24. E perché in un’impresa così grave e di
tanto rilievo fosse da Noi adottato il partito migliore, giudicammo opportuno
procrastinare lungamente, non solo per recare nelle indagini, nell’esame e
nella deliberazione la maggiore esattezza e prudenza possibili, ma anche per
chiedere con gemiti ed incessanti orazioni dei fedeli tutti, e con pie opere, i
soccorsi e l’assistenza speciale del Padre dei lumi. E Noi volemmo, fra le
altre, esaminare su quale fondamento si appoggi quella opinione, diffusa fra
molti, che la Religione dei chierici della Compagnia di Gesù sia stata
in modo solenne approvata e confermata dal Concilio di Trento. A proposito di
questa Società, null’altro abbiamo trovato essere stato disposto in quel
Concilio se non che essa fosse eccettuata dal generale decreto che stabiliva,
per gli altri Ordini regolari, che consumato il tempo del noviziato i novizi
trovati idonei fossero ammessi alla professione, o altrimenti allontanati dal
monastero. Per tale motivo il medesimo sacrosanto Concilio (Sess. 25, rub. 16 De
regular.) dichiarò di non volere rinnovare alcunché,
né di impedire che la Religione dei chierici della Compagnia di
Gesù servisse al Signore e alla sua Chiesa, secondo il proprio devoto
Istituto, approvato dalla santa Sede Apostolica.
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