63. Ma se è chiaro quanto si contiene nella
premessa regola, tale però, prima della nostra Dichiarazione, non poteva
dirsi il primo punto, in cui si costringono i Penitenzieri ad avvalersi delle
loro Facoltà nell’atto della Sacramentale Confessione, e non fuori
d’esso. Molte cose si contengono nelle Facoltà date ai Penitenzieri in
tempo di Giubileo, cioè l’assoluzione dei peccati riservati e delle
censure; l’autorità di commutare, dispensando, i Voti; il poter
dispensare anche in altre materie fuori dei Voti, come poc’anzi si è
detto. Parlando dell’assoluzione dei casi riservati, è cosa certa che
essa non può darsi fuori della Sacramentale Confessione. In ordine
all’assoluzione dalle censure, vi è stata la questione se potesse darsi
fuori della Sacramentale Confessione.
Il Sanchez ha creduto che ciò si possa fare quando nella concessione
della Facoltà non si pone la clausola "eorum Confessionibus
diligenter auditis", o altra equivalente, come può vedersi
nelle sue opere (De Matr., lib. 8, disput. 34, n. 50). Altri,
però, più sicuramente opinarono non potersi dare l’assoluzione dalle
censure fuori della Sacramentale Confessione, dandosi la Facoltà di
assolvere dalle censure, come una preventiva disposizione all’assoluzione dei
peccati. Questo è il parere del Suarez, del Vasquez, del Filliuc, del
Navarro seguito dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, n. 4). Rispetto
poi alla commutazione dei voti, il Costantini nel suo Trattato dell’Anno
Santo (part. 3, cap. 3, p. 192), sostiene che essa, nel Giubileo dell’Anno
Santo, può essere data da chi ne ha la Facoltà, anche fuori della
Sacramentale Confessione, non avendo letto nelle Notificazioni pubblicate negli
Anni Santi trascorsi, la clausola "eorum Confessionibus diligenter
auditis"; né parendogli che la commutazione dei Voti abbia
relazione con il foro Penitenziale, né per sua natura, né per
volontà di chi concede la Facoltà di commutare. Infine altri non
si prendono alcuna preoccupazione della clausola "auditis
Confessionibus"; la quale, ancorché posta dopo la
facoltà d’assolvere dai casi riservati e dalle censure, e anche dopo
l’autorità di commutare i Voti e concedere alcune dispense, sembrerebbe
dover comprendere tutte le cose precedentemente espresse; insegnano doversi la
predetta clausola riferire alla sola assoluzione dai casi riservati; oppure
all’assoluzione dalle censure, per le quali commina una speciale ragione
adattata alla natura delle dette cose; ma non mai alla commutazione dei Voti e
ad altre dispense, a favore delle quali non ha luogo la ragione, che è
propria dell’assoluzione dai casi riservati e dalle censure. Così
ampiamente vanno discorrendo il Bonacina (Oper. Moral., tomo 2,
disputat. 4, circa secundum Decalogi praeceptum, quaest. 2, punct. 4, par. 2,
n. 16); il Leandro (De Sacram. Poenitent.,
part. 1, tr. 5, disp. 14, De Indulgentiis, quaest. 97); il Diana
(edit. coord. Tom. 7, tr. 1, ref. 300, n. 7) e il Giribaldo (Tract. 7,
De Sacram. Poenit., c. 21 De Jubilaeo, dub. 6, n. 42 e ss.). Ma Noi,
per eliminare ogni difficoltà, nell’Istruzione abbiamo ingiunto non
potersi dare dai Penitenzieri assoluzioni, commutazioni, e dispense verune
"extra actum Sacramentalis Confessionis", essendoci sembrato
ciò doveroso, e proporzionato alla gravità della materia ed alla
qualità del Ministero; ciò tronca ogni litigio ed è anche
conforme alla pratica della Nostra Penitenzieria, come può vedersi nel Thesauro
de poenis Eccles. (§ 1, cap. 22).
|