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Pius PP. VII
Ex quo ecclesiam

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E ciò nonostante le Costituzioni e le Regole Apostoliche, specialmente quelle dalle quali la facoltà di assolvere in certi ben determinati casi è così riservata al Romano Pontefice regnante, che concessioni simili, o dissimili, delle indulgenze non possono essere accordate a nessuno, a meno che in tali Costituzioni e Regole non si faccia un’espressa menzione o una speciale deroga; nonostante ancora la Nostra norma sulle indulgenze da concedere "ad instar"; nonostante anche le Costituzioni e le consuetudini di qualsiasi Ordine, Congregazione o Istituto, anche se confermate da un giuramento, da un’approvazione Apostolica o da una qualsiasi altra ratifica; nonostante anche i privilegi, gli indulti e le lettere Apostoliche in qualunque modo concessi, approvati e rinnovati agli stessi Ordini, Congregazioni e Istituti e singolarmente a membri di essi.

A tutte queste e singole concessioni, anche se ad esse o al loro contenuto fossero annesse una menzione speciale, specifica, espressa ed esclusiva, e clausole generali importanti, o fosse usata qualsiasi altra espressione o una particolare forma per tutelarle: Noi, ritenendo il loro tenore come sufficientemente espresso dalla presente lettera e salva sempre la forma loro data, per questa volta vi deroghiamo in modo speciale, nominativamente ed esplicitamente ad effetto di quanto premesso, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Affinché questa Nostra lettera, non potendo essere recapitata in ogni luogo, giunga più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che agli estratti o alle copie di essa, anche stampati, firmati di mano di un pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, in qualunque luogo e presso tutti i popoli si presti la medesima fede che si presterebbe alla presente se fosse esibita o mostrata.

Infine tutti coloro che apertamente o nel loro intimo avversano la Sede Apostolica, le sentenze e le Costituzioni della Santa Romana Chiesa, sappiano che sono indegni di partecipare alla grazia e al beneficio del Giubileo.

Dato a Venezia, dal Monastero di San Giorgio Maggiore, il 24 maggio 1800, nel primo anno del Nostro Pontificato.

PIO PP. VII

 




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