44. I nomi favorevoli o all’una o all’altra opinione,
possono vedersi nel Leandro (part. 1, Tract. 5, De Sacramento Poenitentiae,
disput. 14, quest. 101). L’Azorio poi (Instit. moral., tomo 1, lib. 11,
cap. 10, quaest. 2), riferisce i fondamenti dell’una e dell’altra opinione,
aderendo in ultimo a quella che nega a chi ha l’autorità d’assolvere dai
voti, il poter ciò fare, quando sono confermati con giuramento. Il P. Siro
(De Facultatibus Minorum Poenitentiariorum, part. 1, c. 6, dub. 4),
vuole che la Facoltà data per commutare i voti comprenda anche i voti
giurati. Noi, per eliminare ogni controversia, fra le Facoltà date ai
Minori Penitenzieri nell’Anno Santo (al § 8 di questa nostra Costituzione), non
solo abbiamo loro data quella di poter commutare, dispensando, in altre opere
pie tutti i voti semplici, anche riservati alla S. Sede, ma vi abbiamo aggiunto
che lo possono fare, ancorché siano confermati con giuramento: "Omnia
et singula simplicia Vota, etiam Sedi Apostolicae reservata, etiam jurata,
commutare, dispensando, possint in alia pia opera"; il che
anche fu fatto da Noi nella citata nostra Costituzione Pastor bonus,
sopra le Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere, in cui, trattando
dell’autorità che gli si dava, di commutare, dispensando, in altre opere
di pietà i voti semplici riservati alla S. Sede, aggiungemmo le seguenti
parole: "tametsi privato juramento confirmata". Ci è
servito d’esempio, nel fare tutto ciò, il fatto di Gregorio XIII coi
Padri della Compagnia di Gesù. Il Pontefice Paolo III aveva concesso ai
loro Confessori ordinari, deputati dai loro Superiori, ed approvati dagli
Ordinari, la Facoltà di commutare i voti, eccettuati quelli riservati
alla Santa Sede. Essendosi dubitato, se detta Facoltà comprendesse i
voti giurati, Gregorio XIII, salva l’eccezione di Paolo III, estese
l’autorità anche ai voti giurati, come può vedersi nel compendio
dei loro Privilegi "in verbo Commutatio, § 1".
|