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Clemens PP. XIV
Dominus ac redemptor

IntraText CT - Lettura del testo

  • 25
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25. Dopo tanti e così necessari mezzi adoperati da Noi; soccorsi, come speriamo, dalla presenza del Divino Spirito; stretti ancora dalla necessità del ministero Nostro, in forza del quale siamo in ogni maniera obbligati, per quanto valgano le Nostre forze, a conciliare, mantenere e rassodare la quiete e la tranquillità della Cristiana Repubblica, e a rimuovere gli ostacoli che potessero recarle detrimento, anche minimo; considerando che la predetta Compagnia di Gesù non poteva produrre più quei salutari, ubertosi frutti e vantaggi per i quali fu istituita, e da tanti Nostri predecessori approvata e onorata di infiniti privilegi; ma che anzi è ormai divenuto impossibile che la Chiesa abbia pace vera e durevole finché quest’Ordine sussiste; indotti da tali specialissime ragioni e da altre che Ci dettano le leggi della prudenza e dell’ottimo governo della Chiesa, riposte nel segreto dell’anima Nostra; seguendo le orme dei Nostri predecessori, e soprattutto di Gregorio X nel generale Concilio di Lione; tanto più che, anche nel caso presente, si tratta di una Società che per ragione del suo Istituto e dei suoi privilegi è iscritta nel numero degli Ordini mendicanti; con ben maturo consiglio, di certa scienza, e con la pienezza dell’Apostolica Potestà, estinguiamo e sopprimiamo la più volte citata Società, e annulliamo ed aboliamo tutti e singoli gli uffici di essa, i ministeri e le amministrazioni, le case, le scuole, i collegi, gli ospizi, e qualunque altro luogo esistente in qualsivoglia provincia, regno, e signoria, e in qualunque modo appartenente alla medesima; i suoi statuti, costumi, consuetudini, decreti, costituzioni, quantunque corroborate da giuramento, da apostolica approvazione, o in altra guisa, e tutti e singoli i privilegi e gl’indulti generali o speciali, il tenore dei quali Noi vogliamo che s’intenda come pienamente e sufficientemente espresso in questa presente Lettera, come se verbalmente vi fossero trascritti, e sebbene concepiti sotto qualsiasi forma, o clausola irrita, e con qualsivoglia vincolo e decreto. Quindi Noi dichiariamo che rimanga annullata in perpetuo ed assolutamente estinta tutta e qualunque autorità del preposto generale, dei provinciali, dei visitatori e degli altri superiori di detta Società, tanto nelle cose spirituali che nelle temporali; vogliamo che la stessa giurisdizione ed autorità siano trasferite totalmente, e in qualsiasi modo, agli Ordinari dei luoghi secondo la maniera, le circostanze, le persone e le condizioni che accenneremo più sotto; proibendo, come con la presente proibiamo, che nessuno in avvenire sia ricevuto nella suddetta Società, ed ammesso alla vestizione e al noviziato. Coloro poi che fino a questo giorno furono accettati, non si possano ammettere alla professione dei voti semplici o dei solenni, sotto pena della nullità dell’ammissione e della professione, e di altre pene riservate al nostro arbitrio. Anzi, di più, vogliamo, comandiamo, ordiniamo che coloro che attualmente sono nel noviziato, subito, prontamente, immediatamente e di fatto siano licenziati; e in egual modo proibiamo che coloro che fecero la professione dei voti semplici, e che fin qui non sono stati promossi ad alcun ordine sacro, possano essere promossi agli stessi ordini maggiori, sotto pretesto o titolo tanto della professione già fatta nella Società, quanto dei privilegi ottenuti contro i decreti del Concilio di Trento.




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