|
I
33. Non è qui Nostra intenzione di comporre una
Storia degli Anni Santi, essendo ciò già stato eseguito da molti
altri, ed anche in occasione dell’Anno Santo celebrato dal Pontefice Benedetto
XIII dal citato Padre Alfani dell’Ordine dei Predicatori. Pertanto ci asterremo
dal riferire, come dai Nostri Predecessori incominciarono a designarsi, ed in
qual numero, i minori Penitenzieri, e successivamente altri aggiunti ad essi
nelle Basiliche dei Santi Apostoli Pietro, Paolo, S. Giovanni e S. Maria
Maggiore, per sentire le confessioni ed assolvere dai loro peccati tutti coloro
che venivano a visitare per conseguire la plenaria Indulgenza. Né
tampoco parleremo della designazione che in un secondo tempo fu compiuta dal
Cardinal Vicario di Roma di altri Confessori, che nelle loro Chiese potessero
sentire le Confessioni per maggior comodo dei penitenti. La designazione, tanto
dei Penitenzieri minori nelle Basiliche, quanto degli Aggiunti, come pure dei
Sacerdoti eletti dal Cardinale Vicario, è stata da Noi trovata
introdotta, e possiamo dire d’averla veduta in pratica negli altri due Anni
Santi precedenti, che abbiamo veduto celebrare in Roma. Con l’Oracolo
Pontificio dal Cardinale Penitenziere si davano le opportune Facoltà ai
minori Penitenzieri delle Basiliche ed agli Aggiunti; e con lo stesso Oracolo
si davano dal Cardinale Vicario alcune Facoltà ai Confessori, che egli
designava. Da ciò derivava una specie di confusione e d’imbarazzo,
ancorché si andassero pubblicando Istruzioni pel retto uso delle
Facoltà concesse agli uni e agli altri, e con varie notificazioni si
andassero sciogliendo vari dubbi che si andavano proponendo. Noi abbiamo
procurato d’unir tutto in una Costituzione, che è quella della quale ora
parliamo. In essa abbiamo inserite le Facoltà, che concediamo ai
Penitenzieri minori delle Basiliche ed agli Aggiunti in esse e in altre chiese
di Roma; le istruzioni pel retto uso di esse; le Facoltà che si danno ai
Confessori deputati dal Cardinale Vicario; le dichiarazioni su alcuni dubbi
altre volte proposti, affinché in un colpo d’occhio, come suol dirsi,
ciascuno possa vedere quanto è necessario per adempiere nel futuro Anno
Santo il ministero di Penitenziere e di Confessore, designato come sopra.
Sicché altro non resta che esortare ed ingiungere, come facciamo, a
ciascuno, o Penitenziere o Confessore deputato, di leggere attentamente quanto
a ciascuno di loro viene concesso, per non superare i confini
dell’autorità, in pregiudizio dell’anima propria e delle anime dei loro
Penitenti.
|