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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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68. Il celebre Giovanni de Anania, che morì nel 1458, compose un piccolo Trattato del Giubileo; alla fine di esso propose alcuni quesiti, fra i quali si leggono i seguenti: se giovi il Giubileo al Vescovo, che viene a Roma per conseguirlo, senza aver prima ottenuta la licenza dal Papa; se giovi al Parroco, che viene senza licenza del Vescovo; se al Monaco, che viene senza licenza dell’Abate; se al marito, che viene senza licenza delle moglie; e se alla moglie, che viene a Roma senza licenza del marito. Fu proseguito l’esame dei medesimi dubbi verso il 1599 dal Benzonio, più volte citato (De Anno Jubilaei, lib. 5, a dub. 14 ad dub. 18); la risoluzione fu non essere lecito ai sopraddetti partire dalle loro Patrie per venire a Roma a prendere il Giubileo dell’Anno Santo, senza la previa licenza dei loro Superiori. Venendo senz’essa, peccano; ma se venuti a Roma, di questo peccato e di tutti gli altri si confessano con vero dolore, e fanno quanto è prescritto per guadagnare l’Indulgenza, la guadagnano. Il Quarti (Trattato del Giubileo dell’Anno Santo, p. 67 cap. 1, punt. 6, dubb. 1 e ss.) concorda nelle stesse massime; solo aggiunge non poterla moglie venire senza licenza e consenso del marito; poter però il marito venire senza il consenso della moglie, purché la sua assenza non sia di molto tempo, o di grave incomodo o danno alla moglie e alla famiglia; con molta ragione alzala voce contro i Religiosi e contro i Curati che senza le necessarie licenze intraprendono il viaggio di Roma, per ottenere il Giubileo dell’Anno Santo, dovendosi intendere che l’invito generale, che fa il Sommo Pontefice a tutti, comprende solamente coloro, che possono venire lecitamente e con le debite circostanze. Aderisce a questa opinione il Costantini nel suo Trattato dell’Anno Santo (part. 2, cap. 4, p. 103 e ss.). Nella sopra citata nostra Lettera Enciclica del 26 giugno di quest’anno sulla preparazione all’Anno Santo, abbiamo, coerentemente ai predetti pareri, stabilito la risposta ai detti punti, come può leggersi nella medesima. Ci riferiamo alla Lettera Enciclica dalla quale per necessità deriva la prima dichiarazione espressa nel n. XLIII, che "personis Romam ad hoc Jubilaeum consequendum venire volentibus", non s’intende data la libertà di venire senza licenza e consenso, per altro titolo necessario dei Superiori.
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