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Pius PP. VII
Ex quo ecclesiam

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Vi indichiamo, con un altro profeta, "ciò che è buono e ciò che il Signore richiede da ciascuno di voi: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il vostro Dio" (Mi 6,8). Tutti dobbiamo sempre implorare e invocare la clemenza di Dio, placarlo con le lacrime, con i digiuni e con la generosità verso i bisognosi e i poveri secondo le proprie possibilità, e con le buone opere. Allora veramente "egli sorgerà per aver pietà di noi" (Is 30,18), come già da tempo ha dimostrato. Prendiamo come avvocata e mediatrice presso di Lui sua Madre, la sempre Vergine Maria, "per mezzo della quale – come disse Cirillo ai Padri nel Concilio di Efesoogni creatura viene a conoscere la verità, le Chiese vengono fondate in tutto il mondo e i popoli sono indotti alla conversione" (Or. 6 contro Nest.). Per decidervi a mettere in pratica con diligenza e prontezza tutte queste esortazioni, anche perché spinti dalla speranza prospettata di un più largo perdono, Ci sembra che attendiate che Noi "promulghiamo un anno di grazia del Signore", secondo l’esempio e l’insegnamento dei Nostri Predecessori. Che cosa potrebbe esserci di più gradito, di più desiderabile, di più bello per Noi che chiamare tutti voi, diletti figli, da tutte le parti alla Sede di Pietro, a quella dimora e rocca della vera fede, a quella fonte ricchissima di benefici celesti, godere della vostra presenza, compiacerci della vostra pietà, parlare davanti a voi, gioire con voi nel Signore? Purtroppo in un così forte strepito di armi, tra così grandi sconvolgimenti politici, siamo costretti a privarci di tale conforto: confidiamo di averlo fra breve. Perché tuttavia non rimaniate del tutto delusi, nel frattempo vogliamo che a tutti voi siano aperti, almeno per alcuni giorni, i tesori della Chiesa, l’elargizione dei quali è stata a Noi affidata da Dio. Perciò, confidando nella misericordia di Dio e nell’autorità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, con il potere di legare e sciogliere che il Signore ha conferito a Noi, benché indegni, a tenore della presente lettera concediamo, come si suole concedere nell’anno del Giubileo, ed elargiamo l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i peccati a tutti e ai singoli fedeli dell’uno e dell’altro sesso, ovunque dimorino, purché: visitino almeno una volta con la dovuta devozione interiore e compostezza esteriore le Chiese o qualcuna delle Chiese, che gli Ordinari dei luoghi o i loro Vicari, o su loro mandato e in loro assenza coloro che hanno la cura delle anime, designeranno dopo che questa Nostra lettera sarà giunta a loro conoscenza; le visitino entro lo spazio di due settimane dalla pubblicazione delle Chiese da visitare fatta da parte degli Ordinari o dei loro Vicari o Ufficiali, o di altri, come è detto sopra; ivi preghino per qualche tempo per il trionfo della Santa Madre Chiesa Cattolica, per l’estirpazione delle eresie e per la pace e la concordia tra i Principi cristiani; digiunino il mercoledì, il venerdì e il sabato dell’una o dell’altra settimana sopra citate; dopo aver debitamente confessato i loro peccati, ricevano devotamente il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia nella domenica immediatamente seguente, o in altro giorno della stessa settimana; diano ai poveri qualche elemosina, come suggerirà loro la devozione.

Parimenti concediamo e permettiamo che coloro i quali sono in viaggio per mare o per terra, appena tornati alle proprie case, una volta adempiute le condizioni prescritte e visitata la Chiesa Cattedrale o la Maggiore o la Parrocchiale del luogo della loro residenza, possano acquistare la stessa indulgenza.

Concediamo e permettiamo ai Regolari dell’uno e dell’altro sesso, anche di clausura perpetua, e a tutti gli altri laici o ecclesiastici, secolari o religiosi, anche se sono in carcere o in prigionia, o trattenuti da qualche infermità corporale o altro impedimento, e non potranno quindi ottemperare alle prescrizioni sopra indicate o ad alcune di esse: che il confessore, tra quelli già approvati dagli Ordinari dei luoghi prima della pubblicazione della presente lettera, o da approvarsi, possa commutare (o rimandare ad altro tempo vicino) tali opere di devozione in altre che i penitenti potranno compiere.




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