9. Pertanto
a tutti e a ciascuno dei fedeli di Cristo di qualunque stato, grado,
condizione, ordine, dignità e preminenza, sia laici sia chierici, tanto
secolari che regolari, degni anche di specifica, individuale ed esplicita
menzione, ordiniamo rigorosamente e in virtù della santa obbedienza che
nessuno, sotto qualsivoglia pretesto o ricercato motivo, osi o pretenda di
fondare, diffondere o favorire, e nella sua casa o dimora o altrove accogliere
e nascondere la predetta società dei Carbonari, o altrimenti
detta, come pure di iscriversi od aggregarsi ad essa o di intervenire a
qualunque grado di essa o di offrire la facoltà e l’opportunità
che essa si convochi in qualche luogo o di elargire qualcosa ad essa o in altro
modo prestare consiglio, aiuto o favore palese od occulto, diretto o indiretto,
per essa stessa o per altri; e ancora di esortare, indurre, provocare o
persuadere altri ad iscriversi, ad aggregarsi o a intervenire in tale
società o in qualunque grado di essa o di giovarle o favorirla comunque.
I fedeli debbono assolutamente astenersi dalla società stessa, dalle sue
adunanze, riunioni, aggregazioni o conventicole sotto pena di scomunica in cui
incorrono sull’istante tutti i contravventori sopra indicati, senza alcun’altra
dichiarazione; dalla scomunica nessuno potrà venire assolto se non da
Noi o dal Romano Pontefice pro tempore, salvo che si trovi in punto di
morte.
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