66. L’Istruzione procede fornendo alcune indicazioni circa
l’assoluzione dalle censure di coloro che senza licenza, e con cattive
intenzioni, entrano nella clausura delle Monache; dei Religiosi che per lo
stesso fine introducono donne nella clausura; di coloro che leggono libri
proibiti senza licenza; della dispensa da alcuni voti. Noi qui non intendiamo
far altro che accennare alle controversie che abbiamo procurato di eliminare,
allo scopo che le cose già sopite non si rimettano di nuovo in
discussione. Ora diremo che, concedendosi ai Penitenzieri le facoltà di
assolvere dalle censure occulte, ed incorse per aver dato danno a qualcheduno,
coll’aggiunta che di essa non si servano, è come dire che non ne
prosciolgono il penitente, se non ha soddisfatto alla parte lesa, o almeno, se
prima dell’assoluzione non promette con giuramento di soddisfarla. Non
intendiamo, come da taluno si è inteso, sotto nome di parte lesa, il
Giudice, ma bensì quello che ha patito il danno; essendo questo il senso
ovvio delle parole, come anche è stato ben osservato dal Viva (De
Jubilaeo, quaest. 10, art. 2); dal Giballino (De censuris,
disquisit. 9, quaest. 4, n. 7) e dai Salmaticensi (Cursu Theologico
morali, tomo 2, tract. 10, de censuris, cap. 2,
punct. 2, n. 20). Rispetto poi alla commutazione dei voti
nei quali si tratta del pregiudizio del terzo, commutazione che viene proibita
ai Penitenzieri, scrive molto bene il Suarez (tomo 2, De Religione, lib.
6, cap. 15, et praesertim n. 7). Dei voti che si fanno di preferenza da alcuni
che entrano in qualche Congregazione, e che assumono una natura di contratto e
di reciproca obbligazione fra essi e la Congregazione che li riceve, voti dai
quali i Penitenzieri non possono dispensare, parla molto a proposito il Padre
Siro in una sua opera manoscritta sopra una Bolla d’Innocenzo XII relativa alle
Facoltà del Maggior Penitenziere e ai voti penali.
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