25. Dopo tanti e così necessari mezzi adoperati da
Noi; soccorsi, come speriamo, dalla presenza del Divino Spirito; stretti ancora
dalla necessità del ministero Nostro, in forza del quale siamo in ogni
maniera obbligati, per quanto valgano le Nostre forze, a conciliare, mantenere
e rassodare la quiete e la tranquillità della Cristiana Repubblica, e a
rimuovere gli ostacoli che potessero recarle detrimento, anche minimo;
considerando che la predetta Compagnia di Gesù non poteva produrre
più quei salutari, ubertosi frutti e vantaggi per i quali fu istituita,
e da tanti Nostri predecessori approvata e onorata di infiniti privilegi; ma
che anzi è ormai divenuto impossibile che la Chiesa abbia pace vera e
durevole finché quest’Ordine sussiste; indotti da tali specialissime
ragioni e da altre che Ci dettano le leggi della prudenza e dell’ottimo governo
della Chiesa, riposte nel segreto dell’anima Nostra; seguendo le orme dei
Nostri predecessori, e soprattutto di Gregorio X nel generale Concilio di
Lione; tanto più che, anche nel caso presente, si tratta di una
Società che per ragione del suo Istituto e dei suoi privilegi è
iscritta nel numero degli Ordini mendicanti; con ben maturo consiglio, di certa
scienza, e con la pienezza dell’Apostolica Potestà, estinguiamo e
sopprimiamo la più volte citata Società, e annulliamo ed aboliamo
tutti e singoli gli uffici di essa, i ministeri e le amministrazioni, le case,
le scuole, i collegi, gli ospizi, e qualunque altro luogo esistente in qualsivoglia
provincia, regno, e signoria, e in qualunque modo appartenente alla medesima; i
suoi statuti, costumi, consuetudini, decreti, costituzioni, quantunque
corroborate da giuramento, da apostolica approvazione, o in altra guisa, e
tutti e singoli i privilegi e gl’indulti generali o speciali, il tenore dei
quali Noi vogliamo che s’intenda come pienamente e sufficientemente espresso in
questa presente Lettera, come se verbalmente vi fossero trascritti, e sebbene
concepiti sotto qualsiasi forma, o clausola irrita, e con qualsivoglia vincolo
e decreto. Quindi Noi dichiariamo che rimanga annullata in perpetuo ed
assolutamente estinta tutta e qualunque autorità del preposto generale,
dei provinciali, dei visitatori e degli altri superiori di detta Società,
tanto nelle cose spirituali che nelle temporali; vogliamo che la stessa
giurisdizione ed autorità siano trasferite totalmente, e in qualsiasi
modo, agli Ordinari dei luoghi secondo la maniera, le circostanze, le persone e
le condizioni che accenneremo più sotto; proibendo, come con la presente
proibiamo, che nessuno in avvenire sia ricevuto nella suddetta Società,
ed ammesso alla vestizione e al noviziato. Coloro poi che fino a questo giorno
furono accettati, non si possano ammettere alla professione dei voti semplici o
dei solenni, sotto pena della nullità dell’ammissione e della
professione, e di altre pene riservate al nostro arbitrio. Anzi, di più,
vogliamo, comandiamo, ordiniamo che coloro che attualmente sono nel noviziato,
subito, prontamente, immediatamente e di fatto siano licenziati; e in egual
modo proibiamo che coloro che fecero la professione dei voti semplici, e che
fin qui non sono stati promossi ad alcun ordine sacro, possano essere promossi
agli stessi ordini maggiori, sotto pretesto o titolo tanto della professione
già fatta nella Società, quanto dei privilegi ottenuti contro i
decreti del Concilio di Trento.
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