43. Su quanto detto finora non v’è
stata, che sappiamo, alcuna controversia. La controversia che altre volte si
è aperta, è stata se il Penitenziere, che ha la Facoltà
d’assolvere dai voti semplici, parlando anche dei cinque riservati alla Sede
Apostolica, possa avvalersi di questa autorità, quando i voti sono stati
confermati con giuramento. In essa alcuni hanno ritenuto di sì;
insegnando S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2, quaest. 89, art. 8), che
è più stretto il legame del voto, che quello del giuramento.
Perciò avendo il Penitenziere l’autorità d’assolvere dal Voto,
deve dirsi che abbia anche quella d’assolvere dal voto confermato con
giuramento. Altri hanno ritenuto di no, perché nel Voto confermato con giuramento,
essendovi due legami diversi, uno che nasce dal Voto, l’altro dal giuramento,
chi ha la Facoltà di scioglierne uno, non ha l’autorità di
sciogliere l’altro, se non gli è individualmente concessa; dal che nasce
una forte considerazione, cioè che chi per forza ha fatto un Voto, non
è obbligato ad adempierlo, essendo però obbligato ad adempierlo
se lo ha confermato con giuramento; ed altresì vedere, che chi ha
promesso di pagare le usure, non è obbligato a pagarle; restando
però obbligato al pagamento, se l’ha confermato con giuramento, giusta
la Decretale "Debitores, de Jurejurando".
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