4. Inoltre, a tutti e ai singoli cristiani di ambedue i
sessi, sia laici, sia ecclesiastici secolari o regolari di qualsiasi Ordine,
Congregazione o Istituto, concediamo il permesso e la facoltà di
scegliere a questo fine, quale confessore, qualsiasi presbitero, tanto
secolare, quanto regolare di qualsiasi Ordine e Istituto fra quelli approvati,
come premesso, che li assolva da qualsiasi scomunica, sospensione, e altre
ecclesiastiche pene e censure, da penalità imposte dal diritto o inflitte
dall’uomo in qualsiasi occasione, nonché da tutti i peccati, eccessi,
crimini e delitti, quantunque gravi ed enormi, che di solito vengono assolti
dagli Ordinari dei luoghi, da Noi o dall’Apostolica Sede, conforme alle
Costituzioni Nostre e dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, che
consideriamo come già indicate nella presente, per quanto riservate nel
foro della coscienza e possano assolvere una volta soltanto.
Inoltre impartiamo la facoltà di commutare in altre pie e salutari
opere qualsiasi voto (eccettuati quelli di religione e di castità),
ingiungendo tuttavia a ciascun penitente, in tutti i suddetti casi, di unire
alle altre opere, secondo l’arbitrio del confessore, una penitenza salutare.
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