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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

IntraText CT - Lettura del testo

  • Parte III
    • II
      • 36
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36. La questione è accuratamente discussa nell’opera intitolata De Privilegiis Religiosorum: opera composta da un Canonico Regolare Lateranense defunto, e che il Padre Eusebio Amort, Canonico pure Lateranense, ha dato ultimamente alle stampe, avendola illustrata con note diligenti ed accurate (Veggasi il n. 17 del De potestate Regularium eligendi sibi Confessarium, p. 750). Nell’opera predetta diffusamente si comprova, potersi dai Canonici Regolari Lateranensi eleggere nel tempo del Giubileo, per loro Confessore, anche senza licenza dei loro Superiori, un Confessore o Secolare o Regolare d’altro ordine, approvato dall’Ordinario. Il Padre Viva nel più volte citato Trattato (De Jubilaeo, quaest. 9, art. 1) tratta in generale la questione; si fa seguace dell’opinione contraria alla libertà dei Regolari, e non , che per probabile, l’opinione ad essi favorevole. Natale Alessandro (De Indulgentiis, cap. 3, regul. 17) protesta di non saper vedere come tale libertà possa nel tempo del Giubileo levarsi ai Regolari. Il Cardinale de Lugo distingue fra la Bolla della Crociata, ed il Giubileo; dicendo che non si può, in vigore della prima, eleggersi dai Regolari il Confessore approvato dall’Ordinario per i Secolari, senza la licenza dei loro Superiori Regolari; il che pure è stato stabilito da molti Sommi Pontefici nostri Predecessori, e da Noi ancora nella nostra Costituzione, che incomincia Apostolica Indulta (100, § 7, Bullar., Tom. 1); essendo il privilegio della Crociata un privilegio permanente che, se avesse nelle Religioni il suo vigore, sarebbe di danno ad esse; potersi poi dai Regolari eleggersi il suddetto Confessore in vigore del Giubileo, che è un privilegio, che dura poco, che fa favore a tutti, e che non nuoce a nessuno. Altri poi insegnano che non si giustifica questa controversia, quando i Regolari si vanno a confessare dai Penitenzieri minori delle Basiliche di Roma o nell’Anno Santo, o fuori dell’Anno Santo; sia perché così pubblicamente da essi si pratica senza alcuna licenza dei loro Superiori, il che porta seco un tacito permesso dei Sommi Pontefici; sia perché essendo questi Penitenzieri collocati nelle Basiliche dai Romani Pontefici per sentire le confessioni di tutti i Cattolici, o Secolari o Regolari, i Religiosi che vanno a confessarsi da loro vanno a confessarsi da un Sacerdote deputato dal proprio Pastore, essendo il Romano Pontefice il Supremo Pastore di tutte le Pecorelle di Cristo, e di tutti i Pastori d’esse.

Gli Autori che sostengono ciò sono raccolti dal Rotario (Theolog. moral. Regular., tomo 3, lib. 1, cap. 1, punct. 1, n. 18).

Diffusamente ciò è comprovato da Padre Siro, che fu tanti anni Penitenziere nella Basilica Lateranense, nel suo Trattato delle "Facoltà dei minori Penitenzieri delle Basiliche di Roma (§ 1, cap. 1, dub. 6). Ma Noi, senza punto pregiudicare il loro diritto, ma, come suol dirsi, "jura juribus addendo", ed unicamente per rendere sempre più sicure le coscienze, abbiamo inserito nelle Facoltà che concediamo nel corrente Anno Santo ai Penitenzieri delle Basiliche, anche quella di poter assolvere "Quascumque personas sibi confitentes, etiam Regulares, cuiuscumque sint Ordinis, Congregationis et Instituti, etiam ex praescripto Superiorum, vel suarum Constitutionum, etiam a Sede Apostolica approbatarum, vel alias ex Indulto, Decreto, aut Praecepto Apostolico extra propriam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur".




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