59. Eccettuammo il caso dell’articolo di morte, ed il
caso in cui non vi fosse altro Sacerdote che potesse confessare la persona
moribonda; successivamente pubblicammo un’altra Costituzione, che incomincia Apostolici
muneris (Bullar., tomo, n. 20), in cui aggiungemmo che se non vi
fosse altro che il Sacerdote complice, che potesse assolvere il penitente
moribondo, date le circostanze potesse il complice assolvere, quand’anche vi
fosse un altro Sacerdote a cui, se il moribondo si confessasse, da ciò
potrebbe derivare infamia, o scandalo, in pregiudizio del Sacerdote complice, o
della persona penitente; purché l’infamia fosse vera, e lo scandalo pure
fosse vero, e non fosse un pretesto del Sacerdote complice.
A questi inoltre imponemmo il peso di fare tutte le diligenze per rimuovere
l’infamia e lo scandalo. Al Sacerdote complice, che confessa fuori
dell’articolo di morte ed assolve il penitente; oppure l’assolve in articolo di
morte, essendovi un altro Sacerdote; o essendovi altro Sacerdote, suppone che
confessandosi con lui il penitente ne trarrebbe infamia o scandalo, e
perciò lo confessa, e l’assolve; fu da Noi nelle citate Costituzioni
imposta la pena della scomunica maggiore, l’assoluzione della quale riservammo
a Noi soli, ed ai nostri Successori.
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