71. Alle dispute sopra la parola "Romano"
ne seguirono altre perle parole: "vel Urbis incolae". Il
Navarro, nel luogo citato, n. 43 dice che sotto il nome "incolae"
nel caso presente deve intendersi chi sta in Roma un anno, o almeno che vi
sta tanto tempo, che possa dirsi abitatore di Roma. Il Quarti ed il Costantini
discorrono praticamente. Il primo (pp. 126 e ss.), vuole che sotto le parole
"incolae Urbis" s’intenda chi non è nato in Roma,
né è oriundo, ma vi ha contratto il domicilio, e che
perciò i curiali, i procuratori, gli avvocati, i cortigiani siano
obbligati alle trenta visite, e che allo stesso obbligo siano tenuti gli
scolari, i mercanti, ed i litiganti che abitano in Roma la maggior parte
dell’anno, avendo tutti questi contratto, se non un vero domicilio, almeno un
quasi domicilio. Il secondo (pp. 119 e ss.), considerando che si prescrive ai
pellegrini il solo numero di quindici volte per ragione dell’incomodo sofferto
nel viaggio, e si prescrive ai Romani ed abitanti in Roma il maggior numero di
trenta volte, giacché essi non hanno sopportato il predetto incomodo e
disagio, dice che sono tenuti all’obbligo delle trenta volte tutti coloro che
non hanno sofferto l’incomodo del viaggio. Inoltre restino esenti dal peso
più grave, ed obbligati a quello più leggero, cioè alla
visita di quindici volte, tutti coloro che hanno sopportato l’incomodo del
viaggio.
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