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Pius PP. VII Ex quo ecclesiam IntraText CT - Lettura del testo |
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Inoltre a tutti e ai singoli fedeli dell’uno e dell’altro sesso, laici o ecclesiastici, secolari e religiosi di qualunque Ordine, Congregazione e Istituto in cui si trovano, concediamo la licenza e la facoltà di scegliersi il sacerdote confessore tra gli approvati, come è detto sopra, dagli Ordinari dei luoghi. Tale confessore potrà assolverli e liberarli dalla scomunica, dalla sospensione e dalle altre sanzioni ecclesiastiche; dalle censure irrogate dal diritto o inflitte per qualsiasi causa dal giudice; e da tutti i peccati, trasgressioni, crimini anche se gravi ed enormi e in qualunque modo riservati agli Ordinari dei luoghi, o a Noi e alla Sede Apostolica, anche se contenuti nella Bolla Cenae Domini o nelle altre Costituzioni Nostre o dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, il tenore delle quali vogliamo che sia ritenuto come espresso dalla presente lettera. Il predetto confessore potrà assolvere anche dall’eresia, espressa con atti esterni, purché non ci sia l’intenzione di insegnarla e insinuarla ad altri, e il penitente faccia prima l’abiura almeno in segreto con la promessa di riparare agli scandali come e quando sarà possibile. Il confessore potrà assolvere e dispensare in foro interno, e solo in questa sede, da qualsiasi voto (eccetto quello dei Religiosi) e commutarlo in altre opere pie e salutari, imponendo a ciascuno, in tutti i sopraccitati casi, una salutare penitenza o altre mortificazioni a proprio arbitrio. Perciò a tenore della presente lettera, in virtù della santa obbedienza, prescriviamo e ordiniamo rigorosamente a tutti e ai singoli Venerabili Fratelli, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e agli altri Prelati delle Chiese, a tutti gli Ordinari dei luoghi ovunque esistenti, ai loro Vicari e Ufficiali, o, in loro assenza, a coloro che hanno la cura delle anime, che, appena riceveranno gli estratti o gli esemplari anche stampati della presente lettera, subito, senza frapporre indugio, dilazione od ostacolo, li pubblichino e li facciano pubblicare nelle loro Chiese, Diocesi, Province, Città, Villaggi, Regioni e luoghi, e designino la Chiesa o le Chiese da visitare. Non intendiamo, però, con la presente lettera dispensare da irregolarità pubblica od occulta, da defezione, da inidoneità o inabilità in qualunque modo contratta, o dare la facoltà di dispensare o abilitare e reintegrare nemmeno in foro interno. Né intendiamo che la presente lettera possa o debba favorire in alcun modo coloro che da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche Prelato o Giudice ecclesiastico sono stati scomunicati, sospesi, interdetti o altrimenti incorsi in sanzioni e censure o sono stati pubblicamente denunciati, a meno che nel tempo delle due settimane citate non riescano ad aggiustare la posizione o ad accordarsi con le parti.
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