64. Segue l’altro punto, che riguarda la salutare
penitenza da imporsi dal Confessore a chiunque si confessa da lui per disporsi
a prendere il Giubileo. Non si tratta, qui, della questione celebre fra
Teologi, se per conseguire il frutto dell’Indulgenza basti il premettere una
buona Confessione, l’adempiere la penitenza imposta dal Confessore, ed eseguire
puntualmente le opere ingiunte; o se inoltre sia d’uopo avere la buona disposizione
di soddisfare con altre opere penali, per quanto si potrà, alla Divina
Giustizia. Il punto presente passa più oltre, mentre appartiene alla
penitenza che s’impone dal Confessore a chi con lui si confessa, disponendosi
ad acquistare il Giubileo; essendovi non solo chi ha sostenuto, potere
nell’occasione del Giubileo imporsi dal Confessore al Penitente penitenze
più leggere, se lo vede disposto a voler conseguire la plenaria
Indulgenza, ma altresì tralasciare d’imporgli la penitenza. Tale è
il sentimento del Cardinale de Lugo (De Poenitentia, disp. 27, sect. 2,
n. 30); del Diana (Edit. coord., tomo 1, tr. 6, res. 10, n. 2), con
molti altri. Altri hanno distinto fra le penitenze riparatorie e le penitenze
medicinali, sostenendo che il penitente che ha conseguito il Giubileo non
è obbligato ad eseguire le penitenze riparatorie, ma bensì le
medicinali, come può vedersi presso il Viva (De Jubilaeo, quaest.
5, art. 2), il Costantini (Tratt. Dell’Anno santo, part. 1, cap. 4, §
2), ed il Leandro (part. 1, tract. 5, disp. 9, quaest. 82).
Altri esimono addirittura il penitente dall’adempiere le penitenze
medicinali imposte dal Confessore, quando non sono assolutamente necessarie per
sfuggire i peccati; in tale stato di cose, l’obbligo di adempirle non proviene
dall’autorità del Confessore, ma dal jus naturale, come
può vedersi presso il Card. de Lugo (De Poenit., disp. 27, sect.
2, n. 21 et plur. ss.); il Leandro (tomo 1, tr. De Sacr. poenit.,
quaest. 172), ed il Diana (Edit. coord., tomo 5, tr. 1, resol. 201, n.
4).
Contro le predette asserzioni non sono mancati altri Teologi, che hanno
scritto diffusamente; fra esse il Juvenin (Tract. Hist.
Dogmatic, Sacram., diff. 13, q. 5, cap. 4), il Pontas (Dictionario
morali in verb. Jubilaeum, cas. 10), ed ultimamente il Padre Amort (Historia
Indulgentiarum in quaestion practicis, p. 467 et ss.), che con estrema
diligenza ha unito quanto può dirsi nella materia. Essendo sfuggito alla
sua diligenza la testimonianza del Padre Gregorio di Valenza, che certamente
non può annoverarsi fra quelli che si chiamano rigoristi, Noi qui
l’aggiungeremo. Egli scrisse: "Notandum, neque per hanc
Indulgentiae formam, scilicet De injunctis Poenitentiis, neque per ullam
aliam quamvis amplam et generalem, relaxari obligationem, qua, propter
integritatem Sacramenti, tenetur Confessarius salutarem poenitentiam poenitenti
iniungere, et poenitens eam implere etc. Primo ex eo, quod illa obligatio est
iuris divini etc. Secundo ex eo, quod truncaretur alioqui Sacramentum
poenitentiae quadam sua integrali parte, qualis est nimirum Jure Divino
Satisfactio ipsius poenitentis. Tertio id confirmatur ex communi sensu, et usu
Ecclesiae, siquidem nec in plenissimis etiam Indulgentiis solet negligi a
Confessariis, et poenitentibus Sacramentalis satisfactio et poenitentia; immo
expresse ab ipsis Pontificibus solet tunc etiam requiri" (tomo quarto,
disp. 7, quaest. 20, De Indulgentiis, punct. 3, p.
1603).
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