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Pius PP. VII
Ecclesiam a Jesu

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9. Pertanto a tutti e a ciascuno dei fedeli di Cristo di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità e preminenza, sia laici sia chierici, tanto secolari che regolari, degni anche di specifica, individuale ed esplicita menzione, ordiniamo rigorosamente e in virtù della santa obbedienza che nessuno, sotto qualsivoglia pretesto o ricercato motivo, osi o pretenda di fondare, diffondere o favorire, e nella sua casa o dimora o altrove accogliere e nascondere la predetta società dei Carbonari, o altrimenti detta, come pure di iscriversi od aggregarsi ad essa o di intervenire a qualunque grado di essa o di offrire la facoltà e l’opportunità che essa si convochi in qualche luogo o di elargire qualcosa ad essa o in altro modo prestare consiglio, aiuto o favore palese od occulto, diretto o indiretto, per essa stessa o per altri; e ancora di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi, ad aggregarsi o a intervenire in tale società o in qualunque grado di essa o di giovarle o favorirla comunque. I fedeli debbono assolutamente astenersi dalla società stessa, dalle sue adunanze, riunioni, aggregazioni o conventicole sotto pena di scomunica in cui incorrono sull’istante tutti i contravventori sopra indicati, senza alcun’altra dichiarazione; dalla scomunica nessuno potrà venire assolto se non da Noi o dal Romano Pontefice pro tempore, salvo che si trovi in punto di morte.




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