36. La questione è accuratamente discussa
nell’opera intitolata De Privilegiis Religiosorum: opera composta
da un Canonico Regolare Lateranense defunto, e che il Padre Eusebio Amort,
Canonico pure Lateranense, ha dato ultimamente alle stampe, avendola illustrata
con note diligenti ed accurate (Veggasi il n. 17 del De potestate Regularium
eligendi sibi Confessarium, p. 750). Nell’opera predetta diffusamente si
comprova, potersi dai Canonici Regolari Lateranensi eleggere nel tempo del
Giubileo, per loro Confessore, anche senza licenza dei loro Superiori, un
Confessore o Secolare o Regolare d’altro ordine, approvato dall’Ordinario. Il
Padre Viva nel più volte citato Trattato (De Jubilaeo, quaest. 9,
art. 1) tratta in generale la questione; si fa seguace dell’opinione contraria
alla libertà dei Regolari, e non dà, che per probabile,
l’opinione ad essi favorevole. Natale Alessandro (De Indulgentiis, cap.
3, regul. 17) protesta di non saper vedere come tale libertà possa nel
tempo del Giubileo levarsi ai Regolari. Il Cardinale de Lugo distingue fra la Bolla
della Crociata, ed il Giubileo; dicendo che non si può, in vigore
della prima, eleggersi dai Regolari il Confessore approvato dall’Ordinario per
i Secolari, senza la licenza dei loro Superiori Regolari; il che pure è
stato stabilito da molti Sommi Pontefici nostri Predecessori, e da Noi ancora
nella nostra Costituzione, che incomincia Apostolica Indulta (100, § 7, Bullar.,
Tom. 1); essendo il privilegio della Crociata un privilegio permanente che, se
avesse nelle Religioni il suo vigore, sarebbe di danno ad esse; potersi poi dai
Regolari eleggersi il suddetto Confessore in vigore del Giubileo, che è
un privilegio, che dura poco, che fa favore a tutti, e che non nuoce a nessuno.
Altri poi insegnano che non si giustifica questa controversia, quando i
Regolari si vanno a confessare dai Penitenzieri minori delle Basiliche di Roma
o nell’Anno Santo, o fuori dell’Anno Santo; sia perché così
pubblicamente da essi si pratica senza alcuna licenza dei loro Superiori, il
che porta seco un tacito permesso dei Sommi Pontefici; sia perché
essendo questi Penitenzieri collocati nelle Basiliche dai Romani Pontefici per
sentire le confessioni di tutti i Cattolici, o Secolari o Regolari, i Religiosi
che vanno a confessarsi da loro vanno a confessarsi da un Sacerdote deputato
dal proprio Pastore, essendo il Romano Pontefice il Supremo Pastore di tutte le
Pecorelle di Cristo, e di tutti i Pastori d’esse.
Gli Autori che sostengono ciò sono raccolti dal Rotario (Theolog.
moral. Regular., tomo 3, lib. 1, cap. 1,
punct. 1, n. 18).
Diffusamente ciò è comprovato da Padre Siro, che fu tanti
anni Penitenziere nella Basilica Lateranense, nel suo Trattato delle "Facoltà
dei minori Penitenzieri delle Basiliche di Roma (§ 1, cap. 1, dub. 6). Ma
Noi, senza punto pregiudicare il loro diritto, ma, come suol dirsi, "jura
juribus addendo", ed unicamente per rendere sempre più sicure
le coscienze, abbiamo inserito nelle Facoltà che concediamo nel corrente
Anno Santo ai Penitenzieri delle Basiliche, anche quella di poter assolvere
"Quascumque personas sibi confitentes, etiam Regulares, cuiuscumque
sint Ordinis, Congregationis et Instituti, etiam ex praescripto Superiorum, vel
suarum Constitutionum, etiam a Sede Apostolica approbatarum, vel alias ex
Indulto, Decreto, aut Praecepto Apostolico extra propriam Religionem peccata
sua confiteri prohibeantur".
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