11. Implorata pertanto la luce dello Spirito Santo con
assidue preghiere pubbliche e private, Nostre e dei più fedeli di
Cristo, considerata ogni cosa con esauriente e maturo esame, abbiamo deciso di
condannare e riprovare parecchie proposizioni, dottrine e sentenze tratte dagli
Atti e Decreti del citato Sinodo, o espressamente insegnate o ambiguamente
insinuate, con apposite note e censure apposte a ciascuna di esse, come
condanniamo e riproviamo con questa Nostra costituzione da valere in perpetuo.
Esse sono le seguenti.
DELL’OSCURAMENTO DELLE VERITÀ NELLA CHIESA.
Dal Decreto della Grazia, § 1.
I. La proposizione che asserisce che "in questi ultimi secoli si
è diffuso un generale oscuramento sulle verità più
importanti della Religione e che sono la base della fede e della morale della
dottrina di Gesù Cristo";
ERETICA.
* * *
DELLA POTESTÀ ATTRIBUITA ALLA COMUNITÀ DELLA CHIESA
AFFINCHÉ ATTRAVERSO DI ESSA SI COMUNICHI AI PASTORI.
Lettera di convocazione.
II. La proposizione la quale stabilisce che "la potestà fu
data da Dio alla Chiesa per comunicarsi ai Pastori, che sono i suoi ministri
per la salute delle anime";
Così intesa, che dalla Comunità dei fedeli derivi nei pastori
la potestà del ministero e del governo ecclesiastico;
ERETICA.
* * *
DELLA DENOMINAZIONE DI CAPO MINISTERIALE ATTRIBUITA AL ROMANO PONTEFICE.
Decreto della fede, § 8.
III. Inoltre la proposizione che stabilisce "essere il Romano
Pontefice Capo Ministeriale";
Così spiegata, che il Romano Pontefice non da Cristo in persona del
Beato Pietro, ma dalla Chiesa riceva la potestà del Ministero, che ha
nella Chiesa universale come successore di Pietro, vero Vicario di Cristo, e
Capo di tutta la Chiesa;
ERETICA.
* * *
DELLA POTESTÀ DELLA CHIESA RIGUARDO ALLO STABILIRE E SANZIONARE LA
DISCIPLINA ESTERIORE.
Decreto della fede, §§ 13, 14.
IV. La proposizione la quale afferma che "sarebbe un abuso
applicare l’autorità della Chiesa oltre i confini della dottrina, e dei
costumi, estendendola a cose esteriori, ed esigendo con forza ciò che
dipende dalla persuasione e dal cuore", così ancora che "molto
meno le appartiene esigere con la forza esteriore l’ubbidienza ai suoi
decreti",
In quanto con quelle indeterminate parole "estendendola a cose
esteriori" si noti come abuso dell’autorità della Chiesa l’uso
di quella potestà ricevuta da Dio, che usarono anche gli stessi Apostoli
nello stabilire e sanzionare la disciplina esteriore;
ERETICA.
* * *
V. In quella parte che insinua non avere la Chiesa l’autorità di
esigere soggezione ai suoi decreti, ad esclusione dei mezzi che dipendono dalla
persuasione;
In quanto intenda che la Chiesa "non abbia la potestà
conferitale da Dio non solamente di dirigere con i consigli e le persuasioni,
ma ancora di comandare con le leggi e di tenere in dovere e costringere i
deviati e contumaci con giudizio esteriore e con pene salutari";
Da Pio VI, nel Breve Ad assiduas del 1755 indirizzato a primati,
arcivescovi e vescovi del Regno di Polonia;
INDUCE IN UN SISTEMA ALTRE VOLTE CONDANNATO COME ERETICO.
* * *
DIRITTI INDEBITAMENTE ATTRIBUITI AI VESCOVI.
Decr. dell’Ord., § 25.
VI. La dottrina del Sinodo con la quale professa "essere persuaso
che il Vescovo abbia ricevuto da Gesù Cristo tutti i diritti necessari
per il buon governo della sua diocesi";
Quasi che al buon governo di ciascuna diocesi non siano necessarie le
superiori disposizioni concernenti o la fede, o i costumi, o la disciplina
universale, il diritto delle quali appartiene ai Sommi Pontefici e ai Concilii
Generali per tutta la Chiesa;
SCISMATICA, O PER LO MENO ERRONEA.
* * *
VII. Similmente in ciò che esorta il Vescovo "a proseguire
con tutto lo zelo al più perfetto stabilimento della disciplina
ecclesiastica, nonostante tutte le consuetudini in contrario, o le esenzioni, o
le riserve che si oppongono al buon ordine della diocesi, alla maggior gloria
di Dio, ed alla maggiore edificazione dei fedeli";
Per ciò che suppone potere il Vescovo stabilire e decretare a
proprio giudizio ed arbitrio, contro le consuetudini, esenzioni, riserve, siano
quelle che hanno luogo in tutta la Chiesa, siano quelle che hanno luogo in
ciascuna Provincia, senza il permesso e l’intervento della superiore Gerarchica
Potestà, dalla quale sono state introdotte o approvate, ed hanno forza
di legge.
INDUCE NELLO SCISMA E NELLA SOVVERSIONE DEL REGIME GERARCHICO; ERRONEA.
* * *
VIII. Similmente ciò di cui dichiara di essere persuaso, cioè
che "i diritti del Vescovo ricevuti da Gesù Cristo per governare
la Chiesa né possono alterarsi né impedirsi; e qualora accada che
l’esercizio di essi per qualsivoglia motivo sia stato interrotto, il Vescovo
possa e debba sempre rientrare nei diritti suoi originarii, ogniqualvolta lo
esiga il bene maggiore della sua Chiesa";
Relativamente all’accenno che l’esercizio dei diritti vescovili non possa
essere impedito o limitato da alcuna superiore potestà ogni qualvolta il
Vescovo a proprio giudizio stimerà essere ciò meno utile al
maggior bene della sua Chiesa;
INDUCE NELLO SCISMA E NELLA SOVVERSIONE DEL REGIME GERARCHICO; ERRONEA.
* * *
DIRITTO MALAMENTE ATTRIBUITO AI SACERDOTI DI ORDINE INFERIORE CIRCA I
DECRETI DELLA FEDE E DELLA DISCIPLINA.
Lettera di convocazione.
IX. La dottrina la quale stabilisce che "la riforma degli abusi
circa la disciplina ecclesiastica nei Sinodi diocesani deve dipendere e
stabilirsi egualmente dal Vescovo e dai Parroci, e che senza
libertà di decisione è indebita la sottomissione ai suggerimenti
e ai comandi dei Vescovi;
FALSA, TEMERARIA, LESIVA DELL’AUTORITÀ EPISCOPALE, SOVVERSIVA DEL
REGIME GERARCHICO, FAVOREVOLE ALL’ERESIA ARIANA RINNOVATA DA CALVINO.
* * *
Dalla Lettera di convocazione. Dalla Lettera ai Vicarii Foranei. Dall’orazione
al Sinodo, § 8. Dalla Sessione 3.
X. Similmente la dottrina con la quale i parroci o altri sacerdoti adunati
nel Sinodo si dicono, insieme col Vescovo, giudici della Fede, e parimenti si
accenna competere ad essi il giudizio nelle cause della Fede per proprio
diritto, ricevuto anche attraverso l’ordinazione;
FALSA, TEMERARIA, SOVVERSIVA DELL’ORDINE GERARCHICO, RIDUTTRICE DELLA
FERMEZZA DELLE DEFINIZIONI, O DEI GIUDIZI DOGMATICI, DELLA CHIESA; PER LO MENO
ERRONEA.
* * *
Orazione al Sinodo, § 8.
XI. La sentenza secondo la quale, per antico istituto dei maggiori derivato
fin dai tempi degli Apostoli, osservato nei migliori secoli della Chiesa,
essere stato riconosciuto che "non si accettassero i decreti, o le
definizioni o le sentenze, benché delle Sedi maggiori, se non fossero
state riconosciute ed approvate dal sinodo diocesano";
FALSA, TEMERARIA, DEROGANTE PER LA SUA GENERALITÀ ALL’UBBIDIENZA
DOVUTA ALLE COSTITUZIONI APOSTOLICHE, COME ANCHE ALLE SENTENZE DERIVANTI DALLA
LEGITTIMA, GERARCHICA SUPERIORE POTESTÀ; FOMENTANTE LO SCISMA E
L’ERESIA.
* * *
CALUNNIE CONTRO ALCUNE DECISIONI IN MATERIA DI FEDE EMANATE DA ALCUNI
SECOLI.
Della fede, § 12.
XII. Le asserzioni del Sinodo prese in complesso circa le decisioni in
materia di Fede emanate da alcuni secoli, presentate come decreti usciti da una
Chiesa particolare o da pochi pastori, non appoggiati ad alcuna sufficiente
autorità, nati a corrompere la purezza della Fede e ad eccitare
turbolenze, intrusi per forza e dai quali sono state inflitte piaghe ancora
troppo vive;
FALSE, CAPZIOSE, TEMERARIE, SCANDALOSE, INGIURIOSE VERSO I ROMANI PONTEFICI
E LA CHIESA, DEROGANTI ALL’UBBIDIENZA DOVUTA ALLE COSTITUZIONI APOSTOLICHE,
SCISMATICHE, PERNICIOSE PER LO MENO ERRONEE.
* * *
DELLA PACE DETTA DI CLEMENTE IX.
Orazione al Sinodo, § 2, nella nota.
XIII. La proposizione riportata negli Atti del Sinodo, la quale accenna
aver Clemente IX restituito la pace alla Chiesa con l’approvazione della
distinzione del diritto e del fatto nella sottoscrizione del formulario
prescritto da Alessandro VII;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA CONTRO CLEMENTE IX.
* * *
XIV. In quanto poi favorisce detta distinzione, lodando i suoi fautori e
biasimando i loro avversari;
TEMERARIA, PERNICIOSA, INGIURIOSA VERSO I SOMMI PONTEFICI, FOMENTATRICE
DELLO SCISMA E DELL’ERESIA.
* * *
DELLA FORMAZIONE DEL CORPO DELLA CHIESA.
Appendice n. 28.
XV. La dottrina che propone la Chiesa "da considerarsi come un
Corpo mistico che si forma di Gesù Cristo, che ne è il
Capo, e dei fedeli che ne sono le membra per una unione ineffabile, per cui
diventiamo mirabilmente con Lui un solo sacerdote, una sola vittima, un solo
adoratore perfetto di Dio Padre in Spirito e Verità;
Intesa in questo senso, che al Corpo della Chiesa non appartengano se non i
fedeli che sono adoratori perfetti in Spirito e verità;
ERETICA.
* * *
DELLO STATO DI INNOCENZA.
Della Grazia, §§ 4, 7. Dei Sacramenti in genere, § 1. Della
Penitenza, § 4.
XVI. La dottrina del Sinodo sullo stato di felice innocenza, quale
rappresentata in Adamo prima del peccato, comprendente non solo
l’integrità, ma anche la giustizia interiore con la tendenza in Dio per
l’amore di carità, e la primiera santità in qualche maniera
restituita dopo la caduta;
In quanto che, presa complessivamente, indica che quello stato fu
conseguenza della creazione, dovuto per naturale esigenza e condizione
dell’umana natura, non gratuito beneficio di Dio;
FALSA, ALTRE VOLTE CONDANNATA IN BAJO E QUESNEL, ERRONEA, FAVOREVOLE
ALL’ERESIA PELAGIANA.
* * *
DELL’IMMORTALITÀ CONSIDERATA COME NATURALE CONDIZIONE DELL’UOMO.
Del Battesimo, § 2.
XVII. La proposizione concepita con queste parole: "Ammaestrati
dall’Apostolo consideriamo la morte non già come una naturale
condizione dell’uomo, ma in verità come una giusta pena della colpa
originale" ;
In quanto sotto il nome dell’Apostolo ingannevolmente allegato insinua che
la morte (la quale nello stato presente è inflitta come una giusta pena
del peccato, come giusta sottrazione dell’immortalità), non sia stata
naturale condizione dell’uomo, quasi che l’immortalità non fosse stata
un gratuito beneficio, ma naturale condizione;
CAPZIOSA, TEMERARIA, INGIURIOSA NEI CONFRONTI DELL’APOSTOLO, ALTRA VOLTA
CONDANNATA.
* * *
DELLA CONDIZIONE DELL’UOMO NELLO STATO DI NATURA.
Della Grazia, § 10.
XVIII. La dottrina del Sinodo la quale enuncia che "dopo la caduta
di Adamo Iddio annunziò la promessa di un futuro Liberatore, e volle
consolare il genere umano con la speranza della salute che ci doveva recare
Gesù Cristo nondimeno il Signore volle che il genere umano
passasse per varie condizioni prima che venisse la pienezza dei tempi",
e primieramente affinché nello stato di natura "l’uomo
abbandonato ai proprii lumi imparasse a diffidare della sua cieca ragione, e
dai traviamenti in cui cadde si movesse a desiderare il soccorso di un
lume superiore;
Dottrina, come è espressa, capziosa, e ispirata dal desiderio dell’aiuto
di un lume superiore in ordine alla salute promessa per mezzo di Cristo, a
concepire il quale si supponga che l’uomo abbandonato ai proprii lumi si sia
potuto muovere da solo;
SOSPETTA, FAVOREVOLE ALL’ERESIA SEMIPELAGIANA.
* * *
DELLA CONDIZIONE DELL’UOMO SOTTO LA LEGGE.
Ibidem.
XIX. Parimenti quella dottrina la quale sostiene che l’uomo sotto la legge
"essendo impotente ad osservarla, divenne prevaricatore, non già
per colpa della legge che era santissima, ma per colpa dell’uomo stesso, che
sotto la legge senza la grazia divenne vieppiù peccatore" e
soggiunge che "la legge se non riuscì a sanare il cuore
dell’uomo, servì a fargli conoscere i suoi mali e, convinto della sua
debolezza, a fargli desiderare la grazia del Mediatore;
In quella parte in cui accenna in generale che l’uomo divenne prevaricatore
per l’inosservanza della legge che era impotente ad osservare, quasi che "colui
che è giusto abbia potuto comandare qualcosa d’impossibile, o sia per
condannare l’uomo pio per ciò che non poté evitare" (San
Cesario, Serm. 73 nell’Appendice di Sant’Agostino; Serm. 273
dell’Ediz. Maur; S. Agostino; De Nat. et Gr., cap. 43; De
Grat. et lib. arb., cap. 16; Enarr. in Psal. 56, n. 1);
FALSA, SCANDALOSA, EMPIA, CONDANNATA IN BAJO.
* * *
XX. In quella parte in cui si dà ad intendere che l’uomo sotto la
legge, senza la grazia abbia potuto concepire il desiderio della grazia del
Mediatore ordinato alla salute promessa per mezzo di Cristo; quasi che "non
sia la grazia stessa che faccia che si invochi da noi" (Dal
Secondo Concilio di Oranges, can. 3);
PROPOSIZIONE, COME È ESPRESSA, CAPZIOSA, SOSPETTA, FAVOREVOLE
ALL’ERESIA SEMIPELAGIANA.
* * *
DELLA GRAZIA ILLUMINANTE ED ECCITANTE.
Della grazia, § 11.
XXI. La proposizione la quale asserisce che "il lume della grazia,
quando sia solo, non serve che a farci conoscere l’infelicità del nostro
stato e la gravezza del nostro male; che la grazia in tal caso produce lo
stesso effetto che produceva la legge; quindi essere necessario che il Signore
crei nel nostro cuore un santo amore e ispiri un santo piacere contrario
all’amore che ci domina; che questo santo amore, questo santo piacere sono
propriamente la grazia di Gesù Cristo: cioè l’ispirazione della
carità, conosciuta la quale siamo nell’amore santo; che questa è
la radice da cui germinano le opere buone; che questa è la grazia del
nuovo Testamento, che ci libera dalla schiavitù del peccato e ci rende
figli di Dio";
In quanto intenda che la grazia di Gesù Cristo sia la sola che crea
nel cuore un santo amore e fa sì che operiamo, o anche che con essa
l’uomo, liberato dalla schiavitù del peccato, viene costituito figlio di
Dio, e non sia anche propriamente grazia di Gesù Cristo quella grazia
con la quale il cuore dell’uomo viene toccato mediante l’illuminazione dello
Spirito Santo (Conc. Trid., sess. 6, cap. 5), né si dia vera grazia
interiore di Cristo cui si resiste;
FALSA, CAPZIOSA, CHE INDUCE NELL’ERRORE CONDANNATO NELLA SECONDA
PROPOSIZIONE DI GIANSENIO COME ERETICO, E RINNOVANTE LO STESSO ERRORE.
* * *
DELLA FEDE COME PRIMA GRAZIA.
Della Fede, § 1
XXII. La proposizione la quale dice che la Fede "dalla quale
incomincia la concatenazione delle grazie, e per mezzo della quale come
prima voce siamo chiamati alla salute ed alla Chiesa", è la
stessa eccellente virtù della Fede, per la quale gli uomini si
denominano e sono fedeli; quasi che non fosse precedente quella grazia, la
quale "come previene la volontà, così previene anche la
fede" (S. Agostino, De dono perseverantiae, c. 16, n. 41);
SOSPETTA D’ERESIA, AFFINE AD ALTRA CONDANNATA IN QUESNEL, ERRONEA.
* * *
DEL DOPPIO AMORE.
Della Grazia, § 8.
XXIII. La dottrina del Sinodo del doppio amore della cupidigia dominante e
della carità dominante, la quale afferma che l’uomo senza la grazia
è sotto la schiavitù del peccato, e che egli in tale stato, per
il generale influsso della cupidigia dominante, guasta tutte le proprie azioni
e le corrompe;
In quanto insinua che nell’uomo, mentre è sotto la schiavitù,
ossia nello stato del peccato, privo di quella grazia mediante la quale
è liberato dalla schiavitù del peccato e viene costituito figlio
di Dio, talmente domini la cupidigia in modo che per il generale influsso di
questa tutte le sue azioni in se stesse siano infette e corrotte, o tutte le
opere, che si fanno prima della giustificazione, in qualsivoglia maniera si
facciano, siano peccati;
Quasi che in tutte le sue azioni il peccatore serva alla cupidigia
dominante;
FALSA, PERNICIOSA, INDUCE NELL’ERRORE CONDANNATO DAL TRIDENTINO COME
ERETICO, DI NUOVO CONDANNATO IN BAJO, ART. 40.
* * *
Della Grazia, § 12.
XXIV. In quella parte, poi, in cui fra la cupidigia dominante e la
carità dominante non si pongono affetti intermedi inseriti dalla
natura stessa e di loro natura lodevoli, i quali insieme con l’amore della
beatitudine e con la naturale propensione al bene "rimasero come gli
estremi lineamenti e reliquie dell’immagine di Dio" (S. Agostino, De
Spir. et litt., cap. 28);
Quasi che "fra l’amore divino che ci conduce al regno e l’amore
umano illecito, che viene riprovato", non esistesse "l’amore
umano lecito, che non si riprende" (S. Agostino, Serm. 349, De
Carit., dell’Ediz. Maur);
FALSA ALTRE VOLTE CONDANNATA.
* * *
DEL TIMORE SERVILE.
Della Penitenza, § 3.
XXV. La dottrina la quale genericamente afferma che il timore delle pene
"soltanto non possa dirsi cattivo se arriva almeno a frenare la mano";
Quasi lo stesso timore dell’inferno, che la Fede insegna doversi infliggere
al peccato, non sia in sé buono e utile, come un dono soprannaturale e
un movimento ispirato da Dio, che prepara all’amore della giustizia;
FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, INGIURIOSA DEI DONI DIVINI, ALTRA VOLTA
CONDANNATA, CONTRARIA ALLA DOTTRINA DEL CONCILIO DI TRENTO, COME ANCORA AL
COMUNE SENTIMENTO DEI PADRI, "ESSENDO D’UOPO" SECONDO L’ORDINE
CONSUETO DELLA PREPARAZIONE ALLA GIUSTIZIA, "CHE ENTRI PRIMIERAMENTE IL
TIMORE PER MEZZO DEL QUALE VENGA LA CARITÀ: IL TIMORE MEDICINA, LA
CARITÀ SANITÀ" (S. Agostino, in Epist. Johan.,
c. 4; Tract. 9, n. 4, 5; in Johan. Evang.,
Tract., 41, n. 10; Enar. in Psal. 127, n. 7; Sermone 147, De
Verbis Apostoli, c. 13; Sermone 161, De Verbis Apostoli, n.
8: Sermone 349, De Charitate, n. 7).
* * *
DELLA PENA DI QUELLI CHE MUOIONO COL SOLO PECCATO ORIGINALE.
Del Battesimo, § 3.
XXVI. La dottrina che rigetta come una favola Pelagiana quel luogo
dell’Inferno (che i fedeli comunemente chiamano Limbo dei fanciulli) nel quale
le anime di coloro che muoiono con la sola colpa originale sono puniti con la
pena di danno, senza la pena del fuoco;
Quasi che coloro i quali escludono la pena del fuoco, per questo stesso
introducessero quel luogo e quello stato di mezzo privo di colpa e di pena fra
il Regno di Dio e la dannazione eterna, come favoleggiavano i Pelagiani;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA ALLE SCUOLE CATTOLICHE.
* * *
DEI SACRAMENTI, E PRIMIERAMENTE DELLA FORMA SACRAMENTALE CONDIZIONALE.
Del Battesimo, § 12.
XXVII. La deliberazione del Sinodo, con la quale sotto pretesto di
attenersi agli antichi canoni dichiara la sua intenzione di non voler far
menzione di formula condizionale nel caso di Battesimo dubbio,
TEMERARIA, CONTRARIA ALLA PRATICA, ALLA LEGGE, ALL’AUTORITÀ DELLA
CHIESA.
DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITTIMA NEL SACRIFICIO DELLA MESSA.
Della Eucaristia, § 6.
XXVIII. La proposizione del Sinodo con la quale, dopo aver stabilito "che
una parte essenziale al Sacrificio è la partecipazione alla
Vittima", soggiunge che "non condanna però come
illecite quelle Messe nelle quali gli astanti non si comunicano
sacramentalmente, atteso che essi partecipano sebbene in modo meno perfetto a
questa Vittima, ricevendola con lo spirito";
In quanto insinua che manca qualche cosa all’essenza del Sacrificio che
viene offerto senza assistenti, o essendovi presenti coloro che non partecipano
né sacramentalmente, né spiritualmente della vittima: e quasi si dovessero
condannare come illecite quelle Messe in cui il solo sacerdote si comunica,
mentre nessun altro si comunica o sacramentalmente, o spiritualmente,
FALSA, ERRONEA, SOSPETTA DI ERESIA, E SA DI ERESIA.
* * *
DELL’EFFICACIA DEL RITO DELLA CONSACRAZIONE.
Dell’Eucaristia, § 2.
XXIX. La dottrina del Sinodo in quella parte nella quale, cominciando ad
esporre la dottrina della Fede circa il rito della Consacrazione, rimosse le
questioni scolastiche sul modo in cui Gesù Cristo è nell’Eucaristia
(dalle quali esorta i parroci che hanno l’incarico d’insegnare a volersene
astenere), propone soltanto queste due cose: 1. Che Gesù Cristo dopo la
consacrazione è veramente, realmente, sostanzialmente sotto le specie;
2. Che allora cessi tutta la sostanza del pane del vino rimanendovi le sole
specie, ma omette completamente di menzionare la transustanziazione, ossia la
conversione di tutta la sostanza del pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del
vino nel Sangue, quale il Concilio di Trento ha definito come articolo di Fede,
e come si racchiude nella solenne professione di Fede;
Poiché per questa sconsiderata e sospetta omissione si sottrae la
notizia di un articolo appartenente alla Fede, e anche di un vocabolo
consacrato dalla Chiesa per conservare la professione di quell’articolo contro
le eresie, e perciò tende ad indurre la dimenticanza di esso, come se si
trattasse di una questione meramente scolastica;
PERNICIOSA, DEROGANTE ALL’ESPOSIZIONE DELLA VERITÀ CATTOLICA CIRCA
IL DOGMA DELLA TRANSUSTANZIAZIONE, FAVOREVOLE AGLI ERETICI.
* * *
DELL’APPLICAZIONE DEL FRUTTO DEL SACRIFICIO.
Dell’Eucaristia, § 8.
XXX. La dottrina del Sinodo con la quale mentre professa "di
credere che l’offerta del Sacrificio si estenda a tutti, in maniera tale
però che nella liturgia possa farsi speciale commemorazione di
alcuni tanto vivi che defunti, pregando Iddio per essi in modo particolare",
subito dopo soggiunge "non già che noi crediamo essere in arbitrio
del sacerdote l’applicare i frutti del Sacrificio a chi egli vuole, anzi
condanniamo questo errore come offensivo grandemente dei diritti di Dio, il
quale solo distribuisce i frutti del Sacrificio a chi egli vuole, e secondo la
misura che a lui piace" conseguentemente considera come "falsa
l’opinione introdotta nel popolo secondo la quale coloro che fanno un’elemosina
al sacerdote a condizione che egli celebri una Messa, ne ricevono un frutto
speciale";
Intesa nel senso che l’oblazione speciale o l’applicazione del Sacrificio,
fatta dal sacerdote, oltre la commemorazione particolare e la preghiera non
servirebbe, a parità delle altre condizioni, più a quelli per cui
è applicata che a tutti gli altri, come se nessun frutto speciale
provenisse dall’applicazione speciale, raccomandata o ordinata dalla Chiesa per
persone determinate o categorie determinate di persone, specialmente per i
fedeli da parte dei loro pastori: il che dal Concilio di Trento è stato
chiaramente espresso come derivante da precetto divino (Sess. 23, cap. I, De
Reformatione; Bened. XIV nella costituz. Cum semper oblatas, § 2);
FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, INGIURIOSA PER LA CHIESA, INDUCE NELL’ERRORE
IN ALTRO TEMPO CONDANNATO IN WICLEFF.
* * *
DELL’ORDINE CONVENIENTE DA OSSERVARSI NEL CULTO.
Dell’Eucaristia, § 5.
XXXI. La proposizione del Sinodo la quale dice essere conveniente, secondo
l’ordine dei divini uffici e secondo l’antica consuetudine, che in ciascun
tempio vi sia un solo altare; perciò gradirebbe che si ristabilisse tale
uso;
TEMERARIA, INGIURIOSA AL COSTUME MOLTO ANTICO, PIO, VIGENTE DA MOLTI SECOLI
PARTICOLARMENTE NELLA CHIESA LATINA, ED APPROVATO.
* * *
Dell’Eucaristia.
XXXII. Similmente la prescrizione che proibisce di porre sugli altari
reliquiarii o fiori;
TEMERARIA, INGIURIOSA AL PIO E APPROVATO COSTUME DELLA CHIESA.
* * *
Dell’Eucaristia, § 6.
XXXIII. La proposizione del Sinodo, la quale mostra di desiderare che si
tolgano quei motivi, per i quali si è in parte indotta la dimenticanza
dei principi relativi all’ordine della liturgia, "col richiamarla ad
una maggiore semplicità di riti, con esporla in lingua volgare, e
con proferirla con voce alta";
Quasi che l’ordine vigente della liturgia ricevuto ed approvato dalla
Chiesa provenga in parte dall’oblio dei principi sui quali essa deve reggersi;
TEMERARIA, OFFENSIVA DELLE PIE ORECCHIE, CONTUMELIOSA CONTRO LA CHIESA,
FAVOREVOLE ALLE MALDICENZE DEGLI ERETICI CONTRO LA CHIESA STESSA.
* * *
DELL’ORDINE DELLA PENITENZA.
Della Penitenza, § 7.
XXXIV. La dichiarazione del Sinodo con la quale, dopo aver premesso che
l’ordine della Penitenza canonica fu stabilito dalla Chiesa in modo che,
seguendo gli esempi degli Apostoli, fosse a tutti comune, né soltanto
per punizione della colpa ma principalmente per disposizione alla grazia,
aggiunge che "in quell’ordine meraviglioso ed augusto riconosce tutta
la dignità di un Sacramento tanto necessario, sgombra dalle sottigliezze
che vi si unirono col tempo";
Quasi che a cagione dell’ordine per cui, senza essersi fatto il corso della
Penitenza canonica, questo Sacramento viene amministrato per tutta la Chiesa,
ne fosse diminuita la dignità;
TEMERARIA, SCANDALOSA, INDUCENTE AL DISPREZZO DELLA DIGNITÀ DEL
SACRAMENTO COME SOLITAMENTE VIENE AMMINISTRATO IN TUTTA LA CHIESA; INGIURIOSA
PER LA CHIESA STESSA.
* * *
Della Penitenza, § 10, n. 4.
XXXV. La proposizione concepita con queste parole: "Se la
carità sul principio è sempre debole normalmente per ottenere
l’aumento di questa carità il sacerdote deve far precedere quegli atti
di umiliazione e di penitenza, che furono tanto raccomandati in ogni età
dalla Chiesa. Il ridurre questi atti a poche orazioni o a qualche digiuno dopo
aver già conferito l’assoluzione, sembra piuttosto un desiderio
materiale di conservare a questo Sacramento il nudo nome di Penitenza, che un
mezzo illuminato e valevole ad accrescere quel fervore di carità che
deve precedere l’assoluzione. Noi siamo ben lontani dal disapprovare la pratica
d’imporre penitenze da farsi anche dopo l’assoluzione; se ogni nostra opera
buona viene sempre accompagnata dalle nostre mancanze, quanto più
dobbiamo temere di non avere unite moltissime imperfezioni nell’opera
difficilissima ed importante della nostra riconciliazione";
In quanto indica che le penitenze che si debbono compiere dopo
l’assoluzione debbono essere considerate piuttosto come un supplemento per i
difetti commessi nell’opera della nostra riconciliazione, che come penitenze
veramente sacramentali e risarcitorie per i peccati confessati, quasi che per
conservare la vera ragione del Sacramento, non il nudo nome, sia necessario
ordinariamente salvare gli atti di umiliazione e di penitenza che vengono
imposti quale soddisfazione sacramentale e che debbono precedere l’assoluzione;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA ALLA COMUNE PRATICA DELLA CHIESA, INDUCENTE
NELL’ERRORE CONDANNATO CON NOTA ERETICALE IN PIETRO D’OSMA.
* * *
DELLA PREVIA NECESSARIA DISPOSIZIONE PER AMMETTERE I PENITENTI ALLA
RICONCILIAZIONE.
Della Grazia, § 15.
XXXVI. La dottrina del Sinodo con la quale, dopo aver premesso che "quando
si avranno segni non equivoci dell’amore di Dio dominante nel cuore dell’uomo
questi potrà con ragione essere ritenuto degno di essere ammesso alla
partecipazione del Sangue di Gesù Cristo che si fa nei Sacramenti",
aggiunge che "le pretese conversioni operate per contrizione
solitamente non sono né efficaci né durevoli"; per
conseguenza "il pastore delle anime dovrà attenersi a segni non
equivoci di una carità dominante prima di ammettere ai Sacramenti i suoi
penitenti"; quali segni, come dice poi, "il pastore
potrà rilevare da una stabile cessazione dal peccato e dal fervore nelle
opere buone" quel fervore di carità (Della Penitenza,
§ 10) come disposizione che "deve precedere l’assoluzione";
Così intesa, che non solo la contrizione imperfetta (che comunemente
chiamasi attrizione) ma anche quella che sia congiunta con quell’affetto con
cui l’uomo incomincia ad amare Dio come fonte di ogni giustizia, né
solamente la contrizione formata dalla carità, ma anche il fervore della
carità dominante e quello provato con lungo esperimento per mezzo del
fervore nelle opere buone, generalmente ed assolutamente si devono richiedere
affinché l’uomo sia ammesso ai Sacramenti, e specialmente i penitenti al
beneficio dell’assoluzione;
FALSA, TEMERARIA, TURBATIVA DELLA QUIETE DELLE ANIME, CONTRARIA ALLA
PRATICA SICURA ED APPROVATA NELLA CHIESA, DETRAENTE ED INGIURIOSA
DELL’EFFICACIA DEL SACRAMENTO.
* * *
DELL’AUTORITÀ DI ASSOLVERE.
Della Penitenza, § 10, n. 6.
XXXVII. La dottrina del Sinodo la quale, circa l’autorità di
assolvere ricevuta per mezzo dell’ordinazione, dice che "dopo
l’istituzione delle diocesi e delle parrocchie conviene che ognuno eserciti
questo giudizio sopra persone a lui suddite o per
territorio o per un personale diritto", giacché "l’operare
diversamente introdurrebbe confusione e disordine";
In quanto dopo l’istituzione delle diocesi e delle parrocchie dice soltanto
"essere conveniente a prevenire la confusione che il potere di
assolvere si eserciti sopra i sudditi", così intesa come se al
valido uso di questo potere non sia necessaria quella giurisdizione ordinaria o
subdelegata, senza la quale il Tridentino dichiara di nessun valore
l’assoluzione proferita dal sacerdote;
FALSA, TEMERARIA, PERICOLOSA, CONTRARIA AL TRIDENTINO, ERRONEA.
* * *
Della Penitenza, § 11.
XXXVIII. Similmente la dottrina con la quale il Sinodo dopo aver professato
"di non potere a meno di non ammirare quella tanto
venerabile disciplina dell’antichità, che [come dice] alla
penitenza non ammetteva così facilmente, e forse mai chi dopo il primo
peccato e la prima riconciliazione ricadeva nella colpa", aggiunge che
"per il timore di essere esclusi per sempre dalla comunione e dalla
pace anche in pericolo di morte, un gran freno si apporrebbe a coloro che
considerano poco il male del peccato e meno ancora lo temono";
CONTRARIA AL CANONE 13 DEL CONCILIO NICENO I, ALLA DECRETALE D’INNOCENZO I
AD ESUPERIO TOLOSANO, COME ANCHE ALLA DECRETALE DI CELESTINO I AI VESCOVI DELLE
PROVINCE DI VIENNA E DI NARBONA; RISENTE DELLA PRAVITÀ CHE IL SANTO
PONTEFICE CONDANNA IN QUELLA DECRETALE.
* * *
DELLA CONFESSIONE DEI PECCATI VENIALI.
Della Penitenza, § 12.
XXXIX. La dichiarazione del Sinodo che a proposito della confessione dei
peccati veniali dice che è auspicabile che non sia troppo frequente per
non rendere tali confessioni troppo spregevoli;
TEMERARIA, PERNICIOSA, CONTRARIA ALLA PRATICA DI UOMINI SANTI E PII,
APPROVATA DAL SACRO CONCILIO DI TRENTO.
* * *
DELLE INDULGENZE.
Della Penitenza, § 16.
XL. La proposizione la quale asserisce che "l’indulgenza nella sua
precisa nozione non è che la remissione di una parte di quella penitenza
che dai canoni veniva stabilita al peccatore";
Quasi che l’indulgenza, oltre la nuda remissione della pena canonica, non
valga anche per la remissione della pena temporale dovuta alla divina giustizia
per i peccati attuali;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA AI MERITI DI CRISTO, GIÀ CONDANNATA NELL’ARTICOLO
19 DI LUTERO.
* * *
Ibidem.
XLI. Similmente in ciò che si soggiunge, che "gli
scolastici, gonfi delle loro sottigliezze, inventarono quello strano tesoro,
male inteso, dei meriti di Cristo e dei Santi, e sostituirono alla chiara idea
di assoluzione dalla pena canonica quella confusa e falsa di applicazione dei
meriti";
Quasi che i tesori della Chiesa per mezzo dei quali il Papa dà le
indulgenze non siano i meriti di Cristo e dei Santi;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA AI MERITI DI CRISTO E DEI SANTI. GIÀ
CONDANNATA NELL’ARTICOLO 17 DI LUTERO.
* * *
Ibidem.
XLII. Parimenti in ciò che aggiunge "essere ancora
più lacrimevole che questa chimerica applicazione dei meriti si sia
voluto far passare ai defunti;
FALSA, TEMERARIA, OFFENSIVA DELLE PIE ORECCHIE, INGIURIOSA CONTRO I ROMANI
PONTEFICI, LA PRATICA E IL SENTIMENTO DELLA CHIESA UNIVERSALE, INDUCENTE
NELL’ERRORE CONDANNATO CON NOTA ERETICALE IN PIETRO D’OSMA E DI NUOVO
CONDANNATO NELL’ARTICOLO 22 DI LUTERO.
* * *
Ibidem.
XLIII. In quella parte infine in cui con somma impudenza inveisce contro le
tabelle d’indulgenze, altari privilegiati, ecc.;
TEMERARIA, OFFENSIVA DELLE PIE ORECCHIE, SCANDALOSA, CONTUMELIOSA NEI
CONFRONTI DEI SOMMI PONTEFICI, E DELLA PRATICA FREQUENTATA IN TUTTA LA CHIESA.
* * *
DELLA RISERVA DEI CASI.
Della Penitenza, § 19.
XLIV. La proposizione del Sinodo la quale dice che "la riserva dei
casi altro non è attualmente che un indiscreto legame per i sacerdoti
inferiori, ed un’espressione vuota di senso per i penitenti, che sono
assuefatti a non curarsi un gran che di questa riserva";
FALSA, TEMERARIA, STONATA, PERNICIOSA, CONTRARIA AL CONCILIO DI TRENTO,
LESIVA DEL SUPERIORE POTERE GERARCHICO.
-S/RC:articolo]
Ibidem.
XLV. Similmente della speranza secondo la quale, "riformati il
rituale e l’ordine della penitenza non ci sarà più posto per
simili riserve";
In quanto, attesa la genericità delle parole accenna che per la
riforma del rituale e dell’ordine della penitenza fatta dal Vescovo o dal
Sinodo possano abolirsi i casi che il Concilio di Trento (Sess. 14, cap. 7)
dichiara aver potuto i Sommi Pontefici (per la suprema potestà loro data
in tutta la Chiesa) riservare al loro particolare giudizio;
PROPOSIZIONE FALSA, TEMERARIA, DEROGANTE ED INGIURIOSA NEI CONFRONTI DEL
CONCILIO DI TRENTO E DELL’AUTORITÀ DEI SOMMI PONTEFICI.
* * *
DELLE CENSURE.
Della Penitenza, §§ 20, 22.
XLVI. La proposizione la quale asserisce che "l’effetto della
scomunica è solamente esteriore, perché solo di sua natura
esclude dall’esteriore comunicazione della Chiesa";
Quasi che la scomunica non sia pena spirituale, che lega nel cielo ed
obbliga le anime (S. Agostino, Epist. 250, Auxilio Episcopo;
Tract. 50 In Johann., n. 12);
FALSA, PERNICIOSA, CONDANNATA NELL’ARTICOLO 23 DI LUTERO, PER LO MENO
ERRONEA.
Ibidem, §§ 21, 23.
XLVII. Similmente quella che dice essere necessario, secondo le leggi
naturali e divine, che tanto alla scomunica quanto alla sospensione debba
precedere un personale esame, e che perciò le cosiddette sentenze ipso
facto non abbiano altra forza che di una seria minaccia senza alcun effetto
attuale;
FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, INGIURIOSA AL POTERE DELLA CHIESA, ERRONEA.
* * *
Ibidem, § 22.
XLVIII. Similmente quella che dice "essere inutile e vana la
formula introdotta da alcuni secoli di assolvere in generale dalle scomuniche
nelle quali potesse essere incorso il fedele";
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA ALLA PRATICA DELLA CHIESA.
* * *
Ibidem, § 24.
XLIX. Similmente quella che condanna come nulle ed invalide "le
sospensioni ex informata conscientia";
FALSA, PERNICIOSA, INGIURIOSA CONTRO IL TRIDENTINO.
* * *
Ibidem.
L. Parimenti in ciò che insinua non essere lecito al solo Vescovo
far uso del potere, che pure gli accorda il Tridentino (Sess. 14, cap. 1 De
Reform.), d’infliggere legittimamente la sospensione ex informata
conscientia;
LESIVA DELLA GIURISDIZIONE DEI PRELATI DELLA CHIESA.
* * *
DELL’ORDINE.
Dell’Ordine, § 4.
LI. La dottrina del Sinodo la quale dice che nel promuovere agli Ordini si
era soliti osservare, secondo il costume e l’istituto dell’antica disciplina,
questo metodo : "se qualche chierico si distingueva nella
santità della vita e si giudicava degno di ascendere agli ordini sacri,
si soleva promuoverlo al diaconato o al sacerdozio, benché non avesse i
gradi inferiori, né allora lo si dichiarava ordinato per saltum, come si
disse poi";
* * *
Ibidem, § 5.
LII. Similmente quella che accenna non esservi stato altro titolo delle
ordinazioni che la deputazione a qualche speciale ministero, come fu prescritto
nel Concilio Calcedonense, soggiungendo (§ 6) che fino a quando la Chiesa si
regolò con questi principi nella scelta dei sacri ministri, fiorì
l’ordine ecclesiastico; peraltro sono passati quei bei giorni essendo stati
introdotti nuovi principi, sui quali si corruppe la disciplina nella scelta dei
ministri del santuario;
* * *
Ibidem, § 7.
LIII. Similmente riporta fra questi stessi principi di corruzione l’essersi
receduto dall’antico istituto per il quale, come dice (§ 3) la Chiesa,
insistendo sulle tracce dell’Apostolo, aveva stabilito che nessuno venisse
ammesso al sacerdozio se non aveva conservato l’innocenza battesimale;
In quanto accenna essersi corrotta la disciplina per mezzo dei decreti e
degli istituti:
1. O con i
quali sono state proibite le ordinazioni per saltum;
2. O con i
quali sono state approvate, secondo la necessità e le comodità
delle Chiese, le ordinazioni senza il titolo di speciale ufficio, come particolarmente
dal Tridentino l’ordinazione a titolo di patrimonio, salva l’ubbidienza per la
quale gli ordinati in questo modo sono tenuti a servire alle necessità
delle Chiese prestando quei servizi ai quali, secondo il luogo e il tempo,
siano stati assegnati dal Vescovo, come fin dai tempi apostolici si
praticò nella Chiesa primitiva;
3. O con i
quali a norma dei canoni si è fatta distinzione dei delitti che
diversificano i delinquenti: quasi che la Chiesa per una tale distinzione si
sia allontanata dallo spirito dell’Apostolo, non escludendo in generale e
indistintamente dal ministero ecclesiastico tutti coloro che non avevano
conservato l’innocenza battesimale;
DOTTRINA FALSA IN TUTTE LE SUE PARTI, TEMERARIA, PERTURBATIVA DELL’ORDINE
INTRODOTTO PER LA NECESSITÀ E LA COMODITÀ DELLE CHIESE,
INGIURIOSA DELLA DISCIPLINA APPROVATA DAI CANONI, E PARTICOLARMENTE DAI DECRETI
DEL TRIDENTINO.
* * *
Ibidem, § 13.
LIV. Similmente quella che taccia come turpe abuso il pretendere
l’elemosina per celebrare Messe e amministrare Sacramenti e il ricevere
qualunque provento detto di stola, e in genere qualunque stipendio od
onorario che in occasione di suffragi o di qualunque funzione parrocchiale
venisse offerto;
Quasi che i ministri della Chiesa dovessero tacciarsi come rei di delitto
di turpe abuso, mentre essi – secondo il costume ricevuto ed approvato dalla
Chiesa – si avvalgono del diritto promulgato dall’Apostolo di ricevere cose
temporali da coloro ai quali si amministrano le cose spirituali;
FALSA, TEMERARIA, LESIVA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO E PASTORALE, INGIURIOSA
CONTRO LA CHIESA E I SUOI MINISTRI.
* * *
Ibidem, § 14.
LV. Similmente quella con cui si dichiara di desiderare ardentemente che si
trovi il modo di togliere dalle cattedrali e dalle collegiate il minuto clero
(nome col quale denota i chierici degli ordini inferiori) provvedendo in altra
forma, cioè per mezzo di laici probi e di maggiore età,
assegnando loro un discreto onorario per servire le Messe e fare altri uffici,
come di accolito, ecc., come, dice, si praticava una volta quando siffatti
uffici non erano ridotti ad una formalità per ascendere agli ordini
maggiori;
In quanto riprende la norma con la quale si provvede che "le
funzioni degli Ordini minori si facciano o si esercitino soltanto da
coloro che sono costituiti in detti ordini, o iscritti ad essi"
(Concil. Provin. IV di Milano): e ciò in conformità del pensiero
del Tridentino (Sess. 23, cap. 17) "affinché secondo i sacri
canoni siano richiamate in osservanza le funzioni dei santi Ordini, dal
diaconato all’ostiariato, lodevolmente ricevute nella Chiesa dai tempi
apostolici, ed in molti luoghi per qualche tempo tralasciate, né
dagli eretici si deridano come oziose";
SUGGERIMENTO TEMERARIO, OFFENSIVO DELLE PIE ORECCHIE, PERTURBATIVO DEL
MINISTERO ECCLESIASTICO, DIMINUTIVO DELLA DECENZA DA OSSERVARSI PER QUANTO
È POSSIBILE NEL CELEBRARE I MISTERI, INGIURIOSO CONTRO GLI UFFICI E LE
FUNZIONI DEGLI ORDINI MINORI E LA DISCIPLINA APPROVATA DAI CANONI, E
PARTICOLARMENTE DAL TRIDENTINO, FAVOREVOLE ALLE MALDICENZE E ALLE CALUNNIE
DEGLI ERETICI CONTRO DETTA DISCIPLINA.
* * *
Ibidem, § 18.
LVI. La dottrina la quale stabilisce parer conveniente che non si dovesse
mai accordare né ammettere dispensa alcuna negli impedimenti canonici
che provengono dai delitti espressi nel diritto;
LESIVA DELL’EQUITÀ E DELLA REGOLA CANONICA APPROVATA DAL SACRO
CONCILIO DI TRENTO, DEROGANTE ALL’AUTORITÀ E AI DIRITTI DELLA CHIESA.
* * *
Ibidem, § 22.
LVII. La prescrizione del Sinodo, la quale universalmente e senza
distinzione alcuna rigetta come abuso qualunque dispensa, in forza della quale
si conferisca allo stesso soggetto più di un beneficio di residenza, e
aggiunge essere persuaso che secondo lo spirito della Chiesa nessuno possa
godere più di un beneficio, ancorché semplice;
DEROGANTE PER LA SUA GENERALITÀ ALLA REGOLA DEL TRIDENTINO, SESS. 7,
CAP. 5, E SESS. 24, CAP. 17.
* * *
DEI FIDANZAMENTI E DEL MATRIMONIO.
Promemoria relativo ai fidanzamenti, ecc., § 2.
LVIII. La proposizione la quale stabilisce che i fidanzamenti propriamente
detti sono un atto meramente civile e preparatorio alla celebrazione del
matrimonio, e che i medesimi soggiacciono interamente alle leggi civili;
Come se un atto che dispone ad un sacramento non sia soggetto, per questo
titolo, al diritto della Chiesa;
FALSA, LESIVA DEL DIRITTO DELLA CHIESA QUANTO AGLI EFFETTI PROVENIENTI
ANCHE DAI FIDANZAMENTI IN VIRTÙ DELLE SANZIONI CANONICHE,
DEROGANTE ALLA DISCIPLINA STABILITA DALLA CHIESA.
* * *
Del Matrimonio, §§§ 7, 11, 12.
LIX. La dottrina del Sinodo la quale asserisce che "spetta, almeno
in origine, alla suprema autorità civile stabilire per il contratto
matrimoniale degli impedimenti tali da renderlo nullo, e che si chiamano
dirimenti: perché il diritto originario è detto essere
essenzialmente connesso al diritto di dispensare; aggiungendo che la Chiesa ha
potuto, grazie all’assenso o alla connivenza dei Principi, fissare giustamente
degli impedimenti che dirimano lo stesso contratto matrimoniale";
Come se la Chiesa non abbia sempre potuto, né possa per proprio
diritto, stabilire nei matrimoni dei cristiani impedimenti che non solo
impediscano il matrimonio, ma anche lo rendano nullo riguardo al vincolo, e che
obblighino anche i cristiani dei territori degli infedeli; e negli stessi
dispensare;
DISTRUTTIVA DEI CANONI 3, 4, 9, 12 DELLA SESS. 24 DEL CONCILIO DI TRENTO;
ERETICA.
* * *
Dal citato promemoria relativo ai fidanzamenti, ecc., § 10.
LX. Similmente la richiesta del Sinodo diretta alla potestà civile,
affinché "tolga dal numero degl’impedimenti la parentela
spirituale, e quello detto dell’onestà pubblica, l’origine dei
quali si trova nella Collezione di Giustiniano" e perché "restringa
l’impedimento dell’affinità e della parentela proveniente da qualunque lecita
o illecita unione al quarto grado secondo la computazione civile per la linea
laterale ed obliqua, in modo tale da non lasciare speranza alcuna di ottenere
dispensa";
In quanto attribuisce alla civile potestà il diritto sia di abolire,
sia di ridurre gl’impedimenti stabiliti o approvati dall’autorità della
Chiesa; così in quanto suppone che la Chiesa possa essere privata dalla
potestà civile del suo diritto di dispensare sugl’impedimenti da essa
stessa stabiliti o approvati;
SOVVERSIVA DELLA LIBERTÀ E DELLA POTESTÀ DELLA CHIESA,
CONTRARIA AL TRIDENTINO, DERIVATA DAL PRINCIPIO ERETICALE SOPRA CONDANNATO.
* * *
DEGLI UFFICI, ESERCIZI, ISTITUZIONI SPETTANTI AL CULTO RELIGIOSO, E
PRIMIERAMENTE DELL’ADORARE L’UMANITÀ DI CRISTO.
Della Fede, § 3.
LXI. La proposizione la quale dice che "adorare direttamente
l’Umanità di Cristo, e più ancora qualche parte di essa,
sarebbe sempre un onore divino dato alla Creatura";
In quanto con questa parola direttamente intenda riprovare il culto
di adorazione che i fedeli dirigono alla Umanità di Cristo; come se tale
adorazione, con cui si adora l’Umanità e la stessa Carne vivifica di
Cristo, non già per se stessa e come nuda carne, ma come unita alla
Divinità, fosse un onore Divino dato alla Creatura, e non piuttosto una
e medesima adorazione, con cui si adora il Verbo Incarnato con la propria Carne
di Lui (Dal Concil. C. P. V. Gen. can. 9);
FALSA, CAPZIOSA, DETRAENTE, ED INGIURIOSA DEL CULTO PIO DOVUTO
ALL’UMANITÀ DI CRISTO, PRESTATO AD ESSA DAI FEDELI, E DA PRESTARSI.
* * *
Della preghiera, § 10.
LXII. La dottrina la quale rigetta la devozione verso il sacratissimo Cuore
di Gesù fra le devozioni che definisce nuove, erronee, o almeno
pericolose;
Intesa questa devozione come è stata approvata dall’Apostolica Sede;
FALSA, TEMERARIA, PERNICIOSA, OFFENSIVA DELLE PIE ORECCHIE, INGIURIOSA
VERSO LA SEDE APOSTOLICA.
* * *
Della Preghiera, § 10, Appendice n. 32.
LXIII. Similmente nel fatto che redarguisce gli adoratori del Cuore di
Gesù, per il motivo che non riflettano non potersi adorare con culto di
latria la santissima Carne di Cristo, o porzione di questa, o anche tutta
l’Umanità separata o recisa dalla Divinità;
Come se i fedeli adorassero il Cuore di Gesù separato o reciso dalla
Divinità, mentre lo adorano come Cuore di Gesù, cioè Cuore
della Persona del Verbo, al quale è inseparabilmente unito come
l’esangue Corpo di Cristo fu adorabile nel sepolcro durante il triduo della
morte senza separazione o recisione;
CAPZIOSA, INGIURIOSA DEI FEDELI ADORATORI DEL CUORE DI CRISTO.
* * *
DELL’ORDINE PRESCRITTO NEL FARE GLI ESERCIZI DI PIETÀ.
Della Preghiera, § 14, Appendice n. 34.
LXIV. La dottrina la quale definisce generalmente come superstiziosa "qualunque
efficacia che si fissi nel numero determinato di preghiere e di pie salutazioni";
Come se dovesse stimarsi superstiziosa l’efficacia che si desume non dal
numero considerato in se stesso, ma dalla disposizione della Chiesa, che
prescrive un certo determinato numero di preghiere o azioni esterne per
conseguire le indulgenze, per adempiere le penitenze, e generalmente per
esercitare rettamente ed ordinatamente il culto sacro e religioso;
FALSA, TEMERARIA, SCANDALOSA, PERNICIOSA, INGIURIOSA CONTRO LA PIETÀ
DEI FEDELI, DEROGANTE ALL’AUTORITÀ DELLA CHIESA, ERRONEA.
* * *
Della Penitenza, § 10.
LXV. La proposizione la quale dice che "lo strepito irregolare di
quelle pratiche nuove che si chiamano Esercizi o Missioni... forse non arriva mai
o giunge ben di rado a produrre una conversione completa, e quegli atti
esteriori, che apparvero di commozione, non furono che lampi passeggeri di una
naturale agitazione";
TEMERARIA, STONATA, PERNICIOSA, INGIURIOSA AL COSTUME PIAMENTE E
SALUTEVOLMENTE PRATICATO NELLA CHIESA, E FONDATO SULLA PAROLA DI DIO.
* * *
DEL MODO DI CONGIUNGERE LA VOCE DEL POPOLO CON LA VOCE DELLA CHIESA NELLE
PUBBLICHE PREGHIERE.
Della Preghiera, § 24.
LXVI. La proposizione la quale asserisce che "sarebbe un operare
contro la pratica apostolica e contro i disegni di Dio il non procurare al
popolo i mezzi più facili per unire la sua voce a quella di tutta la
Chiesa":
Qualora si riferisca all’uso della lingua volgare da introdursi nelle preci
liturgiche;
FALSA, TEMERARIA, TURBATIVA DELL’ORDINE PRESCRITTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MISTERI, FACILMENTE PRODUTTRICE DI MOLTI MALI.
* * *
DELLA LETTURA DELLA SACRA SCRITTURA.
Dalla nota finale del decreto della Grazia.
LXVII. La dottrina la quale asserisce che dalla lettura delle Sacre
Scritture "non iscusa se non la vera impotenza", soggiungendo
che è troppo sensibile l’oscuramento che nacque sulle primarie
verità della Religione dalla trascuratezza di questo precetto;
FALSA, TEMERARIA, TURBATRICE DELLA QUIETE DELLE ANIME, ALTRA VOLTA
CONDANNATA IN QUESNEL.
* * *
DEL LEGGERE PUBBLICAMENTE NELLA CHIESA I LIBRI CONDANNATI.
Della Preghiera, § 29.
LXVIII. La lode con la quale il Sinodo raccomanda caldamente le riflessioni
del Quesnel sopra il nuovo Testamento, ed altre opere, sebbene condannate, di
altri autori che accreditano gli errori del Quesnel e le propone ai parroci
affinché, dopo le altre funzioni, le leggano al popolo, ciascuno nella
propria parrocchia, come ricche di solidi principi di Religione;
FALSA, SCANDALOSA, TEMERARIA, SEDIZIOSA, INGIURIOSA DELLA CHIESA,
FOMENTATRICE DELLO SCISMA E DELL’ERESIA.
* * *
DELLE SACRE IMMAGINI.
Della Preghiera, § 17.
LXIX. La prescrizione la quale generalmente e indistintamente indica fra le
immagini da rimuovere dalla Chiesa, in quanto costituiscono occasione di errore
per gl’incolti, quelle di una Trinità inintelligibile;
PER LA SUA GENERALITÀ TEMERARIA E CONTRARIA AL PIO COSTUME PRATICATO
NELLA CHIESA, QUASI CHE NON VI SIANO IMMAGINI DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
COMUNEMENTE APPROVATE E DA PERMETTERSI CON SICUREZZA (Breve Sollicitudini
nostrae di Pio VI dell’anno 1745).
LXX. Parimenti la dottrina e la prescrizione generalmente riprovante ogni
culto speciale, che i fedeli sono soliti tributare particolarmente a qualche
immagine ricorrendo ad una piuttosto che a un’altra;
TEMERARIA, PERNICIOSA, INGIURIOSA AL PIO COSTUME PRATICATO NELLA CHIESA, ED
A QUELL’ORDINE DI PROVVIDENZA COL QUALE "Iddio non ha voluto che queste
cose accadessero in tutte le memorie dei Santi, distribuendo Egli i proprii
doni a ciascuno come vuole" (S. Agostino, Ep. 78, Clero,
Senioribus, et universae Plebi Ecclesiae Hipponen.).
* * *
LXXI. Parimenti quella prescrizione la quale proibisce che le immagini,
specialmente della Beata Vergine, si distinguano con altri titoli,
fuorché con le denominazioni che siano analoghe ai Misteri dei quali si
fa espressa menzione nella sacra Scrittura;
Quasi che non si potessero dare alle immagini altre pie denominazioni, le
quali anche nelle stesse pubbliche preci la Chiesa approva e raccomanda;
TEMERARIA, OFFENSIVA DELLE PIE ORECCHIE, INGIURIOSA ALLA VENERAZIONE
SPECIALMENTE DOVUTA ALLA BEATA VERGINE.
* * *
LXXII. Parimenti quella la quale vuole che si estirpi come abuso il costume
di conservare velate certe immagini;
TEMERARIA, CONTRARIA AL COSTUME PRATICATO NELLA CHIESA E INTRODOTTO PER
FAVORIRE LA PIETÀ DEI FEDELI.
* * *
DELLE FESTE.
Promemoria sulla riforma delle feste, § 3.
LXXIII. La proposizione la quale afferma che l’istituzione delle nuove
feste ha avuto origine dalla trascuratezza nell’osservare le antiche, e dalle
errate conoscenze della natura e del fine delle medesime;
FALSA, TEMERARIA, SCANDALOSA, INGIURIOSA DELLA CHIESA, FAVOREVOLE ALLE
MALDICENZE DEGLI ERETICI CONTRO I GIORNI FESTIVI CHE SI CELEBRANO NELLA CHIESA.
* * *
Ibidem, § 8.
LXXIV. La deliberazione del Sinodo circa il trasferimento nel giorno di
domenica delle feste istituite nel corso dell’anno, essendo certo che compete
al Vescovo la disciplina ecclesiastica relativa a materie meramente spirituali;
conseguentemente necessita abrogare anche il precetto di ascoltare la Messa nei
giorni nei quali lo stesso precetto è ancora in vigore per precedenti
leggi della Chiesa; e necessita anche trasferire nell’avvento, con decisione
del Vescovo, i digiuni da osservarsi durante l’anno per precetto della Chiesa;
In quanto afferma essere lecito al Vescovo, per proprio diritto, trasferire
i giorni prescritti dalla Chiesa per la celebrazione delle feste e dei digiuni,
o di abrogare il precetto ingiunto di ascoltare la Messa;
PROPOSIZIONE FALSA, LESIVA DEL DIRITTO DEI CONCILII GENERALI E DEI SOMMI
PONTEFICI, SCANDALOSA, FAVOREVOLE ALLO SCISMA.
* * *
DEI GIURAMENTI.
Promemoria circa la riforma dei giuramenti, § 5.
LXXV. La dottrina la quale dice che nei tempi felici della Chiesa nascente
i giuramenti sembrarono talmente alieni dagl’insegnamenti del Divino Maestro e
dall’aurea semplicità Evangelica, che "lo stesso giurare senza
una estrema ed indispensabile necessità sarebbe stato considerato come
un atto irreligioso, indegno di un cristiano"; inoltre, "che
l’ininterrotta serie dei Padri dimostra che il sentimento comune era di
considerare i giuramenti come proscritti"; pertanto condanna i
giuramenti che la curia ecclesiastica, modellandosi sulla giurisprudenza
feudale, ha adottati nelle investiture e perfino nelle sacre Ordinazioni dei
Vescovi; e stabilisce perciò doversi implorare dal potere secolare una
legge per l’abolizione dei giuramenti che si esigono anche nelle curie
ecclesiastiche per essere ammessi a cariche, uffici e generalmente in qualunque
atto curiale;
FALSA, INGIURIOSA ALLA CHIESA, LESIVA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO, SOVVERSIVA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA E APPROVATA DAI CANONI.
* * *
DELLE CONFERENZE ECCLESIASTICHE.
Delle conferenze ecclesiastiche, § 1.
LXXVI. Il modo oltraggioso con cui il Sinodo tratta la Scolastica, come
quella che "aperse la strada all’invenzione di nuovi sistemi
fra sé discordanti sulle verità più preziose, e infine
condusse al probabilismo ed al lassismo";
In quanto attribuisce alla Scolastica i vizi dei singoli, i quali poterono
abusare o abusarono della medesima;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA A UOMINI SANTISSIMI E A DOTTORI, I QUALI CON
GRAN VANTAGGIO DELLA RELIGIONE CATTOLICA COLTIVARONO LA SCOLASTICA, FAVOREVOLE
ALLE OSTILI MALDICENZE DEGLI ERETICI CONTRO LA MEDESIMA.
* * *
Ibidem.
LXXVII. Parimenti in quanto soggiunge che "il mutamento della forma
del governo ecclesiastico, facendo dimenticare ai Ministri della Chiesa i loro
diritti, che sono nel tempo stesso i loro obblighi, terminò col far
perdere le idee primitive del Ministero Ecclesiastico e della sollecitudine
pastorale";
Quasi che per il cambiamento del governo congruente alla disciplina
stabilita, ed approvato nella Chiesa, si sia potuto dimenticare e perdere la
primitiva nozione del ministero ecclesiastico o della pastorale sollecitudine;
PROPOSIZIONE FALSA, TEMERARIA, ERRONEA.
* * *
Ibidem, § 4.
LXXVIII. La prescrizione del Sinodo circa l’ordine di trattare le cose
nelle conferenze, secondo la quale, dopo aver premesso che si deve distinguere
"in ciascun articolo ciò che appartiene alla Fede ed all’essenziale
della Religione da ciò che è materia di disciplina",
soggiunge "che in questa stessa (disciplina) si
distinguerà ciò che è necessario o utile per mantenere i
fedeli nello spirito da ciò che è inutile e tendente a gravare i
fedeli medesimi di un peso che non conviene alla libertà dei figliuoli
della nuova alleanza; e molto più da ciò che è pericoloso
o nocivo, perché inducente alla superstizione e al materialismo";
In quanto per la generalità delle parole comprenda e assoggetti
all’esame prescritto anche la disciplina costituita e approvata dalla Chiesa,
quasi che la Chiesa, la quale è retta dallo spirito di Dio, potesse
stabilire una disciplina non solamente inutile e più gravosa di quello
che comporti la libertà cristiana, ma addirittura pericolosa, nociva,
inducente nella superstizione e nel materialismo;
FALSA, TEMERARIA, SCANDALOSA, PERNICIOSA, OFFENSIVA DELLE PIE ORECCHIE,
INGIURIOSA ALLA CHIESA E ALLO SPIRITO DI DIO, DAL QUALE LA CHIESA STESSA
È REGOLATA; PER LO MENO ERRONEA.
* * *
IMPROPERII CONTRO ALCUNE OPINIONI FINO AD ORA DISCUSSE NELLE SCUOLE
CATTOLICHE.
Orazione al Sinodo, § 2.
LXXIX. L’asserzione la quale con maldicenze e contumelie se la prende
contro le opinioni discusse nelle Scuole cattoliche, e circa le quali la Sede
Apostolica non ha ritenuto per ora di definire o di pronunciarsi;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA ALLE SCUOLE CATTOLICHE, DEROGANTE ALLA
OBBEDIENZA DOVUTA ALLE COSTITUZIONI APOSTOLICHE.
* * *
DELLE TRE REGOLE POSTE DAL SINODO QUALE FONDAMENTO PER LA RIFORMA DEI
REGOLARI.
Promemoria per la Riforma dei Regolari, § 9.
LXXX. La regola prima, la quale stabilisce generalmente e indistintamente
"che lo stato Regolare o Monastico è di natura sua incompatibile
con la cura delle anime e con gli esercizi della vita pastorale, e
perciò incapace di far parte della gerarchia Ecclesiastica senza urtare
direttamente i principi della stessa vita monastica" ;
FALSA, PERNICIOSA, INGIURIOSA AI PADRI SANTISSIMI DELLA CHIESA E AI PRELATI
CHE ASSOCIARONO GL’ISTITUTI DELLA VITA REGOLARE CON GL’IMPIEGHI DELL’ORDINE
CLERICALE; CONTRARIA AL PIO, ANTICO, APPROVATO COSTUME DELLA CHIESA, E ALLE
SANZIONI DEI SOMMI PONTEFICI. "Quasi che i Monaci, i quali per
la severità dei costumi e per l’istituzione santa della vita e
della fede sono commendabili", non solo opportunamente e senza offesa
della Religione, ma anche con molto vantaggio della Chiesa "vengano
aggregati agli Ufficii Clericali" (S. Siricio, Epist. Decret.
ad Himerium Tarracon., cap. 13).
* * *
LXXXI. Parimenti in ciò che soggiunge, cioè che i Santi
Tommaso e Bonaventura si comportarono in tal maniera nel difendere gl’Istituti
dei mendicanti contro uomini sommi, che nelle loro difese si sarebbe desiderato
meno fuoco e più precisione;
SCANDALOSA, INGIURIOSA NEI CONFRONTI DEI SANTISSIMI DOTTORI, FAVOREVOLE
ALLE EMPIE CONTUMELIE DI AUTORI CONDANNATI.
* * *
LXXXII. La regola seconda, per la quale "la molteplicità
degli Ordini e la diversità devono naturalmente portare al disordine ed
alla confusione"; e ciò che premette al § 4, "che i
fondatori dei Regolari (i quali vennero dopo le istituzioni monastiche)
accrescendo Ordini ad Ordini, Riforme a Riforme, altro non fecero che dilatare
maggiormente la causa primaria del male";
Intendendo per Ordini ed Istituti quelli approvati dalla Santa Sede, quasi
che la distinta varietà dei pii uffici, ai quali i distinti Ordini sono
addetti, debba di sua natura produrre perturbazione e confusione;
FALSA, CALUNNIOSA, INGIURIOSA CONTRO I SANTI FONDATORI E I LORO FEDELI ALUNNI,
NONCHÉ CONTRO GLI STESSI SOMMI PONTEFICI.
* * *
LXXXIII. La regola terza con la quale, dopo aver premesso che "un
piccolo Corpo che vive nella società civile senza quasi farne parte, e
fissa una piccola monarchia nello stato, è sempre un Corpo pericoloso",
e accusa sotto questo nome i privati Monasteri uniti col vincolo del comune
Istituto, particolarmente sotto un Capo, come altrettante speciali monarchie
pericolose e nocive alla Repubblica civile;
FALSA, TEMERARIA, INGIURIOSA CONTRO GL’ISTITUTI REGOLARI APPROVATI DALLA
SANTA SEDE A VANTAGGIO DELLA RELIGIONE, FAVOREVOLE ALLE MALDICENZE E ALLE
CALUNNIE DEGLI ERETICI CONTRO I MEDESIMI ISTITUTI.
* * *
DEL SISTEMA, OSSIA DEL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI COMPILATO SECONDO LE
SOPRADDETTE REGOLE, E COMPRESO NEGLI OTTO SEGUENTI ARTICOLI PER LA RIFORMA DEI
REGOLARI.
§ 10.
LXXXIV. Artic. 1. Non dovrebbe esistere nella Chiesa che un solo Ordine.
Per gratitudine e per la sodezza del piano si dovrebbe scegliere la Regola di
San Benedetto. Il metodo di vita condotto presso Porto Reale fornirebbe
indicazioni per aggiungervi o toglierne ciò che forse non converrebbe
nelle presenti circostanze.
2. Gli
appartenenti a questo sistema non dovrebbero avere alcuna ingerenza nella
gerarchia ecclesiastica, perciò non avranno Chiese pubbliche, e non
saranno Promossi agli Ordini Sacri o, al più, uno o due di essi saranno
ordinati come Curati o Cappellani del Monastero; gli altri rimarranno nello
stato di semplici laici.
3. Ogni
città non dovrebbe avere che un solo Monastero, situato fuori di essa
nei luoghi più solitari e lontani.
4. Tra le
occupazioni della vita monastica dovrebbe essere assolutamente dedicata una
parte al lavoro manuale, lasciando per altro un conveniente tempo alla salmodia
e, per chi volesse, allo studio. La salmodia dovrebbe essere moderata
perché la soverchia lunghezza genera precipitazione, rincrescimento e
dissipazione. Quanto più crebbero le salmodie, le orazioni e le preci si
diminuirono in ogni tempo in proporzione il fervore e la santità dei
Regolari.
5. Non si
dovrebbe ammettere alcuna distinzione di Monaci da coro o da servizio; questa
disuguaglianza suscitò in ogni tempo gravissime liti e discordie, e
bandì lo spirito di carità dalle comunità di Regolari.
6. Il voto
di permanenza perpetua non dovrà mai essere consentito. Gli antichi
Monaci non lo conobbero, eppure furono la consolazione della Chiesa e
l’ornamento del Cristianesimo. I voti di castità, di povertà, di
ubbidienza non si ammetteranno come regola comune e stabile, ma chiunque
vorrà farli, o tutti o in parte, dovrà chiedere consiglio e
licenza al Vescovo, il quale però non permetterà giammai che
siano perpetui, né passeranno l’anno; si darà soltanto la
facoltà di rinnovarli, ma alle stesse condizioni.
7. Il
Vescovo potrà effettuare la più ampia ispezione sulla loro
condotta, sui loro studii, sul loro avanzamento nella cristiana perfezione; a
lui spetterà l’ammettere o lo scacciare i singoli, avendo tuttavia
ascoltato in precedenza coloro che convivono nel monastero.
8. I Regolari
degli Ordini che tuttora sussistono potrebbero essere ammessi nel monastero,
benché Sacerdoti, qualora desiderassero attendere nel silenzio e nel
ritiro alla propria santificazione. In questo caso si potrebbe dispensare alla
regola generale stabilita al numero secondo, in modo tale, però, che
anche i Sacerdoti non avessero altro metodo di vita differente dagli altri,
né si permetterà loro di celebrare, se non coerentemente alla
regola sopra espressa, cioè che non vi sia più d’una, o al
più due Messe per giorno; gli altri Sacerdoti dovranno essere contenti
di concelebrare con la comunità.
* * *
SIMILMENTE PER LA RIFORMA DELLE MONACHE.
§ 11. Non si ammetteranno voti perpetui fino a quaranta o quarantacinque
anni. Dette monache si applicheranno in cose concrete e specialmente nel
lavoro, e si allontaneranno sopra ogni cosa dalla carnale spiritualità,
che costituisce l’occupazione della maggior parte di loro. Sarebbe solo a
vedersi, se per esse convenisse lasciare il monastero nella città.
SISTEMA EVERSIVO DELLA DISCIPLINA VIGENTE, SIN DAI TEMPI ANTICHI APPROVATA
E APPLICATA; PERNICIOSO, OPPOSTO ED INGIURIOSO VERSO LE COSTITUZIONI
APOSTOLICHE, ED ALLE DECISIONI DI PIÙ CONCILII ANCHE GENERALI, E
SPECIALMENTE DEL TRIDENTINO; FAVOREVOLE ALLE MALDICENZE ED ALLE CALUNNIE DEGLI
ERETICI CONTRO I VOTI MONASTICI E GL’ISTITUTI REGOLARI ADDETTI AD UNA
PIÙ STABILE PROFESSIONE DEI CONSIGLI EVANGELICI.
* * *
DEL CONCILIO NAZIONALE DA CONVOCARSI.
Promemoria per la convocazione di un Concilio Nazionale, § 1.
LXXXV. La proposizione la quale dice che basta una qualche cognizione della
storia ecclesiastica per dover ammettere che la convocazione di un Concilio
nazionale è una delle strade canoniche per mettere fine nella Chiesa
delle rispettive Nazioni alle controversie in materia di Religione;
Intesa nel senso che le controversie spettanti alla Fede, ed ai costumi
nate in qualsivoglia Chiesa possano terminare con giudizio inconfutabile del
Concilio nazionale, quasi che al Concilio nazionale competesse
l’impossibilità di sbagliare nelle questioni di Fede e dei costumi;
SCISMATICA, ERETICA.
* * *
Comandiamo dunque a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso che non
presumano di pensare, insegnare e parlare intorno alle dette proposizioni e
dottrine contro ciò che viene dichiarato in questa Nostra Costituzione,
così che chiunque, congiuntamente o separatamente, insegnerà,
difenderà, pubblicherà quelle, o alcuna di quelle, o anche ne
tratterà disputando in pubblico o in privato, se non per combatterle,
soggiaccia sul fatto stesso, senz’altra dichiarazione, alle censure
ecclesiastiche e alle altre pene stabilite dal diritto contro chi commette
simili cose.
Del resto con questa espressa riprovazione delle predette proposizioni e
dottrine, non intendiamo approvare le altre cose contenute nel medesimo libro,
essendo state particolarmente osservate in esso molte proposizioni e dottrine o
affini a quelle che sono state condannate in precedenza, o tali che mostrano tanto
un temerario disprezzo della comune dottrina e della disciplina approvate,
quanto uno spirito sommamente avverso ai Romani Pontefici e all’Apostolica
Sede.
Due cose poi giudichiamo degne di essere specialmente notate: che, a
proposito del mistero della Santissima Trinità, § 2 del decreto della
Fede, furono espresse nel Sinodo, se non con animo cattivo, certamente con
imprudenza; esse possono facilmente trarre in inganno particolarmente
gl’impreparati e gl’incauti.
La prima: dopo aver giustamente premesso che Iddio nel suo Essere
rimane uno e semplicissimo, soggiunge subito che lo stesso Dio si distingue in
tre Persone; pertanto si allontana sconsideratamente dalla formula comune e
adottata nelle istituzioni della dottrina cristiana: formula nella quale invero
si dichiara Dio uno in tre Persone distinte, e non distinto in tre Persone. Con
il mutamento delle parole della formula vigente, s’insinua il pericolo
dell’errore, cioè che si reputi distinta nelle Persone quell’Essenza
Divina che la Fede cattolica confessa talmente una in Persone distinte, che al
tempo stesso la professa pienamente indistinta in sé.
L’altra: trattando delle medesime tre Persone Divine, insegna
che secondo le loro proprietà personali – e incomunicabili per parlare
più esattamente – sono descritte e denominate come Padre, Verbo e
Spirito Santo, come se fosse meno proprio ed esatto l’appellativo di Figlio
consacrato da tanti luoghi della Scrittura, dalla voce stessa del Padre discesa
dal Cielo e dalla nuvola, nonché dalla formula del Battesimo prescritta
da Cristo e da quella insigne testimonianza con la quale Pietro fu chiamato
beato dallo stesso Cristo, né si dovrebbe dimenticare che l’Angelico
Maestro (San Tommaso, parte I, quest. 34, articoli 2 e 3), istruito da
Agostino, insegnò anch’egli che "nel sostantivo Verbo è
inclusa la stessa proprietà del nome Figlio", in quanto
Agostino afferma che "dicendo Verbo è come dire Figlio"
(Sant’Agostino, Della Trinità, lib. 7, cap. 2).
Né va passata sotto silenzio quell’insigne temerità piena di
frode usata dal Sinodo, il quale ha avuto l’ardire non solo di esaltare con
profusissime lodi la dichiarazione dell’Assemblea Gallicana dell’anno 1682,
già da tempo respinta dall’Apostolica Sede, ma per conciliarle maggiore
autorità, di inserirla insidiosamente nel decreto intitolato Della
Fede, di adottare palesemente gli articoli in essa contenuti, e con la
pubblica e solenne professione di questi articoli di suggellare quelle cose che
qua e là s’insegnano nello stesso decreto. Onde non soltanto Noi abbiamo
un assai più grave motivo di dolerci del Sinodo di quanto non ebbero i
Nostri Predecessori di dolersi di quei Comizi, ma si fa ancora una non leggera
ingiuria alla stessa Chiesa Gallicana che il Sinodo l’abbia stimata degna di
essere chiamata a patrocinare con la sua autorità gli errori dei quali
è infetto quel decreto.
Pertanto, siccome gli Atti dell’Assemblea Gallicana, tosto che
uscirono alla luce, furono riprovati, cassati, dichiarati nulli ed irriti, in
forza del loro apostolico ministero dal Nostro Venerabile Predecessore
Innocenzo XI con sua lettera in forma di Breve dell’11 aprile 1682, e poi
più espressamente da Alessandro VIII con la Costituzione Inter
multiplices del 4 agosto 1690, così molto più fortemente la
pastorale sollecitudine esige da Noi che la recente adozione nel Sinodo di tali
Atti, infetti di tanti vizi, sia da Noi riprovata e condannata come
temeraria, scandalosa e, particolarmente dopo i decreti emanati dai Nostri
Predecessori, sommamente ingiuriosa nei confronti di questa Sede Apostolica;
così come con questa Nostra presente Costituzione la riproviamo e
condanniamo, e vogliamo che si tenga per riprovata e condannata.
A questo genere di frode appartiene il fatto che il Sinodo, in questo
stesso decreto sulla Fede, riproduce molti articoli che i Teologi della
facoltà di Lovanio sottoposero al giudizio di Innocenzo XI ed anche
altri dodici presentati a Benedetto XIII dal Cardinale di Noailles, e non ha
avuto difficoltà a resuscitare dal riprovato secondo Concilio di Utrecht
la vana e antica impostura, diffondendola temerariamente fra il popolo con
queste parole : essere notissimo all’Europa tutta che quegli articoli furono in
Roma assoggettati ad un severissimo esame, e ne uscirono non solamente immuni
da qualunque censura, ma addirittura furono raccomandati dai sopra lodati
Pontefici. Di tale asserita raccomandazione, peraltro, non solo non esiste
alcun documento autentico, ché le si oppongono gli Atti dell’esame
conservati nei registri della Nostra Suprema Inquisizione, dai quali risulta
solamente che sopra di essi non fu proferito alcun giudizio.
Per questi motivi, pertanto, con autorità Apostolica, a tenore della
presente Costituzione, proibiamo e condanniamo questo libro intitolato Atti
e decreti del Concilio diocesano di Pistoia dell’anno 1785. In Pistoia per Atto
Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione, sia sotto questo o
qualunque altro titolo stampato finora, o da stamparsi ovunque, ed in qualunque
idioma, con qualunque edizione o versione, come anche proibiamo e interdiciamo
tutti gli altri libri in difesa del suddetto, o della sua dottrina, tanto
manoscritti quanto, forse, già stampati o (che Dio non voglia!) da
stamparsi; ne proibiamo la lettura, la trascrizione, la ritenzione e l’uso a
tutti e ai singoli fedeli, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto dai
contravventori.
Comandiamo inoltre ai Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi e
Vescovi, ed agli altri Ordinarii dei luoghi, agl’Inquisitori dell’eretica
pravità, che assolutamente reprimano e costringano qualunque
contraddittore e ribelle con le censure e con le sopraddette pene, e con altri
rimedii di diritto e di fatto, invocando anche a questo fine, se sarà
necessario, l’aiuto del braccio secolare.
Vogliamo poi che alle copie della presente Costituzione, anche stampate,
sottoscritte di mano di qualche notaio pubblico e munite del sigillo di persona
costituita in dignità ecclesiastica, si presti la stessa fede che si
presterebbe allo stesso originale se fosse esibito o mostrato.
Non sia dunque lecito ad alcuno violare questa Nostra dichiarazione di
condanna, comando, proibizione e interdizione, o temerariamente contraddire ad
essa. Se qualcuno osasse contrastare ciò, sappia che incorrerà
nell’indignazione dell’Onnipotente Iddio e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, l’anno dell’Incarnazione di
Nostro Signore 1794, il 28 agosto, anno ventesimo del Nostro Pontificato.
PIO PP. VI.
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