35. Grande è la controversia, se alcuni Regolari
possano nel tempo del Giubileo dell’Anno Santo, oppure in altri Giubilei, nei
quali si dà ai penitenti la facoltà di eleggersi un Confessore
approvato dall’Ordinario, di confessarsi ad un Confessore Secolare, oppure
Regolare d’altra Religione, approvato dall’Ordinario per sentire le Confessioni
dei Secolari, e ciò senza la licenza dei loro Superiori; avendo alcune
Comunità religiose, o siano Religioni, privilegi loro accordati dai
Sommi Pontefici, che, nonostante la Facoltà che si dà nei
Giubilei di confessarsi ad un Confessore approvato dall’Ordinario, ciò
resti vietato ai loro alunni, se non vi concorre l’espresso assenso dei loro
Superiori Regolari. Si dice che tale privilegio sia stato concesso da Leone X
ai Minimi, da Alessandro VI ai Cistercensi, da San Pio V ai Predicatori, da
Sisto V ai Barnabiti. Ampio è quello concesso da Gregorio XIII alla
Compagnia di Gesù, nella Bolla che comincia: "Decet
Romanum Pontificem", ove dichiara "non esse, nec fore unquam
mentis nostrae, aut Sedis Apostolicae, ut personae Societatis absque expressa
Superiorum eiusdem Societatis licentia, utantur Facultatibus, quae in
Jubilaeis, Bulli Cruciatae et hactenus concessae sunt, aut in posterum
concedentur etiamsi in illis expresse indulgeatur, ut omnes Regulares, etiam
mendicantes, huiusmodi Facultatibus uti possint". Di questo privilegio
altri Ordini Regolari pretendono di poter partecipare per via di comunicazione,
come ben osserva il citato Padre Costantini (Trattato del Giubileo,
part. 3, cap. 5, § 2).
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