76. Questo è il compendio di quanto vanno
dicendo i difensori di questa sentenza, dalla quale nel caso presente non
intendiamo recedere, come può vedersi da quanto abbiamo dichiarato al n.
XLV dell’ultima Costituzione. Infatti, sebbene da una parte sia in Noi sempre
più ardente il desiderio che la visita delle Chiese si faccia in stato
di grazia, o dopo una fruttuosa Confessione o almeno dopo un atto di
Contrizione, dall’altra parte poi, considerando che non si può sempre
conseguire quanto si desidera e che è necessario compatire l’umana
fragilità, abbiamo creduto non doversi escludere dal frutto
dell’Indulgenza chi incomincia, o prosegue, la visita delle Chiese senz’avere
premessa la Confessione, purché sia in grazia quando fa l’ultima opera,
a cui consegue l’Indulgenza; e purché le visite siano fatte con
devozione. "Devote visitaverint", si legge nella Bolla "Peregrinantes".
Nell’Estravagante Unigenitus si ritrova la parola "devotionis";
nell’altra Quemadmodum, la parola "reverenter". Il
Navarro, spiegando tali parole, dice: "Per quae significatur,
visitationes has Ecclesiarum fieri debere bene, et quidem recte; nam licet, per
asserta cum communi, non sit necessarium ut fiant in statu gratiae, necessarium
tamen est, quod sint actus boni moraliter". È necessario
dunque, acciò si adempia l’opera ingiunta delle visite, che la visita si
faccia con intenzione e volontà d’onorare Dio o i suoi Santi; che si
vada, e si entri nelle Basiliche con modestia, e che si eserciti qualche atto
di religione. Dal che si deduce che se uno va alle Chiese senz’alcun fine
buono, ma per mera curiosità, e se va per fare, come suol dirsi, una
passeggiata, non guadagna il Giubileo. È superfluo parlare di chi
visitasse la Chiesa in peccato mortale attuale, per esempio con animo d’indurre
altri a peccare. Individuando questi ed altri simili casi, ne riferiscono il
Vanranst, il Costantini, il Quarti, il Viva, il Pignatelli, l’Amort e molti
altri.
|