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| Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; Congregazione per i Vescovi Mutuae relationes IntraText CT - Lettura del testo |
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Il significato pastorale dell'esenzione 22. Il sommo pontefice, in vista dell'utilità della stessa chiesa (cf. LG 45; CD 35, 3), a non poche famiglie religiose concede l'esenzione, affinché gl'istituti possano più adeguatamente esprimere la propria identità e dedicarsi al bene comune con particolare generosità e a raggio più vasto (cf. n. 8). L'esenzione, in verità, non adduce per sè alcun ostacolo nè al coordinamento pastorale nè agli scambievoli e buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio. Essa infatti "riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti, perché in essi tutte le cose siano meglio tra loro unite; ordinate e concorrano all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa; e possa, inoltre, disporre di essi il sommo pontefice per il bene della chiesa universale, ed altra competente autorità per il bene delle chiese della propria giurisdizione" (CD 35, 3; cf. CD 35,4; ES 1, 25-40; EN 69). Pertanto gl'istituti religiosi esenti, fedeli alla "particolare loro fisionomia e alla propria loro funzione" (PC 2b), devono innanzi tutto coltivare una speciale adesione al romano pontefice ai vescovi, rendendo effettivamente e con animo volenteroso, disponibile la propria libertà e alacrità apostolica in conformità dell'obbedienza religiosa; similmente con piena coscienza e zelo s'impegneranno a incarnare e manifestare nella famiglia diocesana anche la specifica testimonianza e la genuina missione del loro istituto; infine stimoleranno sempre quella sensibilità e intraprendenza di apostolato, che sono caratteristiche della loro consacrazione. I vescovi sapranno certamente riconoscere e apprezzeranno grandemente il contributo specifico, col quale verranno in aiuto delle chiese particolari quei religiosi, nella cui esenzione essi trovano in certo modo anche un'espressione di quella pastorale sollecitudine, che strettamente li unisce al romano pontefice per l'universale solerte cura verso tutti i popoli (cf. n. 8). Questa rinnovata coscienza dell'esenzione, se davvero è condivisa in accordo con i vari collaboratori dell'impegno pastorale, potrà non poco giovare all'incremento dell'inventiva apostolica e dello zelo missionario in ogni chiesa particolare.
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