37. Ecco ciò che riguarda i penitenti. In ordine
poi ai peccati, nei Diari di Giovanni Burcardo, Maestro di cerimonie della
Cappella Pontificia al tempo d’Alessandro VI, negli Annali del Bzovio e nella più
volte citata Storia degli Anni Santi dell’Alfani (lib. 8 dell’Anno
Santo, del 1500, p. 244, n. 7, 8 e 9) sono registrate le domande che fecero i
Penitenzieri di S. Pietro al Pontefice Alessandro VI, per l’Anno Santo, che
allora si celebrava. Fra esse è registrata quella di poter assolvere
"a peccatis omnibus quantumcumque enormibus"; ed il
Pontefice, in una sua Costituzione che incomincia "Cum in principio",
la concedette, ma con l’esclusione di quattro casi, cioè della congiura
contro la persona del Papa e del suo Stato; della falsificazione delle lettere
e commissioni Apostoliche; del trasporto delle armi, ed altre cose vietate, ai
paesi degli Infedeli; e della percussione con violente mani dei Cardinali,
Vescovi, Prelati, ed altri Ecclesiastici Superiori. La stessa esclusione fu
fatta dal Pontefice Clemente VII, nell’Anno Santo che egli celebrò, per
gli stessi Penitenzieri della Basilica Vaticana, in una Costituzione, che
abbiamo presso di Noi e che incomincia "Pastoris aeterni". Dei
predetti casi ed altri ancora si discorre in una Costituzione di Paolo II, che
incomincia "Etsi Dominici Gregis", fra l’Estravaganti comuni
sotto il titolo "de Poenitentiis et remissionibus"; il che ha
dato campo ad alcuni di credere e scrivere che i Penitenzieri minori delle
Basiliche nell’Anno Santo non possano assolvere dai predetti casi eccettuati.
Ma Noi, per togliere di mezzo ogni difficoltà, aderendo anche
all’esempio d’altri nostri Predecessori, nella nostra Costituzione, di cui ora
trattiamo, al n. IV abbiamo dato ai detti Penitenzieri l’autorità di
assolvere dalle censure anche riservate in "Bulla Coenae" al
Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, e di più "ab omnibus
peccatis et axcessibus quantumcumque gravibus et enormibus". Inoltre
al n. XXXIII abbiamo dichiarato che restino integrali e nel loro vigore anche
nell’Anno Santo le altre Facoltà, o concesse o che si concederanno ad
essi dal Cardinale Maggiore Penitenziere.
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