33. Restando, come si è detto, annullati ed
abrogati tutti i privilegi e statuti della suddetta Compagnia, dichiariamo che
i Soci della medesima, dopo che ne avranno abbandonate le case e i collegi e
saranno portati allo stato di chierici secolari, rimangano abilitati ed idonei
ad ottenere, secondo i Decreti dei sacri canoni e delle apostoliche
costituzioni, qualunque beneficio, sia curato che semplice, qualunque ufficio e
dignità il cui godimento, rimanendo nella Società, era stato loro
negato da Papa Gregorio XIII di felice memoria con sua Lettera in forma di
Breve, che comincia "Satis superque" del 10 settembre
1584. Parimenti diamo loro la facoltà (che pure era loro vietata) di
poter ricevere l’elemosina per la celebrazione della Messa, e godere di tutte
quelle grazie e di quei favori di cui sarebbero rimasti privi come chierici
regolari della Compagnia di Gesù. Deroghiamo ancora a tutte e singole le
facoltà che, in vigore dei privilegi impetrati dai Sommi Pontefici,
accordavano loro il preposto generale e gli altri superiori, quella cioè
di leggere i libri degli eretici e altri proscritti e condannati dalla Sede
Apostolica; quella di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare cibi
magri in quei giorni; quella di anticipare o posporre la recita delle ore
canoniche, e altre di simil genere, delle quali in avvenire severissimamente
proibiamo possano usare, essendo Nostra volontà ed intenzione che i
medesimi si adattino a vivere, come preti secolari, secondo la norma delle
leggi comuni.
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