30. Se gli Ordinari dei luoghi troveranno virtù,
dottrina e integrità di costumi in coloro che, in forza di questa Nostra
Lettera, sono passati dall’Istituto regolare della Compagnia di Gesù
allo stato secolare, potranno, a loro arbitrio, concedere o negare loro la
facoltà di ricevere le confessioni sacramentali dei fedeli, o di fare al
popolo le sacre prediche; senza questa licenza scritta nessuno di loro
potrà esercitare tali uffizi. I medesimi Vescovi, però, e gli
Ordinari dei luoghi non potranno mai concedere la suddetta facoltà, in
quanto estranei, a coloro i quali vivranno nei collegi o nelle case già
appartenenti alla Società; a questi proibiamo in perpetuo di
amministrare il sacramento della Penitenza, o predicare agli estranei, come lo
stesso Gregorio X parimenti proibì nel citato Concilio generale. La qual
cosa rimettiamo alla coscienza degli stessi Vescovi, i quali desideriamo che
ricordino sia che dovranno rendere conto a Dio per il gregge loro affidato, sia
il severissimo giudizio che il supremo Giudice dei vivi e dei morti riserva a
coloro che comandano.
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