Inoltre a tutti e ai singoli fedeli dell’uno e dell’altro
sesso, laici o ecclesiastici, secolari e religiosi di qualunque Ordine,
Congregazione e Istituto in cui si trovano, concediamo la licenza e la
facoltà di scegliersi il sacerdote confessore tra gli approvati, come
è detto sopra, dagli Ordinari dei luoghi. Tale confessore potrà
assolverli e liberarli dalla scomunica, dalla sospensione e dalle altre
sanzioni ecclesiastiche; dalle censure irrogate dal diritto o inflitte per
qualsiasi causa dal giudice; e da tutti i peccati, trasgressioni, crimini anche
se gravi ed enormi e in qualunque modo riservati agli Ordinari dei luoghi, o a
Noi e alla Sede Apostolica, anche se contenuti nella Bolla Cenae Domini o
nelle altre Costituzioni Nostre o dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, il
tenore delle quali vogliamo che sia ritenuto come espresso dalla presente
lettera. Il predetto confessore potrà assolvere anche dall’eresia,
espressa con atti esterni, purché non ci sia l’intenzione di insegnarla
e insinuarla ad altri, e il penitente faccia prima l’abiura almeno in segreto
con la promessa di riparare agli scandali come e quando sarà possibile.
Il confessore potrà assolvere e dispensare in foro interno, e solo in
questa sede, da qualsiasi voto (eccetto quello dei Religiosi) e commutarlo in
altre opere pie e salutari, imponendo a ciascuno, in tutti i sopraccitati casi,
una salutare penitenza o altre mortificazioni a proprio arbitrio.
Perciò a tenore della presente lettera, in virtù della santa
obbedienza, prescriviamo e ordiniamo rigorosamente a tutti e ai singoli
Venerabili Fratelli, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e agli altri Prelati
delle Chiese, a tutti gli Ordinari dei luoghi ovunque esistenti, ai loro Vicari
e Ufficiali, o, in loro assenza, a coloro che hanno la cura delle anime, che,
appena riceveranno gli estratti o gli esemplari anche stampati della presente
lettera, subito, senza frapporre indugio, dilazione od ostacolo, li pubblichino
e li facciano pubblicare nelle loro Chiese, Diocesi, Province, Città,
Villaggi, Regioni e luoghi, e designino la Chiesa o le Chiese da visitare.
Non intendiamo, però, con la presente lettera dispensare da
irregolarità pubblica od occulta, da defezione, da inidoneità o
inabilità in qualunque modo contratta, o dare la facoltà di
dispensare o abilitare e reintegrare nemmeno in foro interno. Né
intendiamo che la presente lettera possa o debba favorire in alcun modo coloro
che da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche Prelato o Giudice ecclesiastico
sono stati scomunicati, sospesi, interdetti o altrimenti incorsi in sanzioni e
censure o sono stati pubblicamente denunciati, a meno che nel tempo delle due
settimane citate non riescano ad aggiustare la posizione o ad accordarsi con le
parti.
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