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| Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; Congregazione per i Vescovi Mutuae relationes IntraText CT - Lettura del testo |
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Il servizio proprio dell'autorità religiosa 13. I superiori svolgono il loro compito di servizio e di guida all'interno dell'istituto religioso in conformità dell'indole propria di esso. La loro autorità procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra gerarchia, che ha canonicamente eretto l'istituto e autenticamente approvato la sua specifica missione. Orbene, considerato il fatto che la condizione profetica, sacerdotale e regale è comune a tutto il popolo di Dio (cf. LG 9, 10, 34, 35, 36), pare utile delineare la competenza dell'autorità religiosa, accostandola, per analogia, alla triplice funzione del ministero pastorale, cioè d'insegnare, santificare e governare, senza per altro confondere o equiparare l'una e l'altra autorità. a) Quanto all'ufficio d'insegnare, i superiori religiosi hanno la competenza e l'autorità di maestri di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio istituto; in tale ambito, quindi, devono esplicare una vera direzione spirituale dell'intera congregazione e delle singole comunità della medesima, e l'attueranno in sincera concordia con l'autentico magistero della gerarchia, sapendo di dover eseguire un mandato di grave responsabilità nell'area del piano evangelico, voluto dal fondatore. b) Quanto all'ufficio di santificare, è pure spettanza dei superiori una speciale competenza e responsabilità di perfezionare, sia pure con differenziati compiti, in ciò che riguarda l'incremento della vita di carità secondo il progetto dell'istituto, sia circa la formazione, tanto iniziale che continua, dei confratelli, sia circa la fedeltà comunitaria e personale nella pratica dei consigli evangelici secondo la regola. Tale compito, se rettamente adempiuto, verrà considerato dal romano pontefice e dai vescovi qual prezioso sussidio nell'espletamento del loro fondamentale ministero di santificazione. c) Quanto all'ufficio di governare, i superiori devono compiere il servizio di ordinare la vita propria della comunità, di organizzare i membri dell'istituto, di curare e sviluppare la peculiare sua missione e provvedere che venga efficientemente inserito nell'attività ecclesiale sotto la guida dei vescovi. Esiste dunque un ordine interno degli istituti (cf. CD 35, 3), che ha un suo proprio campo di competenza, a cui spetta una genuina autonomia, anche se questa non può mai, nella chiesa, ridursi a indipendenza (cf. CD 35, 3 e 4). Il giusto grado di tale autonomia e la sua concreta determinazione di competenza sono contenuti nel diritto comune e nelle regole, o costituzioni, di ogni istituto.
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