7. Questi ed altri sono i dogmi e i precetti di questa
società, da cui ebbero origine quei delitti recentemente commessi dai Carbonari,
che tanto lutto hanno recato a oneste e pie persone. Noi, dunque, che siamo
stati designati come veggenti di quella casa d’Israele che è la Santa
Chiesa e che per il Nostro ufficio pastorale dobbiamo evitare che il gregge del
Signore a Noi divinamente affidato patisca alcun danno, pensiamo che in una
contingenza così grave non possiamo esimerci dall’impedire i delittuosi
tentativi di questi uomini. Siamo mossi anche dall’esempio di Clemente XII e di
Benedetto XIV di felice memoria, Nostri Predecessori: il primo, il 28 aprile
1738, con la Costituzione "In eminenti", e il secondo, il 18
maggio 1751, con la Costituzione "Providas",
condannarono e proibirono le società dei Liberi Muratori, ossia dei Francs
Maçons, o chiamate con qualunque altro nome, secondo la
varietà delle regioni e degli idiomi; si deve ritenere che di tali
società sia forse una propaggine, o certo un’imitazione, questa
società dei Carbonari.
E sebbene con due editti promulgati dalla Nostra Segreteria di Stato
abbiamo già severamente proscritta questa società, seguendo
tuttavia i ricordati Nostri Predecessori pensiamo di decretare, in modo anche
più solenne, gravi pene contro questa società, soprattutto
perché i Carbonari pretendono, erroneamente, di non essere
compresi nelle due Costituzioni di Clemente XII e di Benedetto XIV né di
essere soggetti alle sentenze e alle sanzioni in esse previste.
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