16. Con tali ed altre santissime leggi fu approvata nel
suo inizio la stessa Compagnia di Gesù dal Pontefice Paolo III di felice
memoria, Nostro predecessore, con Lettera sub plumbo, il 27 ottobre
1540; e dal medesimo le fu concessa facoltà di formare leggi e statuti,
coi quali stabilmente si procurasse il vantaggio, la salvezza ed il buongoverno
della Compagnia. E quantunque il medesimo Pontefice Paolo III avesse sulle
prime limitato la medesima Società al numero di soli sessanta individui,
pure con altra sua Lettera del 27 marzo 1543 diede facoltà ai Superiori
della medesima di accettare quanti membri avessero giudicato opportuni e
necessari. Poi nell’anno 1549, con Breve del 15 novembre, lo stesso Pontefice
Paolo III favorì la Società medesima di molti ed amplissimi privilegi;
e tra questi volle e ordinò che rimanesse esteso, senza alcun limite di
numero, a qualunque soggetto che il preposto generale avesse giudicato idoneo,
quell’indulto che già altra volta il medesimo Pontefice aveva concesso
ai preposti generali della detta Società, ristretto però alla
facoltà di ammettere solo venti Preti coadiutori spirituali, cui aveva
accordato le stesse facoltà, grazie ed autorità che avevano i
professi; inoltre esentò da ogni superiorità, giurisdizione e
governo di qualsiasi Ordinario la Società stessa e tutti i Soci di essa,
persone e beni loro di qualunque sorta, richiamandoli sotto la protezione sua e
della Sede Apostolica.
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