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Clemens PP. XIV
Dominus ac redemptor

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28. I professi, poi, già promossi ai sacri ordini, i quali non vorranno lasciare le case o i collegi della Compagnia o per timore di un’insufficiente sussistenza dovuta alla mancanza o alla scarsità di una consistente pensione, o perché privi di un luogo dove assicurarsi una dimora, o per la loro avanzata età, per debole salute e per altra giusta e grave causa, potranno rimanervi; con la riserva, però, che non abbiano alcuna amministrazione della predetta casa o collegio, e vestano il semplice abito dei chierici secolari, e vivano totalmente sottoposti all’Ordinario del luogo. Inoltre proibiamo che in nessun modo possano sostituire altri in luogo di quelli che mancheranno; acquistare nuove case o altro luogo, secondo i Decreti del Concilio di Lione; alienare le case, i beni ed i fondi che ora posseggono. Anzi, potranno essere riuniti in una sola casa o in più, secondo il loro maggiore o minor numero, in maniera che le case che resteranno vuote possano essere convertite in usi pii, secondo quanto sembrerà più opportuno alle circostanze dei luoghi e dei tempi, e più confacente ai sacri canoni, all’intenzione dei fondatori, all’accrescimento del culto Divino, alla salute delle anime ed alla pubblica utilità. Nel frattempo sarà destinato qualche soggetto del Clero secolare, specchiato per prudenza e per costumi, il quale dovrà presiedere al governo di quelle case, in modo che muoia e sia soppresso il nome della Compagnia.




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