72. Nella nostra Costituzione "Peregrinantes",
nella quale abbiamo intimato l’Anno Santo, ci siamo serviti delle seguenti
parole: "Per triginta continuos, aut interpolatos dies si Romani vel
Incolae Urbis; si vero Peregrini, aut alias externi fuerint, per quindecim
saltem huiusmodi dies devote visitaverint". Chiosando in
quest’ultima nostra Costituzione al n. XLIV le dette parole, abbiamo detto, ed
ora ripetiamo, che vanno compresi sotto il nome di Romani tutti quelli che sono
nati ed abitano in Roma, o che sono nati ed abitano nel distretto di Roma, che
è come dire nelle vigne dentro le cinque miglia dalla Città,
essendo questa l’intelligenza legale della parola Romano, come molto bene
riflette lo Spondano (Epitome annal. Card. Baronii, ad ann. 1 in
princip.): "Juresconsulti responderunt, eos, qui in
continentibus Urbis nati sunt, Romae nato sintelligi; Romam enim esse etiam qua
continentia aedificia essent; nec Romam muro tenus existimari, ex consuetudine
quotidiana posse intelligi; cum diceremus Romam nos ire, etiamsi extra Urbem
habitaremus". Abbiamo detto e ripetiamo che sotto il nome
"incolae Urbis" vanno intesi tutti quelli che sono venuti a
Roma con animo d’abitarvi la maggior parte dell’anno, e tutti quelli che stando
in Roma per qualche impiego, o per ritrovare impiego, se non contraggono un
vero e rigoroso domicilio, almeno contraggono un quasi domicilio "Deus
plebis Israel elegit patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent incolae in
terra Aegipti, et in brachio excelso eduxit eos ex ea": leggesi negli
"Atti degli Apostoli (At 13,17). Ed i buoni Professori della
lingua latina dicono che "incolae" siano quelli che,
nati altrove, abitano in un luogo, ove hanno eletto d’abitare, ancorché
non ne siano cittadini; nel numero perciò dei quali debbono annoverarsi
i curiali, procuratori, avvocati, cortigiani, scolari, mercanti, litiganti, ed
altra simile sorta di gente. Ciò fu anche ben avvertito dall’antico
chiosatore della Decretale "Antiquorum, de poenitentiis et
remissionibus, inter extravagantes communes, in verbis Forenses", che
usò le seguenti parole: "Quid de Curialibus existentibus in
Curia papali, respondet Sixtus Papa, illos facere debere triginta dies. Et est
ratio, quia isti nec vere peregrinantur, nec vere sunt forenses, sed ut
moraturi in Curia accedunt". Sono dunque obbligati a visitare
trenta volte le Basiliche tutti i sopraddetti.
Allo stesso numero di visite abbiamo dichiarato e dichiariamo obbligati anche
quelli che vengono a Roma per causa diversa dal conseguire il Giubileo,
perché, lasciando da parte la controversia se possano costoro
comprendersi sotto il nome "incolarum urbis", è cosa
certa che, avendo sofferto l’incomodo del viaggio per altro motivo, non debbono
essere in grado di conseguire il Giubileo che facendo la visita delle Basiliche
trenta volte. Altrettanto per tutti quelli che, venendo a Roma al fine di
guadagnare il Giubileo, in essa si trattengono per più di sei mesi,
potendo senza grave incomodo, nel corso di tale tempo, adempire per trenta
volte la visita delle Basiliche. Abbiamo seguito l’esempio dei nostri
Predecessori più vicini a Noi, eliminando la parola "Forenses",
che altro, secondo il linguaggio del medioevo, non poteva additare che i
forestieri, come ben osserva Luca Holstenio (tomo 8, Collectionis Labbeanae
Concilior., p. 138), commentando le parole del Sinodo Romano del
nono secolo sotto Leone IV: "Tantam superfluitatem Presbyterorum
forensium". Ci siano avvalsi dell’antica parola "peregrini",
che sono quelli che viaggiano per venire alla visita de’ Sacri Limini, e
conseguire la santa Indulgenza: "Advena sum, et peregrinus apud vos"
si legge nella Genesi (Gen 23,4). Alla parola "peregrini"
abbiamo aggiunto l’altra "externi", che non soltanto secondo
il buon idioma latino, ma quello che più importa secondo il linguaggio
delle divine Scritture, significa il forestiero, o di altro paese; onde
nell’"Esodo, cap. 23" si legge: "Per nomen externorum
deorum non jurabitis, neque audietur ex ore vestro" (Es 23,13); e nei
"Numeri, cap. 1": "Quisquis externorum accesserit,
occidetur" (Nm 1,51); e nel capo terzo: "Externus, qui ad
immolandum accesserit, morietur" (Nm 3,10). Ritornando al nostro
proposito, abbiamo dichiarato, e dichiariamo comprendersi sotto il nome di
"peregrini", o "externi", tutti gli alti che,
giusta la spiegazione poc’anzi data, non sono compresi sotto il nome di "Romani",
o di "incolae Urbis".
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