39. Del Confessore, che resta privo
dell’autorità d’assolvere la persona complice nel peccato turpe e di
disonestà contro lo stesso precetto, in tempo di Giubileo, si
parlerà più sotto. Terminiamo il punto delle Facoltà che
si danno nell’Anno Santo ai Penitenzieri minori sopra l’assolvere dai peccati e
dalle censure, invitandoli a leggere la nostra Costituzione sulle
Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere e dell’Ufficio della
Penitenzieria. Da tale lettura potranno comprendere che è loro vietato,
nonostante l’ampiezza delle parole della concessione, e nonostante quanto loro
fosse stato comunicato, o loro fosse per comunicarsi dallo stesso Cardinale
Sommo Penitenziere, tutto ciò che al suddetto Cardinale viene proibito
nella Costituzione. Per esempio, se il Cardinale Maggior Penitenziere non
può assolvere "in occultis etiam in foro coscientiae"
chiunque, vivente il Romano Pontefice, ha fatto trattati, unito voti, o
fatto patti in ordine alla elezione del di Lui Successore, oppure chi con astrologia
giudiziaria, o per sé, o per mezzo d’altri, ha fatto ricerca dello stato
della Repubblica Cristiana, o della vita e morte del Papa vivente; molto meno
potrà assolvere il minor Penitenziere. La Costituzione incomincia "Pastor
bonus" (è la 95 del nostro Bollario, al tomo 1). Ben
letta e considerata, può servire di gran lume ai Penitenzieri minori, ai
quali inoltre facciamo sapere che, capitando loro qualcuno dei predetti casi,
non tralascino di ricorrere al Cardinale Sommo Penitenziere, a cui saranno da
Noi suggeriti e prescritti i rimedi opportuni e necessari.
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