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Benedictus PP. XIV
Inter præteritos

IntraText CT - Lettura del testo

  • Parte III
    • III
      • 44
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44. I nomi favorevoli o all’una o all’altra opinione, possono vedersi nel Leandro (part. 1, Tract. 5, De Sacramento Poenitentiae, disput. 14, quest. 101). L’Azorio poi (Instit. moral., tomo 1, lib. 11, cap. 10, quaest. 2), riferisce i fondamenti dell’una e dell’altra opinione, aderendo in ultimo a quella che nega a chi ha l’autorità d’assolvere dai voti, il poter ciò fare, quando sono confermati con giuramento. Il P. Siro (De Facultatibus Minorum Poenitentiariorum, part. 1, c. 6, dub. 4), vuole che la Facoltà data per commutare i voti comprenda anche i voti giurati. Noi, per eliminare ogni controversia, fra le Facoltà date ai Minori Penitenzieri nell’Anno Santo (al § 8 di questa nostra Costituzione), non solo abbiamo loro data quella di poter commutare, dispensando, in altre opere pie tutti i voti semplici, anche riservati alla S. Sede, ma vi abbiamo aggiunto che lo possono fare, ancorché siano confermati con giuramento: "Omnia et singula simplicia Vota, etiam Sedi Apostolicae reservata, etiam jurata, commutare, dispensando, possint in alia pia opera"; il che anche fu fatto da Noi nella citata nostra Costituzione Pastor bonus, sopra le Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere, in cui, trattando dell’autorità che gli si dava, di commutare, dispensando, in altre opere di pietà i voti semplici riservati alla S. Sede, aggiungemmo le seguenti parole: "tametsi privato juramento confirmata". Ci è servito d’esempio, nel fare tutto ciò, il fatto di Gregorio XIII coi Padri della Compagnia di Gesù. Il Pontefice Paolo III aveva concesso ai loro Confessori ordinari, deputati dai loro Superiori, ed approvati dagli Ordinari, la Facoltà di commutare i voti, eccettuati quelli riservati alla Santa Sede. Essendosi dubitato, se detta Facoltà comprendesse i voti giurati, Gregorio XIII, salva l’eccezione di Paolo III, estese l’autorità anche ai voti giurati, come può vedersi nel compendio dei loro Privilegi "in verbo Commutatio, § 1".




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