60. Cessano dunque con queste nostre determinazioni le
antiche questioni, se l’assoluzione data dal Sacerdote complice, al penitente
compagno nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo, sia valida o
invalida, sia lecita o illecita. E poiché nel periodo in cui facemmo la
citata nostra Costituzione Sacramentum Poenitentiae, considerammo che,
concedendosi nei Giubilei un’ampia Facoltà ai Confessori di confessare
ed assolvere da qualsivoglia enorme peccato, sarebbe potuta rinascere la
questione, se si fosse restituita pel tempo del Giubileo al Confessore complice
la facoltà d’assolvere il penitente compagno, dichiarammo nella detta
Costituzione che, essendo privato da Noi della Giurisdizione d’assolvere il
complice, non poteva, per tale effetto, essere considerato come Confessore
legittimo ed approvato: dovesse perciò in qualunque Giubileo restare
nella condizione di prima, e così inabilitato e privo
dell’autorità di assolvere il complice nel peccato turpe e disonesto. Ed
a ciò allude il primo degli avvertimenti di cui trattiamo.
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