; 1 Tm 3; ecc.) e volgendo attentamente l'animo alla crescente loro
presenza nella civile società.
Le religiose,
quindi, nella fedeltà verso la loro vocazione e in armonia con la loro
specifica indole propria della donna, in risposta anche alle concrete esigenze
della chiesa e del mondo, cercheranno e proporranno nuove forme apostoliche di
servizio.
Sull'esempio di
Maria, che nella chiesa occupa, tra i credenti, il vertice della carità,
e animate da quello spirito, "incomparabilmente umano, di
sensibilità e sollecitudine", che costituisce la loro nota
caratteristica (cf. Paolo VI, Discorso al Congresso nazionale del Centro
italiano femminile: OR 6-7.12. 1976), alla luce di una lunga storia, che offre
insigni testimonianze delle loro iniziative nell'evolversi dell'attività
apostolica, le religiose potranno sempre più ed essere ed apparire qual
segno luminoso della chiesa fedele, solerte e feconda nell'annunzio del regno
(cf. Congregazione per la dottrina della fede, Dichiarazione Inter insigniores,
15 ottobre 1976).
50. I vescovi,
unitamente ai loro collaboratori in campo pastorale, nonché i superiori
e le superiore facciano in modo che sia meglio conosciuto, approfondito e
incrementato il servizio apostolico delle religiose. Essi pertanto,
considerando non solo il numero delle religiose (cf. Introduzione), ma
soprattutto la loro importanza nella vita della chiesa, si adoperino con
impegno, affinché abbia sollecita attuazione il principio di una
maggiore loro promozione ecclesiale, perché il popolo di Dio non rimanga
privo di quell'assistenza speciale, che soltanto esse possono offrire. Sempre
però si badi, che le religiose siano tenute in grande stima e
giustamente e meritatamente valorizzate per la testimonianza da esse data in
quanto donne consacrate, più che per i servizi utili e generosamente
prestati.
51. Si nota in
alcune regioni una certa alacrità d'iniziative per fondare nuovi
istituti religiosi. Coloro che hanno la responsabilità di discernere
l'autenticità di ciascuna fondazione, debbono ponderare, con
umiltà, certo, ma anche obiettivamente e costantemente e cercando
d'intuire a fondo le prospettive di futuro, ogni indizio relativo ad una
credibile presenza dello Spirito santo sia "per accoglierne i carismi...
con gratitudine e consolazione" (LG 12) sia anche per evitare "che
incautamente sorgano istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore"
(PC 19). Quando, infatti, il giudizio sulla nascita di un istituto viene
formulato solo in vista della sua utilità e convenienza operativa o
semplicemente in base al modo di agire di qualche persona, che sperimenta
fenomeni devozionali per se stessi ambigui, allora davvero si dimostra che
viene in certo modo distorto il genuino concetto di vita religiosa nella chiesa
(cf. parte I, nn. 10-14).
Per dare invece
un giudizio sulla genuinità di un carisma, si presuppongono le seguenti
caratteristiche: a) una singolare sua provenienza dallo Spirito, distinta,
anche se non separata, dalle peculiari doti personali, che si manifestano nel
campo operativo e organizzativo; b) un profondo ardore dell'animo di
configurarsi a Cristo per testimoniare qualche aspetto del suo mistero; c) un
amore costruttivo verso la chiesa, che assolutamente rifugge dal provocare in
essa qualsiasi discordia.
Inoltre la
genuina figura dei fondatori comporta che si tratti di uomini e donne, la cui
provata virtù (cf. LG 45) dimostra una sincera docilità sia verso
la sacra gerarchia sia nel seguire quell'ispirazione, che in essi sussiste come
dono dello Spirito.
Quando dunque
si tratta di nuove fondazioni, si richiede necessariamente che tutti coloro, i
quali debbono svolgere un qualche ruolo nel giudicare, esprimano il loro parere
con chiara prudenza, paziente valutazione e giusta esigenza. Di ciò si
sentano soprattutto responsabili i vescovi, successori degli apostoli,
"alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche i carismatici"
(LG 7), e a cui compete, in comunione col romano pontefice, "interpretare
i consigli evangelici, regolarne la pratica e costruire anche, in base ad essi,
forme stabili di vita" (LG 43).
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