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A livello diocesano
52. In ogni
diocesi il vescovo cerchi di intendere ciò che lo Spirito, anche
attraverso il suo gregge e in modo particolare attraverso le persone e le
famiglie religiose presenti nella diocesi, vuol manifestare. Perciò
è necessario chi egli coltivi rapporti sinceri e familiari con i
superiori e le superiore, per compiere meglio il suo ministero di pastore verso
i religiosi e le religiose (cf. CD 15, 16). E' infatti suo specifico ufficio
difendere la vita consacrata, promuovere e animare la fedeltà e
l'autenticità dei religiosi e aiutarli ad inserirsi, secondo la loro
propria indole, nella comunione e nell'azione evangelizzatrice della sua
chiesa. Tutto ciò naturalmente il vescovo dovrà compiere in
solidale collaborazione con la conferenza episcopale e in sintonia con la voce
del capo del collegio apostolico.
A loro volta i
religiosi considerino il vescovo non solo come pastore di tutta la
comunità diocesana, ma anche come garante della loro fedeltà alla
propria vocazione nell'adempimento del loro servizio a vantaggio della chiesa
locale. Essi invero "assecondino prontamente e fedelmente le richieste e i
desideri del vescovo, perché assumano più ampi incarichi nel
ministero dell'umana salvezza, salva l'indole dell'istituto e secondo le
costituzioni" (CD 35, 1).
53. Si abbiano
sempre presenti le seguenti disposizioni del motu-proprio Ecclesiae sanctae.
a) "Tutti
i religiosi, anche esenti, son tenuti alle leggi, ai decreti e alle
disposizioni dell'ordinario del luogo circa le diverse opere in quegli aspetti
che si riferiscono all'esercizio dell'apostolato, nonché all'azione
pastorale e sociale prescritta o raccomandata dall'ordinario del luogo".
b)
"Parimenti son tenuti alle leggi, decisioni e disposizioni, emanate dall'ordinario
del luogo o dalla conferenza episcopale" - o, secondo i luoghi, dal sinodo
patriarcale (cf. CD 35,5) -; leggi, che riguardano vari elementi ivi riferiti
(ES I, 15, 1-2, a, b, c, d).
54. E'
conveniente che nella diocesi venga costituito l'incarico di vicario episcopale
per i religiosi e le religiose, destinato a prestare un servizio di
collaborazione, in questo campo, allo stesso ministero pastorale del vescovo
(cf. nn. 5-9); incarico, per altro, che non assume alcun ruolo proprio
dell'autorità dei superiori. E' spettanza di ciascun vescovo
residenziale determinare chiaramente le mansioni specifiche di tale incarico e,
dopo attento esame, affidarlo a persona competente, che conosca a fondo la vita
religiosa, la sappia apprezzare e desideri incrementarla.
Quanto, poi,
all'espletamento di tale ufficio si raccomanda vivamente che vi intervengano in
modo opportuno (ad esempio, come consultori o sotto altro titolo del genere),
anche le varie categorie di religiosi: cioè sacerdoti, confratelli laici
e religiose provvisti delle necessarie qualità.
Il mandato,
dunque, del vicario episcopale per le congregazioni dei religiosi e delle
religiose è quello di prestare aiuto ad assolvere un compito per
sè proprio ed esclusivo del vescovo, ossia di curare la vita religiosa
nella diocesi e di inserirla nel complesso dell'attività pastorale. Per
questo appare anche auspicabile che il vescovo prudentemente consulti i
religiosi e le religiose sulla scelta del candidato.
55.
Nell'intento di ottenere che il presbiterio della diocesi possa esprimere la
debita unità e siano meglio promossi i diversi ministeri, il vescovo con
ogni sollecitudine esorterà i presbiteri diocesani a voler riconoscere
con animo grato l'apporto fruttuoso dei religiosi e delle religiose alla loro
chiesa e ad approvare di buon grado la designazione di essi a svolgere compiti
di più ampia responsabilità, che siano in consonanza con la loro
vocazione e competenza.
56. Si provveda
che i religiosi sacerdoti facciano parte, in congrua presenza, dei consigli
presbiterali; così pure i religiosi, tanto presbiteri che laici, e le
religiose siano equamente rappresentati nei consigli pastorali (cf. PO 7; CD
27; ES I, 15 e 16). Per definire equamente la convenienza i la proporzione
circa il numero delle presenze, l'ordinario del luogo stabilisca opportunamente
i criteri e i modi necessari.
57. Per
favorire una certa stabilità della cooperazione pastorale,
a) si tenga
presente la differenza, che intercorre tra opere proprie di un istituto e opere
affidate ad un istituto dall'ordinario del luogo. Le prime, infatti, dipendono
dai superiori religiosi a norma delle loro costituzioni, anche se sono soggette
in fatto di pastorale alla giurisdizione dell'ordinario del luogo a norma del
diritto (cf. ES I, 29).
b) "Per
ogni opera di apostolato che sarà affidata dall'ordinario del luogo a un
istituto, salvo restando le altre norme del diritto, si faccia una convenzione
scritta tra lo stesso ordinario e il competente superiore dell'istituto, nella
quale, tra le altre cose, sia chiaramente definito ciò che riguarda
l'opera da svolgere, i membri da impegnare e gli elementi di natura
economica" (ES I, 30,1).
c) "Per
queste opere, poi, i religiosi veramente idonei saranno scelti dal proprio
superiore, dopo uno scambio di vedute con l'ordinario del luogo; e se si tratta
di conferire un incarico ecclesiastico a un religioso, questi deve essere
nominato dall'ordinario del luogo, su presentazione o almeno con l'assenso del
suo superiore, per un tempo determinato di comune accordo" (ES I, 30,2).
58. Salva
sempre restando la facoltà di disporre le situazioni diversamente o di
mutarle in modo più consono alle urgenti esigenze di rinnovamento degli
istituti, appare opportuno determinare in precedenza con esattezza quali siano
le opere e soprattutto gl'incarichi da affidare ai religiosi singoli, per i
quali si ritenga necessaria una convenzione scritta, come, ad esempio, per i
parroci (cf. ES I, 33), i decani, i vicari episcopali, gli assistenti di azione
cattolica, i segretari di azione pastorale, i direttori diocesani, i docenti di
università cattolica, i catechisti professionali, i direttori di collegi
cattolici, ecc., anche in vista sia della stabilità dei titolari sia
della devoluzione dei beni in caso di soppressione di un'opera.
Se un religioso
dovesse essere rimosso dall'incarico a lui affidato, si rammenti la seguente
disposizione: "Per grave motivo ogni religioso dall'incarico a lui
affidato può essere rimosso sia a piacimento dell'autorità
committente, dopo aver avvertito il superiore religioso, sia a piacimento del
superiore, dopo aver avvertito l'autorità committente, con pari diritto,
senza dover richiedere il consenso dell'altra parte; nè l'una è
tenuta a comunicare all'altra parte il motivo della sua decisione e tanto meno
a provarlo, salvo restando il ricorso in devoluzione alla santa sede" (ES
I, 32).
59. Le
associazioni di religiosi e di religiose a livello diocesano si dimostrano
assai utili; quindi, tenendo per altro sempre conto della loro indole e delle
specifiche loro finalità, vanno incoraggiate: a) sia come organismi di
mutuo collegamento e di promozione e rinnovazione della vita religiosa nella
fedeltà alle direttive del magistero ecclesiastico e nel rispetto
dell'indole propria di ciascun istituto; b) sia come organismi per discutere i
problemi misti tra vescovi e superiori, nonché per coordinare le
attività delle famiglie religiose con l'azione pastorale della diocesi
sotto la guida del vescovo, senza alcun pregiudizio riguardo alle relazioni e
trattative, che verranno direttamente condotte dallo stesso vescovo con i
singoli istituti.
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