77. Il precetto della Santa Confessione, in ciò
che riguarda il Jus Divino, comprende i soli peccati mortali, e non s’estende
ai veniali. Avendo poi la Chiesa nel Concilio Lateranense fissato il tempo di
confessarsi, che è la Pasqua di Risurrezione, si discute se alla
necessità di confessarsi dei peccati mortali vada aggiunta l’altra di
doversi anche confessare dei veniali. Quantunque comunemente si dica non essere
stata aggiunta la necessità di confessarsi anche dei peccati veniali per
adempiere il precetto Pasquale, non mancano però Autori che, pieni di
zelo, opinano il contrario, ed insegnano che chi non ha che peccati veniali
almeno nella Pasqua si presenti al Sacerdote per fargli sapere che, per grazia
di Dio, non ha che peccati veniali. Si possono vedere il Juvenin, il Du Hamel,
l’Habert, il Pontas. Noi non entriamo in questa controversia. Sant’Antonino
espressamente nella sua "Somma" insegna esser cosa molto
lodevole, per conseguire l’Indulgenza, il confessarsi dei peccati veniali, non
avendo il penitente peccati mortali. Ma ciò nemmeno bastava al nostro
proposito, in quanto il punto non è circa l’utile, ma circa il
necessario. Il nodo si riduce alla questione, che trattasi tra i Teologi, se
essendo ordinata la Confessione pel conseguimento del Giubileo, intendasi
ordinata anche a chi non ha peccati mortali, ma soli veniali. Nel Santarelli si
possono vedere radunati gli Autori sia di parte affermativa, sia di parte
negativa. Coloro che si protestano aderenti all’opinione affermativa,
sostengono che è la più sicura. Il Cardinale de Lugo ed il
Leandro seguono la parte negativa, pel motivo che quando si parla della
Confessione s’intende sempre la Confessione dei peccati mortali. Non manca però
l’Autorità d’ingiungere la confessione dei veniali, come molto bene
riflettono il Cardinal di Lauria ed il Clericato, comprovandolo col testo del
Pontefice Clemente V, nella Clementina che incomincia "Ne in agro, de
statu Monachorum", ove impone ai Monaci il peso di confessarsi almeno
una volta il mese, ancorché ragionevolmente si potesse e si dovesse
supporre che una gran parte d’essi non fosse per avere che peccati veniali.
È anche certo che per l’acquisto del Giubileo si prescrivono opere che
di loro natura sarebbero di puro consiglio e di supererogazione, com’è
per esempio il digiunare alcuni giorni non prescritti dal precetto
Ecclesiastico, o visitare devotamente, come succede nel presente Giubileo, le
Basiliche; può anche prescriversi la Confessione dei veniali a chi non
ha peccati mortali, quantunque, prescindendo da queste circostanze e parlando
in astratto, l’obbligo di confessare i veniali non vi fosse. Noi così
abbiamo fatto, e nel n. XLVI dell’ultima Costituzione abbiamo dichiarato che,
per acquistare il Giubileo, è obbligato a confessarsi anche chi non ha
che peccati veniali. "Posset autem Papa, si vellet, expressis verbis
injungere, ut qui Indulgentiam consequi vellet, venialia peccata confiteretur,
sicut injungit alia opera supererogationis, neque tamen hoc esset facere
venialia materiam necessariam Confessionis, sed cum alias venialia sint congrua
materia Confessionis, illa quoque exigeret, si vellet, in acquisitione
Indulgentiae". Sono parole del Benzonio.
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