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| Benedictus PP. XIV Inter præteritos IntraText CT - Lettura del testo |
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80. Nel presente Giubileo dell’Anno Santo, come qui sopra si è accennato e come viene stabilito nella Bolla Peregrinantes, fra le opere ingiunte abbiamo compreso anche la santa Comunione. Poiché alcuni, per la loro età e capacità naturale, sono ammessi alla Confessione e non alla Comunione, abbiamo previsto che si sarebbe aperta una discussione: se i predetti siano capaci di conseguire il Giubileo. La questione è già stata trattata dagli Autori in tutte le altre Indulgenze, nelle quali per opera ingiunta viene prescritta la Comunione. In questa controversia alcuni hanno opinato che quelli dei quali si tratta, non essendo capaci della Comunione, restano incapaci di conseguire il Giubileo; non giovando l’impotenza, o qualunque altro legittimo impedimento, a chi non può, o è impedito d’adempiere l’opera prescritta ad effetto di conseguire l’Indulgenza. Così discorre il Lavorio, senza che a lui e agli altri dello stesso partito dia alcun presidio la Facoltà, che avesse il Confessore, di commutare le opere ingiunte a pro di chi è impedito di eseguirle. Infatti tale Facoltà non comprende la commutazione della Santa Comunione, perché è ristretta a quelli che accidentalmente sono impediti (come sono le monache, i carcerati, gli ammalati, che non possono far le visite delle Basiliche, o i poveri che non possono fare l’elemosina, quando questa viene annoverata fra le opere ingiunte) e non può ampliarsi a coloro che, non per accidente, ma per disposizione di ragione, sono incapaci di fare quanto è prescritto nella Bolla del Giubileo. Questo è il parere del Passerino, del Card. de Lugo e del Vanranst. Non è mancato chi, facendosi interprete volontario della mente dei Sommi Pontefici, ha sostenuto che l’opera ingiunta della Comunione non si applica a coloro che per l’età sono incapaci di comunicarsi, essendo una condizione de jure impossibile rispetto ad essi; oppure doversi supporre che dal Papa si dia ai Confessori la Facoltà di commutare ai predetti la Comunione in un’altra opera pia, ancorché espressamente non l’abbia detto. I nomi di questi si possono vedere presso il Passerino. Ma Noi, per eliminare tale imbarazzo, nel n. XLVIII abbiamo dato ai Confessori la Facoltà di commutare l’opera ingiunta della Comunione in qualche altra opera pia, per i Fanciulli che non sono ancora stati ammessi alla prima Comunione, e che, secondo il giudizio del Parroco o del Confessore, non sono in grado di poter essere ammessi alla detta prima Comunione nel corso dell’Anno Santo.
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