47. Le parole, che indicano non una semplice
commutazione ma una commutazione unita con la dispensa, non solo servono per
ben regolare le dispense e la commutazione dei voti in altre opere pie, ma
levano il corso ad una difficoltà che poteva insorgere (ed altre volte
è insorta fra gli autori) cagionata dall’essere stata adoperata la sola
parola commutazione, oppure la sola parola dispensa; sostenendo alcuni che la
potestà di commutare i voti non porta seco la potestà di
dispensare in essi, essendo, come già si è detto, atti in tutto
distinti, commutazione e dispensa; insegnano altri che nemmeno dalla
Facoltà data di dispensare nei voti si possa dedurre la potestà
di commutarli, trattandosi di potestà delegata, che deve esser sempre
ristretta dentro i precisi confini della lettera della delegazione. Così
con molti altri va discorrendo il Pignatello nel suo Trattato dell’Anno
Santo (cap. 19, dub. 2 e 3). Trattando pure dell’Anno Santo, non è
mancato chi ha scritto intendersi data la Facoltà di commutare e di
dispensare nei voti, ancorché né l’una né l’altra si
fossero espresse. Ma queste sono opinioni comunemente riprovate, come
può vedersi nel Viva (De Jubilaeo, quaest. 12, art. 1. n. 2), e
nel Costantini (Del Giubileo dell’Anno Santo, part. 3, cap. 1), e con
molti altri. A queste opinioni si contesta l’aver inserito nel sopraddetto § 8
e nei seguenti, circa la Facoltà data ai Penitenzieri sopra i voti, le
più volte nominate parole: "commutare dispensando".
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