69. Il Pontefice Bonifacio VIII nella sua più
volte citata Decretale "Antiquorum", fra l’Estravaganti
comuni "de poenitentiis et remissionibus", stabilì
la visita di trenta volte delle sacre Basiliche per i Romani, e la visita di
quindici volte per i pellegrini e i forestieri: "Si fuerint Romani, ad
minus triginta diebus continuis, seu interpolatis, et saltem semel in die; si
vero peregrini fuerint, aut forenses, simili modo diebus quindecim ad Basilicas
easdem accedant". Queste stesse parole si ritrovano nell’altra
Decretale di Clemente VI, che incomincia "Unigenitus".
Lo stesso linguaggio fu adoperato dal Pontefice Clemente VII nell’intimazione
del Giubileo con la Bolla "Inter solicitudines", spedita il 17
dicembre 1524. In progresso di tempo alla parola "Romani" fu
aggiunta l’espressione "vel Urbis incolae" e fu tolta la
parola "Forenses", come può vedersi nella
Costituzione di Gregorio XIII, che incomincia: "Dominus ac Redemptor:
Triginta continuis, vel interpolatis diebus semel saltem in die, si Romani vel
Urbis incolae fuerint: si vero Peregrini, quindecim diebus devote visitaverint",
ed in molte altre.
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