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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

IntraText CT - Lettura del testo

  • Parte III
    • II
      • 37
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37. Ecco ciò che riguarda i penitenti. In ordine poi ai peccati, nei Diari di Giovanni Burcardo, Maestro di cerimonie della Cappella Pontificia al tempo d’Alessandro VI, negli Annali del Bzovio e nella più volte citata Storia degli Anni Santi dell’Alfani (lib. 8 dell’Anno Santo, del 1500, p. 244, n. 7, 8 e 9) sono registrate le domande che fecero i Penitenzieri di S. Pietro al Pontefice Alessandro VI, per l’Anno Santo, che allora si celebrava. Fra esse è registrata quella di poter assolvere "a peccatis omnibus quantumcumque enormibus"; ed il Pontefice, in una sua Costituzione che incomincia "Cum in principio", la concedette, ma con l’esclusione di quattro casi, cioè della congiura contro la persona del Papa e del suo Stato; della falsificazione delle lettere e commissioni Apostoliche; del trasporto delle armi, ed altre cose vietate, ai paesi degli Infedeli; e della percussione con violente mani dei Cardinali, Vescovi, Prelati, ed altri Ecclesiastici Superiori. La stessa esclusione fu fatta dal Pontefice Clemente VII, nell’Anno Santo che egli celebrò, per gli stessi Penitenzieri della Basilica Vaticana, in una Costituzione, che abbiamo presso di Noi e che incomincia "Pastoris aeterni". Dei predetti casi ed altri ancora si discorre in una Costituzione di Paolo II, che incomincia "Etsi Dominici Gregis", fra l’Estravaganti comuni sotto il titolo "de Poenitentiis et remissionibus"; il che ha dato campo ad alcuni di credere e scrivere che i Penitenzieri minori delle Basiliche nell’Anno Santo non possano assolvere dai predetti casi eccettuati. Ma Noi, per togliere di mezzo ogni difficoltà, aderendo anche all’esempio d’altri nostri Predecessori, nella nostra Costituzione, di cui ora trattiamo, al n. IV abbiamo dato ai detti Penitenzieri l’autorità di assolvere dalle censure anche riservate in "Bulla Coenae" al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, e di più "ab omnibus peccatis et axcessibus quantumcumque gravibus et enormibus". Inoltre al n. XXXIII abbiamo dichiarato che restino integrali e nel loro vigore anche nell’Anno Santo le altre Facoltà, o concesse o che si concederanno ad essi dal Cardinale Maggiore Penitenziere.




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