26. E poiché tutte le Nostre cure hanno per scopo
principale di provvedere ai vantaggi della Chiesa e alla tranquillità
dei popoli, e nel tempo stesso di porgere qualche conforto e provvedimento a
tutti gl’individui o Soci della medesima Religione (persone che in particolare
Noi amiamo nel Signore con affetto di padre), affinché, liberati da
tutte quelle vessazioni, dissensioni ed angustie da cui fino ad ora furono
travagliati, possano con maggior frutto coltivare la vigna del Signore, e
giovare alla salute delle anime, decretiamo e determiniamo che i Soci che hanno
fatto la sola professione dei voti semplici, né sono ancora promossi
agli ordini sacri, entro lo spazio di tempo che dagli Ordinari dei luoghi
verrà prescritto, e che sia sufficiente a procacciarsi qualche impiego
od uffizio o qualche benevolo ospite (purché non si oltrepassi il
termine di un anno dalla data della presente Lettera, rimanendo prosciolti da
qualunque vincolo di voti semplici) debbano assolutamente partire dalle case e
dai collegi della medesima Società, liberi di scegliere quella maniera
di vita che giudicheranno più adatta, secondo il Signore, alla propria
vocazione, alle proprie forze e alla propria coscienza; tanto più che
anche secondo i privilegi della Compagnia potevano essere rimossi da essa non
per altro motivo che per quello che i Superiori giudicassero più
conforme alla prudenza ed alle circostanze, senza processo, né ordine
giudiziario.
|