42. S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2, quaest.
88, art. 12 ad tertium) non fa menzione che di due voti semplici riservati al
Papa, "continentiae et Peregrinationis Terrae Sanctae"; e dei
predetti due soli, il Santo avrà fatto menzione perché nel suo
tempo quei due soli saranno stati i riservati alla Santa Sede. Successivamente
è cresciuto il numero dei semplici voti riservati al Papa, che, come
ognuno ben sa, sono i voti d’entrare in religione, di perpetua continenza, di
pellegrinaggio a Gerusalemme, al Santuario di San Giacomo di Galizia, ed a Roma
per visitare le Basiliche dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; o ciò
provenga dalla consuetudine, oppure anche dalla susseguente Canonica
disposizione registrata nel cap. "Etsi Dominici" di Sisto IV
(c. 5, De Poenitentiis et Remissionibus, inter Extravagantes communes).
Altri, fra i voti riservati al Sommo Pontefice, aggiungono quello di
visitare la santa Casa di Loreto; ma di ciò non v’è prova alcuna.
Altri, infine, in questa categoria pongono tutti i voti perpetui, il che
può cagionare equivoco, se non si aggiunge qualche cosa; dovendosi la
proposizione intendere del solo voto perpetuo, con cui uno, accettando il
Vescovado, s’obbliga a considerare la cura delle anime a lui commesse, secondo
la risposta d’Innocenzo III nel cap. "Nisi cum pridem, de renuntiatione",
e la dottrina dei più accreditati Teologi, come può vedersi nel
Silvio (2.2, D. Thomae, quaest. 8, art. 12,
concl. 2).
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