5. Perciò Noi, spinti da queste gravissime
ragioni, dopo aver soppesato con ponderazione tutta la situazione e udito anche
il parere di una speciale commissione di Venerabili Fratelli Cardinali della
Santa Romana Chiesa, nella pienezza del Nostro potere apostolico ordiniamo a
voi, Venerabili Fratelli, e a ciascuno di voi che di fatto siete preposti alle
Chiese della Francia, non eccettuati nemmeno coloro che con lettera apostolica
del 27 luglio 1817 avevano ottenuto il trasferimento ad altre Chiese nuovamente
erette, di tenere nel frattempo le Sedi di cui attualmente siete in possesso e
di governare le Diocesi, senza apportare nessuna modifica ai confini entro i
quali sono limitate, né ai diritti metropolitani, finché non sarà
disposta con stabile provvedimento una nuova circoscrizione delle Diocesi.
Inoltre agli Arcivescovi, che sono stati canonicamente costituiti nelle Sedi
prima dell’11 giugno 1817, quando ebbe inizio la convenzione con il Re
cristianissimo, ingiungiamo e ordiniamo di riconoscere frattanto i suffraganei
che erano stati costituiti prima della detta convenzione; ai Vescovi poi, che
prima di quel tempo avevamo preposto alle Chiese della Francia, con
autorità apostolica ingiungiamo e ordiniamo di prestare nel frattempo,
come prima, aiuto agli stessi Arcivescovi.
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