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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

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  • Parte III
    • III
      • 43
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43. Su quanto detto finora non v’è stata, che sappiamo, alcuna controversia. La controversia che altre volte si è aperta, è stata se il Penitenziere, che ha la Facoltà d’assolvere dai voti semplici, parlando anche dei cinque riservati alla Sede Apostolica, possa avvalersi di questa autorità, quando i voti sono stati confermati con giuramento. In essa alcuni hanno ritenuto di sì; insegnando S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2, quaest. 89, art. 8), che è più stretto il legame del voto, che quello del giuramento. Perciò avendo il Penitenziere l’autorità d’assolvere dal Voto, deve dirsi che abbia anche quella d’assolvere dal voto confermato con giuramento. Altri hanno ritenuto di no, perché nel Voto confermato con giuramento, essendovi due legami diversi, uno che nasce dal Voto, l’altro dal giuramento, chi ha la Facoltà di scioglierne uno, non ha l’autorità di sciogliere l’altro, se non gli è individualmente concessa; dal che nasce una forte considerazione, cioè che chi per forza ha fatto un Voto, non è obbligato ad adempierlo, essendo però obbligato ad adempierlo se lo ha confermato con giuramento; ed altresì vedere, che chi ha promesso di pagare le usure, non è obbligato a pagarle; restando però obbligato al pagamento, se l’ha confermato con giuramento, giusta la Decretale "Debitores, de Jurejurando".




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